IMPRENDITORE E IMPRESA

Secondo l’art.2082 del c.c. è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Dalla definizione di imprenditore derivano alcuni elementi: l’attività economica, la professionalità e l’organizzazione. L’attività dell’imprenditore consiste nella produzione di beni o di servizi, o nello scambio. Bisogna quindi precisare che non basta la semplice produzione di beni per attribuire la qualità di imprenditore occorre anche che i beni prodotti siano destinati alla vendita e non soddisfare i bisogni del produttore o della sua famiglia. Per quanto riguarda la professionalità, deve trattarsi di un’attività non saltuaria, ma continua e abituale, tendente ad uno scopo di lucro, esercitata in nome e per conto proprio, assumendosi rischi inerenti all’impresa. Ultimo elemento è l’organizzazione. L’impresa infatti presuppone un’organizzazione giuridica di persone e di mezzi al cui vertice si trova l’imprenditore. La qualità di imprenditore si acquista automaticamente con l’effettivo esercizio professionale di una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. La qualità di imprenditore è fonte sia di diritti e di doveri, questo perché l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i sui collaboratori. Su di lui incombe il dovere di tutelare l’integrità fisica della personalità morale di coloro che prestano il lavoro alle sue dipendenze. Dalla definizione di imprenditore si desume quella di impresa. L’impresa è l’esercizio professionale di un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Ci sono vari tipi d’impresa: secondo il soggetto, secondo il tipo di attività economica, secondo le dimensioni. Secondo il soggetto le imprese si distinguono in private e pubbliche. Titolare delle imprese private può essere una singola o una pluralità di persone fisiche organizzate in una società. A sua volta l’imprese private si distinguono in individuali e collettive. Le imprese individuali sono esercitate da una singola persona fisica, le imprese collettive da una società fornita o meno di personalità giuridica. Nelle imprese pubbliche l’imprenditore è lo stato o un altro ente pubblico che le gestisce, non a fine di lucro, ma ha il fine di soddisfare un interesse collettivo. Secondo il tipo di attività si distingue l’impresa agricola dalla commerciale. Quella agricola quando l’imprenditore esercita attività consistenti o nella coltivazione del fondo o nella lavorazione del legname etc. art.2135 c.c. . l’impresa commerciale invece quando l’imprenditore esercita un’attività industriale o un attività intermediaria nella circolazione dei beni o un’attività di trasporto, oppure un’attività bancaria assicurativa. La distinzione tra agricola e commerciale è notevole, infatti l’impresa commerciale è soggetta ad una disciplina legislativa molto rigorosa rispetto a quella agricola. L’impresa commerciale è soggetta all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese, è soggetta all’obbligo di scritture contabili e al fallimento o altri procedimenti concorsuali. Secondo le dimensioni le imprese si distinguono in grandi medie e piccole. Particolare rilevanza alla piccola impresa, l’art. 2083 dice appunto che sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani i piccoli commercianti  e coloro che esercitano un’attività professionale  organizzata con il lavoro proprio e dei componenti della famigli. Il piccolo imprenditore non è soggetto all’iscrizione nel registro delle imprese, non è soggetto all’obbligo di tenuta di scritture ed in caso di insolvenza non è soggetto al fallimento ne ad altri procedimenti concorsuali. Ben distinta dalla piccola impresa è l’impresa familiare quella a cui partecipano familiari fino al terzo grado e affini fino al secondo. Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell’impresa familiare ha il diritto: di partecipare agli utili, e al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia.