ESAMI DOGANALISTA – ERRATA CORRIGE

Buongiorno!
Devo fare una rettifica alla mia comunicazione precedente.
LE LETTERE NON SONO IN ARRIVO. VERRANNO INVIATE SOLO I PRIMI DI MARZO 2012 E SOLO ALLE PERSONE CHE SONO STATE AMMESSE ALL’ORALE!

Coworking 3: Jelly Week 2012, settimana mondiale del coworking «

di Lorenzo Cappellini

DAL 16 AL 22 GENNAIO, negli stessi giorni in cui prende vita questo post, nel mondo si sta svolgendo la Jelly Week 2012. Di cosa si tratta? Di una settimana in cui chiunque può entrare in contatto e lavorare per una giornata con gruppi di lavoro di diversa nazionalità sparsi nel mondo, che hanno scelto come altri di partecipare a questo evento di collaborazione planetaria.

Nessuna tessera associativa; nessun costo; varie location: le jellies sono riunioni informali, autogestite e senza precise regole, che possono accogliere persone connesse tramite skype, chat, google hangout, ecc. dai più svariati luoghi, un bar, un ufficio, un luogo pubblico o uno spazio di coworking esistente sul territorio. L’obiettivo principale è quello di mettere in contatto la conoscenza e le diverse esperienze dei professionisti, perché la creatività di ognuno porti a far nascere qualcosa di nuovo, magari altri coworking office a partire da questa semplice e informale condivisione “temporanea” di idee e lavoro.

L’iniziativa è di Anni Roolf, una communication designer di Wuppertal, che ha avviato la formazione di un centro di coworking nella propria città. Il progetto Jelly Week è nato durante la conferenza europea sul coworking di Bruxelles del 2010, come un modo per stringere collaborazioni tra diversi paesi, diffondere il concetto stesso del coworking e conferire una dimensione europea a questo movimento.

Un nome curioso, “Jelly”, che si ispira alle coloratissime caramelle di frutta a forma di fagiolo, più note come “jelly beans”, per un’idea che in realtà esiste già da circa 5 anni, quando nel 2006 due amici di New York, un po’ stufi di lavorare da soli, decisero di invitare a casa propria altri freelancer un giorno alla settimana per scambiarsi idee e lavorare insieme. Idea che valse loro una segnalazione sul New York Post e dette il via alla formazione di jelly meetings in molte case e coffè shop del mondo.

Una “caramella” che pare molto apprezzata, visto che alla Jelly Week hanno aderito 48 organizzazioni in 14 paesi nel mondo, molte delle quali sono uffici di coworking, che hanno deciso di mettere a disposizione i proprio spazi per ospitare una jelly gratuitamente in questa settimana.

Per chi fosse interessato a partecipare, esistono canali di ogni tipo:

- un sito web di supporto di Jelly Week

- il twitter hashtag #jellyweek

- la bacheca twitter

- un evento facebook

mentre a questo link potete raggiungere il gruppo facebook Coworking Europe.

viaCoworking 3: Jelly Week 2012, settimana mondiale del coworking «.

ESAMI DOGANALISTA – IN ARRIVO GLI ORALI

Ciao a tutti ragazzi, sembra che gli esami orali si svolgeranno quasi sicuramente dopo Pasqua. Credo quindi che siano in arrivo le lettere per la comunicazione del risultato dell’esame scritto. Incrociamo le dita e …… controllate la cassetta della posta!

Decreto liberalizzazioni: preventivo professionisti solo su richiesta – FISCOeTASSE.com

Nel Decreto liberalizzazioni definitivo due novità per i professionisti: il preventivo va dato solo se richiesto dal cliente ed il tirocinio potrà essere svolto anche presso uffici pubbliciCon la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto liberalizzazioni D.L. n. 1 del 24.01.2012, si attenua la formulazione dell’art. 9 del decreto, che stabilisce l’obbligo deontologico per i professionisti di fornire al cliente un preventivo scritto al momento di conferimento dell’incarico. Il testo definitivo del decreto conferma tale vincolo, ma lo limita al caso in cui sia esplicitamente richiesto dal cliente. Il tirocinio, inoltre, si arricchisce di una possibilità in più: confermata la disposizione secondo la quale i primi 6 mesi di tirocinio il cui periodo massimo è ora 18 mesi potranno essere svolti già durante il periodo universitario, è stato ora previsto anche che, a laurea ottenuta, il tirocinio potrà essere svolto anche, in tutto o in parte, presso pubbliche amministrazioni, previa convenzione tra Consigli nazionali e Ministero della Pubblica Amministrazione. Fonte: Il Sole 24 Ore

Spesometro rinviato al 31 gennaio 2012 – FISCOeTASSE.com

Nuova scadenza per lo spesometro: la proroga al 31.1.2012 per presentare la comunicazione delle operazioni rilevanti Iva di importo non inferiore a 25.000 Euro è arrivata con Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 21.12.2011.
Troppe le difficoltà degli operatori, così l’Agenzia delle Entrate decide di prorogare l’appuntamento con lo spesometro, previsto per il prossimo 2 gennaio, al 31.01.2012.

Di fatto un mese in più per prepararsi e –si spera- per conoscere il pensiero dell’Agenzia su numerose questioni ancora irrisolte che fanno di questo adempimento un vero e proprio “rompicapo”.

Il rinvio dello spesometro è arrivato con il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 21.12.2011 che sostituisce, pertanto, quello precedente del 16.09.2011. Usando le stesse parole dell’Amministrazione finanziaria, la proroga si è resa necessaria per “consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico e superare le difficoltà operative rappresentate dai soggetti titolari di partita Iva”. Quel che è certo è che questa proroga costituisce un innegabile segnale delle difficoltà che contribuenti e amministrazione stanno riscontrando per l’avvio di questo adempimento.

Un riepilogo delle proroghe

L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva deve essere effettuato – di norma – entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Tuttavia, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2010 ha prorogato questo termine al 31.10.2011 per le operazioni relative al 2010. Un ulteriore differimento è arrivato poi con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16.09.2011, con il quale l’obbligo in questione è stato posticipato al 31.12.2011 per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici alle nuove specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione. Scadenza, quella del 31.12.2011 che in ogni caso slittava al 2.1.2012 in quanto il 31 cadeva di sabato.

Ora, con l’ultimo Provvedimento del 21.12.2011 l’ennesima proroga, che rinvia l’appuntamento con lo spesometro al 31 gennaio 2012.

Resta fermo, almeno per ora, il termine del 30 aprile 2012 per le operazioni relative al 2011.

Obbligo di comunicazione “leggero” per il 2010

Si ricorda che per quanto riguarda il primo anno di applicazione (quindi il periodo d’imposta 2010), l’obbligo riguarda solo le operazioni soggette a fatturazione di importo ≥ a 25.000 Euro. Mentre dal 2011 la soglia si abbassa bruscamente a 3.000 Euro per le operazione con obbligo di fatturazione e a 3.600 Euro per le altre.

viaSpesometro rinviato al 31 gennaio 2012 – FISCOeTASSE.com.

Legge Comunitaria 2010 – le fatture estere sono da integrare

Con la Legge Comunitaria 2010 le fatture estere sono da integrare – FISCOeTASSE.com.

Con la L. n. 217/2011 viene estesa ai servizi intracomunitari la procedura di integrazione della fattura emessa dal prestatore

A partire dal 17 marzo 2012 l’Iva sui servizi intracomunitari va assolta con l’integrazione della fattura emessa dal prestatore. Lo prevede la Legge Comunitaria 2010 (Legge n. 217/2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012), che stabilisce che per le prestazioni di servizi “generiche” (di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/72) effettuate da un operatore comunitario nei confronti di un soggetto passivo nazionale, l’Iva debba essere assolta dal committente residente secondo la disciplina prevista dagli art. 46 e 47 del D.l. n. 331/1993.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Svizzera e Norvegia – Dati sicurezza si o no?

NO!
Come potrete leggere da questo documento informativo, “Security Amendment” , rilasciato a Berna dal Dipartimento federale delle finanze Svizzero e precedentemente sottoscritto a BRUXELLES, viene precisato che la Svizzera, grazie ai negoziati con la Comunità Europea, in ambito di sicurezza è equiparata a uno Stato membro UE considerando i propri stadard di sicurezza equivalenti a quelli comunitari. Analogamente lo stato della Norvegia ha agito in questi termini. Pertanto, alla luce di questo documento, sia la Svizzera compreso il principato del Liechtenstain e la Norvegia, non necessitano dell’indicazione nelle operazioni doganali dei NOIOSISSIMI DATI SICUREZZA escludendo quindi anche la compilazione delle DICHIARAZIONI SOMMARIE DI USCITA e di ENTRATA.

“DATI SICUREZZA” Istruzioni di servizio, a carico degli operatori, in relazione all’avvio della nuova procedura prevista nell’ambito dell’Emendamento sicurezza all’esportazione.

In relazione a quanto indicato in oggetto si ritiene opportuno dettare alcune istruzioni operative agli uffici preposti in merito agli adempimenti previsti in ambito sicurezza per l’espletamento delle formalità connesse all’accettazione dei LME e dei T1 in arrivo ( DAT ) destinati all’imbarco diretto.
LME
In caso di transhipment gli stessi verranno registrati, come sempre, sul registro LME ( A8), con le seguenti variazioni: la copia figlia verrà consegnata, come di consueto, all’operatore, mentre il riscontrino verrà trattenuto dal funzionario preposto e allegato alla matrice. L’appuramento del LME sarà dunque immediato. Le A3 NON DOVRANNO PIU’ESSERE SCARICATE, poiché verranno inserite dallo spedizioniere/nave nel MMP e scaricate automaticamente dal sistema.
Quanto sopra consentirà anche il pagamento, se dovuto, delle tasse portuali mediante A22.
Le procedure autorizzate, in alcuni casi, precedentemente all’emanazione del presente o.d.s., per LME con imbarco diverso dal porto di sbarco, con uscita fuori degli spazi doganali, non saranno più consentite.
In tali casi dovrà invece essere emesso un T1 Livorno su Livorno, con redazione dell’ allegato sicurezza ( nel suddetto T1, quindi, il campo S00 recherà il valore 1.).
EXS
Si tratta di un formulario telematizzato. In sostanza è una “dichiarazione di uscita” redatta dagli spedizionieri nei casi richiesti dal Reg.CEE 2454/ 1993, vedi all.1.
Ad ogni buon conto, si riportano, di seguito, i casi più ricorrenti dove tale dichiarazione si renderà necessaria:
LME emessi per A3 in transhipment che abbiano superato i 14 giorni di sosta nei terminal dal momento dello sbarco al momento dell’imbarco ( ovvero dalla data della A3 alla data dell’inserimento a MMP). L’EXS dovrà essere allegata alla matrice del LME. Gli spedizionieri dovranno, altresì, inviare una distinta telematica delle EXS al sito e-livorno al fine della loro iscrizione a MMP, unitamente ai dati delle A3 in transhipment già debitamente annotate sul LME.
T1 in arrivo per imbarco diretto che vengono chiusi con A1b ( presenti in porto con apposto il “visto entrare della GdF” o il tracking della TDT) devono essere corredati dai dati sicurezza, ovvero al campo S00 deve essere indicato il valore 1.
In caso contrario, lo spedizioniere che presenta la merce in Dogana deve compilare una EXS telematica ( dichiarazione sommaria di uscita), e allegarne una copia al DAT all’atto della presentazione del T1 per l’imbarco.
Solo in presenza della EXS il personale preposto al front office o in servizio presso la Darsena Toscana potrà consentire la presa in carico sul registro A1b telematico ed apporre il risultato di verifica.
Lo spedizioniere dovrà altresì inviare al sito prima richiamato la EXS, tramite distinta telematica, IN SOSTITUZIONE della distinta del T1, per il relativo inserimento a MMP.
Si richiama pertanto il personale in servizio al front office e in Darsena Toscana a prestare particolare attenzione al campo S00 del DAT, in quanto se vuoto o con valore 0 ( zero), significa che il DAT non contiene i dati sicurezza.
Resta inteso che solo se accompagnato da EXS, il T1 in parola potrà essere autorizzato per l’imbarco.

Nei casi in cui i DAT risultano provvisti del valore 1 al campo S00, una volta espletate le formalità di rito da parte dell’ufficio preposto ( accettazione-risultato di verifica) lo spedizioniere potrà inviare al sito la distinta telematica del relativo T1, ai fini della registrazione dello stesso a MMP.

Eventuali problematiche che potrebbero verificarsi nella pratica attuazione del presente O.D.S. saranno prontamente segnalate allo scrivente per le opportune modifiche.

ALLEGATO:

CASI D’USO DELLA EXS
1- E’ necessario presentare una EXS quando merce non comunitaria o merce comunitaria lascia il territorio UE da un deposito di custodia temporanea o zona franca( caso dei LME), se la merce è in custodia temporanea per più di 14 giorni di calendario;
2- è’necessario presentare una EXS per i container vuoti trasportati a pagamento in virtù di un contratto di trasporto;
3- E’necessario presentare una EXS per merce comunitaria o non comunitaria vincolata al regime di transito se la dichiarazione di transito non contenga i dati sicurezza, o se l’ufficio di destino non sia anche l’ufficio di uscita dalla Comunità;
4- E’necessario presentare una EXS, a meno di accordi specifici, per una spedizione di merce comunitaria tra due Stati membri con attraversamento di uno o più territori di Paesi terzi.

NON E’ NECESSARIO PRESENTARE UNA EXS (art.842 bis Reg.CEE 2454 del 02 luglio 1993)

1 per merci di cui all’art.592 bis delle DAC ( energia elettrica etc.);
2 per merce caricata in un porto della Comunità, destinata in un porto della Comunità, con scalo in porti di paesi terzi purché rimanga a bordo del mezzo ( la merce è infatti già coperta dalla dichiarazione doganale con dati sicurezza);
3 per merce comunitaria caricata in un precedente porto della Comunità e destinata a porti fuori dalla Comunità, con scalo in in porti di paesi comunitari purché rimanga sullo stesso mezzo di trasporto che la trasporterà fuori dal territorio doganale della Comunità;
4 per merce scaricata da un mezzo di trasporto e introdotta in custodia temporanea o zona franca ai fini del trasbordo sul mezzo che la trasporterà fuori dalla Comunità purché il trasbordo avvenga entro 14 giorni di calendario- siano fornite informazioni alle Autorità doganali – la destinazione e il destinatario della merce non abbiano subito modifiche;
5 per merce comunitaria o non comunitaria, vincolata al regime di transito, purché la dichiarazione di transito sia presentata in formato elettronico, contenga i dati sicurezza ( campo S00 contenente il numero 1), l’ufficio di destino sia anche l’ufficio di uscita dalla Comunità o sia situato in Paese terzo;
6 Per container vuoti trasportati per riposizionamento da parte del vettore;
7 per merce non comunitaria caricata in un porto terzo che rimane a bordo del mezzo che fa scalo in un porto comunitario e che poi le trasporterà fuori dal territorio comunitario.

FONTE: AGENZIA DELLE DOGANE

2011 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Syndey Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 19.000 times in 2011. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 7 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

*.*.*A U G U R I di B U O N E F E S T E *.*.*

(dalla biografia di un grande Artista)
… Ho trovato un vecchio abbecedario nel cassetto della memoria, ho sfogliato le pagine cercando forme tra le parole, ho trovato sogni leggeri come nuvole estive che corrono veloci nell’immenso azzurro del cielo prendendo forme morbide, come sculture di zucchero filato.
Le lettere dell’alfabeto si rincorrono ordinate come un piccolo esercito di soldatini di piombo, sono parole che non fanno rumore, ma chiedono colore, disegno la A e nasce un nuovo sogno, il segno corre, crea una forma, si riempie di rosso, vicino c’è il giallo, poi il verde, intorno il blu, il sogno diventa quadro; le lettere perdono significato, i sogni sfumano, solo le immagini raccontano la loro storia, sono parole disegnate, parole colorate, parole rubate al quotidiano. Non c’è un motivo per illustrare l’abbecedario dei sogni, non c’è una ragione, solo il pensiero di entrare nei sogni, di perdermi per le strade della fantasia, girovagare senza meta alla ricerca di qualcosa di diverso cercando nuovi incontri: una sirena che cerca un cuore da rubare, un poeta che ha perso la penna e scrive con i petali di una rosa, un grande elefante che cerca la luna per tenerla solo per sé o un piccolo coniglio bianco che sogna Alice. Chiudere una porta della memoria per entrare nella via dell’infanzia e correre inseguendo un aquilone colorato rubato dal vento e gettato nel cielo come macchia di colore. Seguo una strada che non c’è, mi perdo nel labirinto dell’alfabeto, le lettere mi vengono incontro minacciose, poi soffio e scappano, entrano nelle pagine del libro, si nascondono e ferme aspettano di essere trovate, lette, rubate, di diventare parole. Chiudo l’abbecedario, lo ripongo nel cassetto, ma le pagine escono, hanno paura del buio, cercano la luce, il colore, la vita, vogliono sentire i rumori, la musica, vivere il tempo che passa e allora prendo il libro e lo lascio aperto sul davanzale e il vento tiepido della sera sfoglia le pagine facendole vivere. ….FRANCESCO MUSANTE…

Con questa bella storia di vita voglio augurare a tutti un FELICE NATALE e un 2012 pieno di soddisfazioni (Di questi tempi ce ne vuole!!!!!).
A PRESTO!

ESAME DOGANALISTI – AGGIORNAMENTO RISULTATI

Ciao a Tutti!
Ho avuto notizia che, purtroppo, la commissione esaminitrice non si riunirà prima della metà di gennaio 2012 per completare la correzione dei compiti scritti e dare il responso finale. Quindi anche gli orali subiranno un sicuro slittamento. Pertanto avete in pò di tempo in più per prepararvi alla fase orale. Un saluto a Tutti!

VIES e chiarimenti della circolare Assonime

Secondo Assonime il regime VIES anche nei 30 giorni

Con la Circolare n. 25 del 20 ottobre 2011, Assonime dà indicazioni in merito all’inserimento nell’archivio VIES dei soggetti autorizzati ad effettuare scambi intracomunitari, analizzando i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 39/2011. Secondo l’Associazione, l’impossibilità di applicare il regime sugli scambi intracomunitari durante i 30 giorni che precedono l’inserimento nell’archivio VIES, penalizzerebbe le imprese italiane. L’Associazione precisa che il prestatore potrebbe fornire prova alternativa se ha ottenuto il numero di partita IVA, ma non l’autorizzazione a svolgere operazioni intracomunitarie.

Fonte: Il Sole 24 Ore

CONCORSO FOTOGRAFICO LEICA 24X36

Guardate queste foto! …. se vi piacciono datemi il vostro voto!

http://www.lab.leica-camera.it/jspleica/scheda.jsp?n=44954

Esprimete il vostro LIKE!

Fatture false: responsabile il trasportatore che vidima il documento fittizio

Fatture false: la responsabilità penale si estende anche al trasportatore che quietanza il pagamento del documento fittizio e attesta l’avvenuto trasposto dei beni

Con la Sentenza n. 35730 depositata il 03.10.2011, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di reati fiscali a seguito di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. In particolare, la Corte ha riconosciuto la responsabilità di un trasportatore per concorso nella dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false, se ha apposto la firma per quietanza del pagamento del documento fittizio e ha confermato l’avvenuto trasposto dei beni.

Fonte: Il Sole 24 Ore

P.e.c. – Comunicazione al Registro Imprese

P.e.c.

Si rammenta che il 29/11/2011 p.v. scade il termine entro cui le società costituite prima del 29/11/2008 devono comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese.
La registrazione Viene effettuata online tramite il sistema di Comunicazione Unica disponibile sul sito internet www.registroimprese.it
Sullo stesso sito sono presenti le istruzioni per coloro che non avessero ancora acquistato una casella PEC.

Riferimenti normativi
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (testo)
Codice dell’amministrazione digitale (G.U. n. 112 del 16 maggio 2005, S.O. n. 93 e G.U. n. 6 del 10 gennaio 2010, S.O. n.8)
Il CAD prescrive che le amministrazioni utilizzino la PEC per comunicare con i soggetti interessati che ne facciano richiesta (Art. 6) e si dotino di una casella PEC per ciascun registro di protocollo (Art. 47, c. 3). Inoltre stabilisce che le comunicazioni di documenti tra le PA siano valide, ai fini della verifica della provenienza, se trasmesse attraverso sistemi di PEC (Art. 47, c. 2). In base all’Art. 48, la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante PEC. Tale trasmissione equivale alla notificazione per mezzo della posta.
Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (testo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009, S.O. n. 14)
La legge introduce l’obbligatorietà della PEC per le imprese costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti agli Ordini. Gli Enti pubblici sono invece tenuti a pubblicare i propri indirizzi PEC sull’Indice delle PA. Inoltre, tutte le comunicazioni tra Enti pubblici, professionisti ed imprese possono avvenire via PEC, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne.

Iva al 21% a partire da domani 17 settembre 2011

Parte domani 17 settembre 2011 l’aumento dell’Iva al 21%
Con il Comunicato stampa n. 138 del 15 settembre 2011, il Ministero dell’Economia e delle Finanze informa che il D.L. n. 138/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto 2011”), con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 148 del 14 settembre, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale oggi 16 settembre 2011. Pertanto, a partire da sabato 17 settembre 2011, scatta l’aumento dell’Iva al 21% previsto dalla manovra, tenendo conto del momento di effettuazione dell’operazione. Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10% (cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, parti II e III, allegata al DPR n. 633/1972), che trovano applicazione soprattutto nell’edilizia, nei prodotti agricoli, ittici, e altri prodotti di base come il riso, la pasta, il pane ecc.
Pertanto ricordatevi di AGGIORNARE le vostre aliquote IVA per le operazioni di IMPORTAZIONE.

Esame Doganalisti 2011 – Prove scritte

1° Prova:
DESCRIVA IL CANDIDATO IL NEGOZIO GIURIDICO SOFFERMANDOSI IN PARTICOLARE SUGLI ELEMENTI ESSENZIALI ED ACCIDENTALI.

2° prova:
La ditta Mario Rossi s.p.a. di Piacenza, titolare di procedura di domiciliazione, acquista polistirene in granuli VD 39031900 da fornitore tedesco ed effettua una trasformazione presso i propri stabilimenti siti a Parma, dalla quale ottiene vassoi in polistirene espanso VD 39239000 che esporta verso il cliente Nic Mexico di Città del Messico.
Successivamente il cliente rifiuta la merce in quanto non conforme all’ordine e la respinge senza emettere nuovo documento contabile.
Informazioni aggiuntive:
- la Comunità Europea ha sottoscritto con il Messico un accordo bilaterale (Decisione 1/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23/03/2000), che, nell’allegato III, prevede le definizioni e norme di “prodotti originari”
- la regola di origine per gli articoli in plastica con NC da 3922 a 3926 è la seguente: “Produzione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prodotto franco fabbrica del prodotto”.
- le spedizioni sono via mare a mezzo container con resa DAP Mexico City per l’esportazione, con resa EXW Mexico City per l’importazione.
- Portodi partenza ed arrivo: LIVORNO IT052100.
- Valore prodotto finito (vassoi)€ 50.000,00
- Valore materia prima (polistirene) per la produzione della merce in esportazione € 27.000,00
- Colli, peso lordo e peso netto spedizione: nr.550, kg. 3100 e 2400
- Nolo all’esportazione: € 2000 ; Nolo all’importazione € 2000
- Fattura di vendita n.11/295 del 16/05/2011 emessa non imponibile IVA ai sensi art.8lett.a) DPR 633/72

Compili il candidato la bolla di esportazione per la vendita e la bolla doganale di importazione per il reso.
Valuti il candidato se sussistono i presupposti per l’emissione del certificato di circolazione EUR1 all’esportazione e/o all’importazione. In caso affermativo ne evidenzi l’eventuale emissione nella casella preposta del DAU con relativo codice identificativo.

NOVITA’ PER I DOGANALISTI!!!!!

Circolare 19-D
Finalmente è arrivata! … era da tempo che aspettavamo questa circolare!
Invito tutti a prenderne visione, perche introduce non poche novità per la professione del DOGANALISTA!
A presto!

Certificato medico online dal 13 settembre

Il sistema dei certificati medici on-line partirà il 13 settembre 2011, la proroga ministeriale è ufficiale. La procedura partirà dopo un periodo transitorio della durata di 3 mesi, iniziato lunedì 13 giugno con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della circolare n.4 del 18 marzo scorso, firmata dai ministri Brunetta e Sacconi. Decorso tale periodo, il datore di lavoro privato dovrà prendere visione dell’attestazione di malattia dei propri dipendenti esclusivamente attraverso i servizi dell’Inps. Tutt’al più potrà chiedere al dipendente di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato, inviato in via telematica del medico.
Fonte: Il Sole 24 Ore

Nuovo fisco: tre aliquote Irpef e cinque imposte

Tremonti annuncia le linee guida del nuovo Fisco

Tre aliquote Irpef e cinque imposte in tutto: si può sintetizzare così il “nuovo fisco” immaginato dal Ministro dell’Economia, Giulio Tremonti. Il primo step riguarda l’aliquota Irpef del 23%, applicata ai redditi fino a 15mila euro, che verrebbe ridotta al 20%. Lo stesso ministro ha chiarito che l’esatta definizione di scaglioni e aliquote sarà messo a punto in funzione delle risorse disponibili. Nel disegno di legge delega, cui verrà attribuito il rango di “collegato” alla manovra, vi sarà l’indicazione di percorso verso le tre aliquote, e anche la prima definizione di massima degli scaglioni.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Nuova Luce per il mio Blog!

Ciao a Tutti! Da oggi è in linea il restyling del mio Blog, spero sia di Vostro gradimento! Nella colonna laterale destra ho aggiunto la sottoscrizione via mail, mi auguro sarete in tanti ad iscrivervi.
Il mio desiderio è riuscire a creare un network sempre più completo ed esteso tra i nuovi ed i “vecchi” Doganalisti e non solo! Nella mia mente esiste un network veramente efficiente che possa mettere in collegamento, con un semplice clik, Doganalisti, ausiliari, semplici impiegati, curiosi e quant’altri, in modo da renderci sempre più preparati sulle novità e sui casi che talvolta io considero “multi-risolti”(quelli che, a seconda della dogana, vengono svolti in maniera diversa). Internet è uno strumento meraviglioso! il significato della Parola INTERNET è Interconnected Networks, ovvero Reti Interconnesse, pertanto il mio obbiettivo, a piccoli passi e nella speranza di riuscirci, è quello di rendere il nostro lavoro una rete sempre più globale e univoca nelle prassi giornaliere. A presto….

ISTRUZIONE ESAME DOGANALISTI

Gentilissimi,
a seguito delle numerose richieste, abbiamo ritenuto opportuno darvi alcune indicazioni per i prossimi esami scritti.
Per quanto concerne i testi ammessi alle prove scritte vi precisiamo che è possibile avere solo
CODICE DOGANALE COMUNITARIO NON COMMENTATO
CODICE CIVILE NON COMMENTATO
Per le due prove scritte possiamo a grandi linee dirvi che:
prima prova: i temi da svolgere, come ben sapete, saranno su argomenti di diritto privato oppure scienze delle finanze /diritto tributario.
Le tracce che formeranno le tre buste saranno estratte dalla Commissione d’esame il giorno della prova alle ore 7,30.
Una delle tre buste predisposte dalla Commissione d’esame sarà scelta da un candidato presente in sala. Sarà quello l’inizio dell’esame.

Vi raccomandiamo di :
1. centrare bene il tema (se corretto e ben strutturato il punteggio massimo potrà arrivare a 18/30)
2. una chiara esposizione con un italiano corretto sarà il successivo ostacolo da superare per ottenere il minimo di 3/30
con un totale di 21 punti si supera la prova scritta.

Attenzione alla terminologia corretta. Usate cautela nelle definizioni forbite se non avete un’ottima conoscenza delle stesse.
I termini di diritto devono essere correttamente esplicitati.
Utilizzate frasi corte e grammaticalmente corrette: una esposizione in italiano carente potrebbe compromettere la prova anche se si dimostra di avere conoscenza della materia (si perderebbero i 3 punti indispensabili per ottenere il tot di 21 per passare la prova).

Seconda prova: prova pratica importazioni/esportazioni.
Speriamo di essere stati di aiuto e con il cuore vi diamo un grosso IN BOCCA AL LUPO!!

ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE-COREA

Grazie all’accordo tra UE e Corea del Sud viene centrato un significativo obiettivo verso il miglioramento dei nostri rapporti commerciali, con un’efficace ricaduta in termini di creazione di posti di lavoro e di crescita in Europa. L’ampio e innovativo accordo rappresenta un punto di riferimento per ciò che intendiamo raggiungere in futuro tramite altri accordi commerciali”, ha osservato il commissario De Gucht. “Una riduzione dei maggiori ostacoli non tariffari frapposti al commercio internazionale può infatti contenere i costi delle imprese quanto liberarsi dei dazi doganali, se non di più.” La data prevista per l’entrata in vigore dell’accordo è il 1° luglio 2011, a condizione che il Parlamento europeo dia il suo assenso e che lo stesso Parlamento europeo e il Consiglio abbiano nel frattempo varato il regolamento che attua la clausola bilaterale di tutela dell’accordo UE-Corea del Sud. Toccherà poi agli Stati membri UE ratificare l’accordo in base ai propri ordinamenti interni. Secondo i risultati di uno studio, l’accordo consentirà all’economia dell’UE di lanciare nuovi commerci di beni e servizi per un controvalore di 19,1 miliardi di euro; un altro studio prevede che gli scambi bilaterali UE – Corea del Sud potranno più che raddoppiare nei prossimi 20 anni. L’accordo eliminerà praticamente tutti i dazi doganali tra le due economie nonché numerosi ostacoli non tariffari. Gli esportatori europei di prodotti agricoli e industriali verso la Corea del Sud non pagheranno più tariffe doganali. Si pensi che per gli esportatori UE la sola eliminazione completa dei dazi comporterà un risparmio annuale di 1,6 miliardi. L’accordo spalancherà inoltre nuovi accessi al mercato dei servizi e degli investimenti, oltre a segnare un importante passo avanti nel campo della proprietà intellettuale, degli appalti pubblici, della politica di concorrenza nonché del commercio e dello sviluppo sostenibile. Nel 2009, il commercio di beni tra UE e Corea del Sud raggiungeva un valore di circa 54 miliardi di euro. In questo campo l’UE attualmente registra un disavanzo con la Corea del Sud, anche se il mercato coreano sembra offrire notevoli potenziali di crescita. In settori come prodotti chimici e farmaceutici, autoricambi, macchine industriali, scarpe, attrezzature sanitarie, metalli non ferrosi, ferro e acciaio, cuoio e pellami, legno, ceramica e vetro, l’UE gode di una notevole eccedenza commerciale. Anche nel settore agricolo la Corea del Sud è complessivamente uno dei più importanti mercati d’esportazione dell’Europa, con vendite annue superiori a 1 miliardo di euro. Nel settore dei servizi, l’UE registra un’eccedenza con la Corea del Sud pari a 3,4 miliardi di euro, avendo nel 2008 esportato per 7,8 miliardi e importato per 4,4 miliardi. In termini tariffari, entro 5 anni dall’entrata in vigore dell’accordo, Corea del Sud e UE avranno eliminato il 98,7% dei dazi in valore commerciale per prodotti sia industriali che agricoli. Entro la fine dei periodi di transizione, saranno eliminati i dazi su quasi tutti i prodotti (salvo alcune eccezioni nel settore agricolo). È la prima volta che un accordo di libero scambio negoziato dall’UE contempla un volume di scambi così amplia.

ESAME DOGANALISTI – FINALMENTE SI COMINCIA!

Pubblicazione del diario delle prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetti ai sensi dell’art.50 del T.U.L.D. con determinazione direttoriale prot. R.U. 38253 del 9 aprile 2010.
Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetti, ai sensi dell’articolo 50 del T.U.L.D., con determinazione direttoriale prot.38253 del 9 aprile 2010, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane in data 16 aprile 2010, si svolgeranno nei giorni 22 e 23 giugno 2011 alle ore 8.30 presso l’Hotel Ergife Palace sito in Roma via Aurelia n.619.
Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti; resta ferma, comunque, la facoltà dell’amministrazione di disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove d’esame, l’esclusione dagli esami, con provvedimento motivato, così come previsto dal bando d’esami.
Per le suddette prove i candidati non potranno portare libri, periodici, appunti, manoscritti o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi telefonici e ricetrasmittenti. Potranno consultare i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di riconoscimento.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati, pertanto la mancata presentazione, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, o caso fortuito, comporterà l’irrevocabile esclusione dagli esami.
Per ogni eventuale comunicazione riguardante il calendario delle prove d’esame si rinvia alla G.U. – 4^ serie speciale – del 3 giugno 2011.

RINVIO ESAMI PATENTINO DOGANALE

Rinvio del diario delle prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetti ai sensi dell’art.50 del T.U.L.D. con determinazione direttoriale prot. R.U. 38253 del 9 aprile 2010
Con successiva comunicazione, da pubblicarsi in data 25 gennaio 2011 sul sito internet dell’Agenzia delle dogane: www.agenziadogane.gov.it, verrà fissato il diario delle prove scritte e indicata l’ubicazione dei locali in cui si effettueranno gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetti ai sensi dell’art.50 del T.U.L.D. con determinazione direttoriale prot. R.U. 38253 del 9 aprile 2010.
Di detta comunicazione verrà data notizia con avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – del 25 gennaio 2011.

