Esame Doganalisti 2011 – Prove scritte

1° Prova:
DESCRIVA IL CANDIDATO IL NEGOZIO GIURIDICO SOFFERMANDOSI IN PARTICOLARE SUGLI ELEMENTI ESSENZIALI ED ACCIDENTALI.

2° prova:
La ditta Mario Rossi s.p.a. di Piacenza, titolare di procedura di domiciliazione, acquista polistirene in granuli VD 39031900 da fornitore tedesco ed effettua una trasformazione presso i propri stabilimenti siti a Parma, dalla quale ottiene vassoi in polistirene espanso VD 39239000 che esporta verso il cliente Nic Mexico di Città del Messico.
Successivamente il cliente rifiuta la merce in quanto non conforme all’ordine e la respinge senza emettere nuovo documento contabile.
Informazioni aggiuntive:
– la Comunità Europea ha sottoscritto con il Messico un accordo bilaterale (Decisione 1/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23/03/2000), che, nell’allegato III, prevede le definizioni e norme di “prodotti originari”
– la regola di origine per gli articoli in plastica con NC da 3922 a 3926 è la seguente: “Produzione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prodotto franco fabbrica del prodotto”.
– le spedizioni sono via mare a mezzo container con resa DAP Mexico City per l’esportazione, con resa EXW Mexico City per l’importazione.
– Portodi partenza ed arrivo: LIVORNO IT052100.
– Valore prodotto finito (vassoi)€ 50.000,00
– Valore materia prima (polistirene) per la produzione della merce in esportazione € 27.000,00
– Colli, peso lordo e peso netto spedizione: nr.550, kg. 3100 e 2400
– Nolo all’esportazione: € 2000 ; Nolo all’importazione € 2000
– Fattura di vendita n.11/295 del 16/05/2011 emessa non imponibile IVA ai sensi art.8lett.a) DPR 633/72

Compili il candidato la bolla di esportazione per la vendita e la bolla doganale di importazione per il reso.
Valuti il candidato se sussistono i presupposti per l’emissione del certificato di circolazione EUR1 all’esportazione e/o all’importazione. In caso affermativo ne evidenzi l’eventuale emissione nella casella preposta del DAU con relativo codice identificativo.

55 Risposte

  1. e tutto doveva essere fatto dalla ditta Mario Rossi Spa in domiciliata

  2. che ne dite di fare tutti le bollette, scannerizzarle e metterle nel blog per confrontarle? ovviamente con i relativi commenti

    Gianni

  3. Direi che è un’ottima idea!

  4. Emanuele quel:”Produzione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto” come deve essere interpretato? mi dai un tuo nuomero di cellulare così possiamo parlarci oltre che scriverci?

    Gianni

  5. Risposta domanda EUR 1:
    Certificato di Circolazione EUR.1
    Sono chiamati “certificati di circolazione modello EUR.1” i particolari certificati di origine utilizzati per
    certificare l’origine preferenziale negli scambi con paesi legati all’Unione Europea da accordi tariffari.
    L’EUR.1 è un certificato di circolazione rilasciato dalla Dogana su domanda scritta compilata
    dall’esportatore. La richiesta del rilascio dell’EUR.1 presuppone che le merci dichiarate abbiano tutti i
    requisiti per essere considerate di origine preferenziale. A tale proposito occorre sempre fare riferimento ai
    protocolli di origine degli accordi stipulati con i diversi Paesi o gruppi di Paesi. La domanda per ottenere il
    certificato che l’esportatore presenta alla Dogana assieme alla merce è considerata sufficiente perché l’EUR.1
    venga rilasciato. L’ufficio doganale può richiedere documentazione giustificativa dell’origine o procedere a
    controlli presso l’azienda anche successivamente, a volte sulla base di una specifica richiesta di una Dogana
    estera. Nel caso specifico, essendoci un accordo bilaterale in essere (Decisione 1/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23/03/2000), nella casella 44 del DAU dovrà essere indicata l’utilizzazione del certificato EUR 1, sia nella bolletta di EX che in quella di IM.
    A titolo puramente informativa, e in maniera riassuntiva si informa che
    gli operatori doganali devono riportare nella casella 44 della dichiarazione doganale (come richiamato dalla circolare 22/D del 29 maggio 20008 Agenzia delle Dogane), i codici dei seguenti documenti (documenti previsti dall’art. 218 del Codice Doganale Comunitario):
    ▪ fattura(codice N380) oppure fattura proforma (codice N325) oppure fattura sulla cui base è dichiarato il valore in dogana delle merci (codice N935);
    ▪ documento DV1 (codice N934) oppure fattura sulla cui base è dichiarato il valore in dogana delle merci (codice N935) tranne i casi in cui l’importo della fattura è inferiore a 10.000 euro oppure la natura della transazione indicata nella casella 24 del DAU è uguale ai codici 31 o 32 o 33 o 34 o 70;
    ▪ uno dei certificati elencati di seguito, a seconda che sia richiesto un trattamento preferenziale con l’indicazione della casella 36 del DAU dei codici: 2XX (SPG), 3XX (preferenze diverse da SPG) oppure 4XX (Unioni doganali):
    EUR 1 (codice N954);
    EUR 2 (codice N864) se l’importo è inferiore a 6.000 euro;
    EUR MED (codice U045);
    ATR (codice N018);
    FORM A (codice N865);
    ▪ tutti gli altri documenti necessari per l’immissione in libera pratica o per l’esportazione delle merci dichiarate, come ad esempio le licenze di importazione per i prodotti tessili assoggettati a licenza o a contingentamento;
    ▪ documenti di transito;
    ▪ per le merci che, sulla base della nomenclatura combinata, possono essere assoggettate all’obbligo del certificato CITES devono essere indicata:
    i riferimenti del certificato CITES (codice C400) che accompagna la merce;
    oppure la dichiarazione (codice Y900) che la merce non rientra nell’elenco previsto dalla convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e faune selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciati di estinzione;
    ▪ per le merci che, sulla base della nomenclatura combinata, rientrano nel regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso – dual use – deve esserci:
    una licenza di esportazione per i prodotti a duplice uso (codice X002);
    oppure il codice Y901 che autocertifica che le medesime non rientrano nell’elenco dei prodotti a duplice uso;
    ▪ per le merci che, sulla base della nomenclatura combinata, rientrano potenzialmente nella lista dei beni di valore storico cultura, deve esserci:
    una licenza di esportazione di beni culturali (codice E012);
    oppure il codice Y903 che autocertifica che i beni oggetto dell’esportazione non rientrano nel suddetto elenco.

  6. quindi l’Eur 1 va indicato anche in casella 36

  7. Ciao io ho faato il compito così..

    no eur1 perchè non certa origine germania in mancanza di una precisa indicazione dell’origine della merce..ho fatto una reintroduzione in Franchigia ed ho messo regime 4000 – F01 anche se molti dicevano 4010..come valore statistico nella ex ho indicato 52000,00 perchè il valore era 50000,00 con 2000 € di nolo Dap mexico city..in reintroduzione 54000,00..la traccia non era chiarissima soprttutto ai fini dell’eur1 perchè non era indicato espressamente che l’origine era germania..
    ho scritto che andava compilato l’intrastat mod intra-2 perchè acquisto intracomunitario da germania. poi ho prodotto una ex definitiva, un T1 per il trasporto allo stato estero della merce da livorno al magazzino in procedura di parma e infine ho prodotto una bolla di reintroduzione in franchigia per merce non conforme all’ordine, senza pagare dazio..io l’iva l’ho fatta pagare ed ho scritto che la ditta intendeva scaricarsela..inoltre nella reintroduzione ho indicato origine germania perchè il valore della materia prima superava il 50% del valore del prodotto finito..

    Saluti
    Lorenzo

  8. Buon giorno a tutti,
    volevo sapere in merito agli esami scritti quando si potrànno sapere i risultati…una volta passate le prove scritte, gl orali dopo quanto tempo si faranno?Grazie buona giornata

  9. lorenzo, hai fatto il compito in modo perfetto
    gianni

  10. L’unica cosa è che non sono daccordo sul cert. Eur 1.
    A mio avviso va emesso. La merce è comunque di origine comunitaria (e l’Eur 1 ne certifica lo status). Lorenzo potresti scannerizzare le tue due bollette e metterle sul blog?
    Io sto lavorando alle mie

    Grazie
    Gianni

    • Ciao Gianni,
      la traccia era vaga sull’origine della materia prima, anzi direi che non è stata proprio citata.
      In questa prova ti davano quindi la scelta di emettere o meno l’EUR 1.
      Siccome la lavorazione non era sufficiente, al massimo potevi conferirgli l’origine comunitaria al prrodotto, emettendo quindi l’EUR.
      Io l’ho interpretata in questa maniera.
      Claudio.

  11. Concordo con Lorenzo, solo che l’origie era Italia, perchè la lavorazione non è stata sufficiente per conferire l’origine PREFERENZIALE al prodotto finito.
    A mio avviso era, ipotizzando inoltre l’origine extra cee della materia prima, un origine Italia NON PREFERENZIALE dei vassoi.
    Non ho quindi citato l’EUR 1, e ho fatto la reintroduzione in franchigia.

    • appunto visto che la lavorazione non è stato sufficiente a conferire l’ origine, perchè non eccedeva il 50 % , l’ origine rimane immutata e cioe GERMANIA.

      • La regola che hai letto è valevole per l’acquisizione dell’origine PREFERENZIALE del prodotto, e quindi del suo successivo beneficio all’emissione dell’ EUR/1,
        Io ho fatto riferimento a una legge del CDC, l’art 24 secondo il quale l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale che abbia dato luogo ad un nuovo prodotto o che rappresenti una fase importante del processo di fabbricazione conferisce l’origine al prodotto.
        Nel nostro caso, era materia prima (tedesca, o extra cee a discrezione del candidato), che viene lavorata in Italia, e trasformata in vassoi.
        Direi che la lavorazione è stata sostanziale, ma purtroppo insufficiente per acquisire l’origine preferenziale secondo la famosa regola.

  12. ok claudio, stabiliamo una prima certezza e cioe’ che la materia prima sia di origine(Germania) cee .La regola che stabilisce di conferire l’ origine preferenziale , e’ stata insufficiente ,in quanto, torno a ripetermi, il costo di lavorazione (23000 euro) non e’ stato tale da superare il 50% del prodotto finito (50000 x 50% = 25000).Quindi per la regola: “Produzione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prodotto franco fabbrica del prodotto” si deve considerare che l’ origine resta immutata (germania) e in ogni caso ,essendo la materia p. e il prodotto f. comunitario l’ origine preferenziale devrebbe essere consentita e accordata con conseguente emissione dell’ eur1. Nella casella n.2 del mod. eur1
    : U.E – Messico. Nella n.4 – Germania – Messico.
    Comunque …..La traccia non era molta chiara , e prospettava varie possibilita’ di interpretazioni in molti punti …..speriamo che bene x tutti !!!!! ….. un saluto a tutti .

  13. Ho fatto anche io origine ITALIA non preferenziale dal momento che la lavorazione attribuisce l’origine e la regola era solo per la preferenzialità (come mi ha confermato la commissione)
    Per il regime ho fatto 4010 dal momento che era una importazione a fronte di una esportazione come regime precedente.
    Il valore fatturato all’importazione non ho rimesso 52000 ma solo 50000 dal momento che i 2000 euro del nolo di andata erano gli unici da considerarsi consumati ( il trasportatore all’andata è stato pagato) e quindi non potevano costituire base imponibile. nell’imponibile dazio ho indicato 51500 dal momento che il solo nolo extra cee era imputabile(ho considerato 1500 extra cee + 500 cee)
    Altra considerazione: la voce indicata era soggetta a eventuali controlli sanitari. L’ho considerata merce non destinata ad entrare in contatto con alimenti, indicando come codice addizionale T001, se fosse stata destinata al contatto con alimenti avrei dovuto indicare T026 ed allegare il sanitario dell’usmaf. Qualcuno l’ha citato?

  14. Esatto esatto Vin.
    Concordo.
    E concordo anche sul punto della poca chiarezza della traccia.
    Le strade da seguire, di fatto erano molteplici.

  15. A dire il vero sono molto preoccupato anche per l’esito della prima prova! Aiuto!
    Francamente ha dato più problemi la prima che la seconda prova! Speriamo che passi più gente possibile, e che ci rivediamo tutti all’orale!
    Colgo l’occasione per complimentari con Emanuele Bucchi per il blog che ha creato.
    E’ veramente raro trovare un blog che tratta di materia doganale e per questo lo ringrazio!!! Ciao a tutti!
    Claudio.

  16. ragazzi
    🙂
    potreste iniziare a mettere le bollette come fatte da voi sul blog?
    Grazie

    Gianni

  17. Ciao a tutti,

    la traccia effettivamente era “aperta”, nel senso che giustificando i vari passaggi si poteva scegliere se emettere o no l’Eur1.
    Io ho fatto il compito presumendo che il fornitore fosse produttore della materia prima e, così facendo, ho citato l’Eur1. Ancuni colleghi hanno presupposto che la materia prima fosse extra-ue e non hanno emeeso il certificato.
    Anche per l’import si poteva “guidare” la bolla: per es. io ho ipotizzato che la merce fosse tal quale, ben riconoscibile tanto da fare la reintroduzione in franchigia. Tuttavia alcuni colleghi hanno ipotizzato merce di rientro non marcata e mal confezionata tanto da indurre la Dogana a non accettare il reingresso e costringere la MARIO ROSSI ad importare la merce se ne voleva rientrare in possesso.
    Per quanto riguarda i noli in exp ed in import non sono d’accordo con quello che ho letto. Secondo me il nolo in export è da sottrarre dal valore della fattura in quanto non imponibile IVA (non può contribuire alla formazione del plafond), al contrario va aggiunto quando di importa. Anche io ho ipotizzato un T1 da Livorno a Parma ed ho citato come regime 40 80 (non sono molto sicuro di questa scelta, speriamo bene. ho il dubbio che si doveva fare 40 00 in quanto il T1 viene scaricato nel precedente allibramento).

    Attendo Vs commenti.

    saluti,

    Francesco.

  18. Esatto Francesco.
    La resa merce in export mi ha spinto a sottrarre quota parte di nolo dal valore della merce.
    Il regime 4080 secondo me è sbagliato proprio per il motivo che dici tu.
    Il T1 lo scarichi nel precedente allibramento, mentre il regime è 4000 nel caso ipotizzi una immissione in consumo, e 4010 con reintroduzione in franchigia.

    Claudio.

    • Non capisco perche’ continuate a parlare di sottrarre il nolo.
      1) bolla export def,va – valore dat (compresivo costo merce+trasporto)
      2) bolla Import ” ” EXW( ” ” )
      semplice , o no ?
      Ciao –

      • ciao Vin,

        per l’import concordo.
        per quanto riguarda l’export il presupposto e’ che tutte le spese accessorie all’operazione di esportazione sono fuori campo iva.
        Ne deriva che l’importo del nolo (sia interno che esterno) non può essere imponibile: se non lo si detrae questo contribuisce alla costituzione di plafond, questo non può avvenire proprio perche’ il costo è esente da iva.

        .Saluti,
        Francesco

  19. Mi sa che il regime ha fregato un po’ tutti. Sbirciando sul sito dell’agenzia delle dogane ho letto che in casella 37: “da 61 a 67 – reimportazione e reintroduzione in franchigia”. Mah!? speriamo bene!

  20. Ragazzi ma Nessuno mette le bollette on line per confrontarle?
    🙂

    Gianni

  21. Ciao a tutti !
    qualcuno ha qualche notizia in merito agli esiti delle prove scritte sostenute a giugno?

    Giovanni

  22. SEI OTTIMISTA, LORY !!!!! ASPETTIAMO L’ ESITO DEGLI SCRITTI !!!!

  23. Ragazzi….. la prima prova scritta è stata corretta. ….non sono andate molto bene! attualmente stanno correggendo la seconda. per Dicembre dovrebbero arrivare i risultati.

    • Sei informatissimo,,,,, come fai a sapere che non sono andate molto bene ? delucidaci !
      ciao

      • Più di questo non so! è solo quello che si respira vicino ai funzionari che stanno correggendo i vostri compiti. Parlano di cifre preoccupanti. ben sotto il 50% di prove sufficenti. Sperano nella seconda prova!

  24. ma come verranno comunicati i risultati?

  25. TRAMITE COMUNICAZIONI SCRITTA DIRETTAMENTE ALL’ABITAZIONE DI RESIDENZA.

  26. Ciao a tutti!
    Indipendentemente da come siano andate le prove scritte ritengo importante la formazione professionale di ognuno di noi.
    Se vogliamo essere doganalisti professionisti, non possiamo “accontentarci” di saper compilare a spanne una dichiarazione, ma dobbiamo avere la padronanza assoluta della materia doganale. Mi spiego: dobbiamo investire tempo e denaro per imparare, imparare, imparare. Non dobbiamo semplicemente incrociare le dita e sperare nella benevolenza della commissione, dobbiamo farci un’analisi di coscienza, pensare se le nostre prove fossero fatte bene o meno e, di conseguenza, elaborare una strategia futura efficace per la nostra professionalità!
    Ergo: non importa se abbiamo passato o meno la prova scritta, impegniamoci a studiare, a partecipare a corsi di aggiornamento e di formazione e, se anche non avremo superato la prima prova, sarà tutto bagaglio professionale personale di ognuno di noi che darà i suoi frutti nella quotidianità che viviamo in Dogana.
    Incrociamo le dita e ….. un abbraccio a tutti
    Francesca

  27. Mi piacerebbe sentire qualche commento sulla compilazione delle caselle 14 e 54!

  28. Ciao Emanuele,
    sai se hanno finito di correggere i compiti?
    Grazie. Giovanni

    • Si hanno finito! …. non so se lo sapete, ma non sono andati molto bene questi esami, parlavano del solo 30 % di prove fatte in maniera giusta.
      FRANCESCO E’ TRA QUELLI CHE HA SICURAMENTE FATTO IN MANIERA GIUSTA IL COMPITO!

  29. Ciao Emanuele,

    Spero tu stia parlando di me dato che sono l’unico Francesco di questa discussione, se è così che bella notizia che mi hai dato.
    Lo sai per certo?

    Grazie e ciao a tutti,

    Francesco.

  30. Emanuele,
    mi unisco a Francesco per complimentarmi con te per la disponibilità che dimostri. Credo che, visto che ci sei passato, tu possa immaginare che noi che aspettiamo i risultati siamo tutti un po’ sulle spine. Pensi che per dicembre arrivino le “sentenze”? Nel caso l’esame non sia andato bene viene data comunque comunicazione di non ammissione all’orale?
    Grazie ancora. Giovanni

    • RAGAZZI, VI RACCONTO QUESTA: Qualche anno fa, quando ero in attesa dei risultati come voi, ero a sciare a SESTOLA sul monte Cimone quando mi squilla il telefono, … al telefono era un ragazzo con cui ho fatto l’esame ora mio collega, esordisce così: Ema! (con voce cupa e preoccupata) … siamo bocciati! …. non vi dico cosa mi è passato dalla punta dei piedi all’ultimo capello!!!! … non riuscivo a parlare avevo la bocca impietrita!, e quando, QUELLA EMERITA TESTA DI C…. sogghignando e ridendo mi disse che scherzava e che eravamo passati, non vi nascondo, oltre alle offese che gradevolmente gli ho inviato, la sensazione che ho provato! era come se fino a quel punto fossi stato legato a qualcosa e con la notizia appena ricevuta abbia potuto toccare il cielo con un dito (ne ero vicino perchè, ero quasi a 2000 mslm). MAMMA MIA! FINALMENTE ERA FINITA DAVVERO. … Quindi ragazzi capisco bene quello che state provando! … per le risposte degli esami, sicuramente entro la fine dell’anno arriveranno, anche perche a febbraio/marzo avrete già gli orali. Perlomeno questa è l’intenzione della commissione. La comunicazione verrà data dall’agenzia delle dogane con apposita direttoriale da Roma, he sicuramente vedrete sul loro sito. Comunque se avrò qualche notizia in anticipo non mancherò di comunicarvelo. ….GRAZIE A TUTTI DEI COMPLIMENTI!

  31. Emanuele, quindi conviene iniziare già a studiare per gli orali, anche se non sappiamo se è andata bene o male allo scritto? tu cosa consigli? anche perchè studiare tutte quelle materie in 2-3 mesi penso sia quasi impossibile..

  32. Qualcuno ha già ricevuto l’aspettata letterina di Natale???

  33. Ciao a tutti,
    Mi chiedevo se non esisteva una qualche sorta di eserciziario ( ammesso che si possa riuscire a farlo ) con il quale prepararsi al meglio per la prova scritta.
    Uno può acquisire tutta l’esperienza possibile ma non è mai pienamente sicuro di aver avuto a che fare con tutte le possibili casistiche di import/export.

    Roberto

    • Ciao Roberto, purtroppo quello che vorresti sarebbe una sorta di “Bibbia” e sarebbe quel prontuario che ogni operatore del settore vorrebbe! Sarebbe bello poter avere un indice dove cercare la nostra casistica, analizzarla e riplicarla per la nostra spedizione. Ma così non è! le operazioni doganali sia di export e più massicciamente per l’import sono un insieme “VERSATILE” di norme, contronorme, circolari, decreti, regolamenti (non sempre attuali, talvolta ben “DATATI”)e chi più ne ha più ne metta per ogni categoria doganale o per ogni regime, che ovviamente rende impossibile creare un eserciziario aggiornato, o perlomeno sarebbe un lavoro veramente mastodontico tenerlo al passo con i tempi nel caso esistesse. La mia esperianza insegna che da quando svolgo questa professione devo far tesoro di tutte le novità che leggo, ascolto e dei cambiamenti che avvengono, catalogando e “INDICIZZANDO PER MIO CONTO” per cercare sempre di applicarle alla casistica che si pone. So che può sembrare incredibile ma è così. Poi, oltre a tutto questo esiste la classe dei funzionari delle Dogane e le Dogane stesse che applicano la norma a propria interpretazione, o chi la vuole cotta o chi la vuole cruda o al sangue! ritrovandoci spesso con caterve di circolari e precisazioni che a nostra volta interpretiamo mai in maniera univoca. Quindi potrai comprendere che missione impossibile chiedi. Il lavoro del DOGANALISTA consiste in questo tra l’altro. Saper applicare la Norma al punto giusto. Ovviamente vorrei esser smentito se qualcuno mi ponesse alla visione un esercizioario aggiornato come chiedi te!

      • quello che dici è assolutamente vero. Pensavo però ad una “collezione” delle prove d’esame fin qui svolte nell’arco di qualche anno ( senza andare troppo in la con gli anni, visto le innumerevoli modifiche alla disciplina che renderebbero le vecchie prove d’esame quasi inutili ). Sollevo il problema perchè persone come me che lavorano prevalentemente su Intrastat e iva comunitaria e che fanno solo qualche esportazione mensile si trovano in difficoltà.

  34. Ciao a tutti.

    Ma alla fine si è capito se l’origine dovesse intendersi come italia o germania?
    Inoltre con la reintroduzione in franchigia non capisco xchè l’emissione del T1… la merce reintrodotta non si considera come origine comunitaria?

  35. Ciao a tutti!
    Ma poi si è capito se l’origine è italia o germania ?Io penso fosse Italia visto l’art 24 CDC e la preferenzialità è scontata dato l’utilizzo di materie prime comunitarie. Inoltre, presumendo una reintroduzione in franchigia, non capisco perchè l’emissione del T1… la merce reintrodotta non ha riacquisito l’origine comunitaria? Non si tratta nè di appurare un regime precedentemente acceso e neanche l’introduzione è subordinata alla prova che la merce stessa abbia ricevuto l’utilizzo o la destinazione prevista…

  36. Dunque, dopodomani ho la prova orale e francamente non ricordo come ho impostato le tracce delle prove scritte, quantomeno quella della seconda prova, fatto sta che, se sono stato ammesso agli orali devo averle fatte sufficientemente bene.

    Mi resta solo da ripassare gli appunti e riguardare le tracce (molti dicono che qualche domanda sulle prove scritte ptrebbe scapparci)

    Speriamo bene, vi terrò aggiornati

  37. E’ andata bene, non senza qualche patimento, ma ce l’abbiamo fatta!
    Emanuele, da oggi siamo colleghi 😉

  38. GRANDISSIMO!!!!! sono proprio contento ….. COLLEGA!!!!!

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