Articolo 303 – Modifica

L’art. 303 del D.P.R. n. 43 del 1973 (Testo Unico delle leggi doganali) è sostituito dal seguente:

303. Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.

1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all’accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l’inesatta
indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine
nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

2. La precedente disposizione non si applica:
a) quando nei casi previsti dall’articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l’applicazione dei diritti;
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono
considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e
l’ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è
uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il
cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono
maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:
o per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
o per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da
1.000 a 5.000 euro;
o per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da
5.000 a 15.000 euro;
o per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa
da 15.000 a 30.000 euro;
o oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci
volte l’importo dei diritti.