P.E.C. Posta Elettronica Certificata

La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. La PEC può aggiungere inoltre la certificazione del contenuto del messaggio solo se in combinazione con un certificato digitale. La PEC non certifica l’identità del mittente, né trasforma il messaggio in “documento informatico”, se il mittente omette di usare la propria firma digitale.
La normativa sulla posta elettronica certificata attribuisce al CNIPA differenti compiti. In particolare indica tale soggetto come custode e gestore delle regole tecniche. È inoltre compito del CNIPA provvedere alla pubblicazione di aggiornamenti, in coerenza con gli standard specificati nella normativa di riferimento.
Il CNIPA, all’interno del proprio sito istituzionale, rende disponibile una apposita sezione riguardante la posta elettronica certificata, contenente una versione scaricabile di tutta la documentazione valida ai fini di legge e riguardante la PEC.
Funzionamento
:
Al momento dell’invio di una mail PEC il gestore PEC del mittente si occuperà di inviare al mittente una ricevuta che costituirà valore legale dell’avvenuta (o mancata) trasmissione del messaggio con precisa indicazione temporale del momento in cui la mail PEC è stata inviata. In egual modo il gestore del destinatario, dopo aver depositato il messaggio PEC nella casella del destinatario, fornirà al mittente una ricevuta di avvenuta consegna, con l’indicazione del momento temporale nel quale tale consegna è avvenuta. In caso di smarrimento di una delle ricevute presenti nel sistema PEC è possibile disporre, presso i gestori del servizio, di una traccia informatica avente lo stesso valore legale in termini di invio e ricezione, per un periodo di trenta mesi, secondo quanto previsto dalle normative sotto citate. Dal punto di vista dell’utente, una casella di posta elettronica certificata non si differenzia da una casella di posta normale; cambia solo per quello che riguarda il meccanismo di comunicazione sul quale si basa la PEC e sulla presenza di alcune ricevute inviate dai gestori PEC mittente e destinatario.
La posta elettronica certificata, infatti, per essere tale, deve seguire le regole fissate dal DPR 68/2005 e dalle successive regole da esso previste. Queste norme, insieme ad altre (in particolare il Codice dell’Amministrazione Digitale), ne stabiliscono la validità legale, le regole e le modalità di utilizzo. In particolare:
* Il servizio può essere erogato esclusivamente dai gestori accreditati presso il CNIPA che è l’organo pubblico preposto al controllo della posta elettronica certificata.
* Per la PEC devono essere usati domini dedicati (un dominio di PEC non contiene caselle email non-PEC).
Ogni gestore PEC nel rispetto della norma deve sottoporsi ad una serie di test d’interoperabilità, espressamente individuati e disponibili sul sito ufficiale del CNIPA. I test d’interoperabilità vengono eseguiti per valutare la correttezza tecnico/funzionale del servizio di PEC erogato dal gestore. Come indicato nella documentazione ufficiale sono presenti espliciti test per verificare l’invio e la ricezione con caselle di posta elettronica tradizionale. Si ricorda che le regole tecniche PEC, allegate al Decreto Ministeriale 2 novembre 2005, prevedono la gestione di messaggi di posta elettronica tradizionale, tanto che viene definita una apposita busta di trasporto atta a contenere e-mail provenienti da indirizzi di posta non PEC. Inoltre la ricevuta di accettazione, emanata all’atto dell’invio, evidenzia la tipologia di indirizzi di posta con apposite diciture (es. Posta Certificata – Posta non Certificata). Chiaramente, l’eventuale destinatario non PEC, pur ricevendo correttamente il messaggio, non sarà in grado di generare gli avvisi di avvenuta/mancata consegna.
VANTAGGI
Il servizio PEC, per sua stessa natura, mostra una serie di vantaggi rispetto alla raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale. I principali sono:
* Ogni formato digitale può essere inviato tramite posta elettronica certificata;
* I messaggi possono essere consultati da ogni computer connesso a internet;
* Certificazione degli allegati al messaggio;
* L’avvenuta consegna della mail viene garantita, nel caso non sia possibile consegnare il messaggio l’utente viene informato;
* Le ricevute di consegna hanno validità legale;
* Tracciabilità della casella mittente e conseguentemente del suo titolare (se il titolare è stato identificato con certezza);
* Vi è certezza sulla destinazione dei messaggi;
* L’invio dei messaggi può avere costi inferiori a quello delle raccomandate. Per una giusta valutazione deve essere preso in considerazione il costo di invio di una raccomandata cartacea tradizionale, che cresce in funzione del numero di pagine e del peso del plico, e il numero di comunicazioni inviate annualmente. Queste informazioni devono poi essere comparate con le tariffe del gestore PEC, che solitamente rende disponibile una casella PEC con un costo calcolato su base annuale. Solitamente una volta pagato il canone annuale l’utente può inviare un numero illimitato di messaggi PEC. Va anche calcolato il total cost of ownership del servizio legato alle necessità di storage locale, backup, indicizzazione e retrieval delle ricevute, specie in grandi organizzazioni che generano rilevanti quantità di corrispondenza;
* Elevati requisiti di qualità e continuità del servizio. I service Level Agreement (SLA) di legge prevedono una disponibilità del servizio del 99.8% su base quadrimestrale. Gli SLA della disponibilità del servizio PEC non valgono per la connettività. In altri termini, i server del gestore PEC possono essere disponibili nel 99,8% dell’anno, ma la connettività per raggiungerli (offerta da una terza parte) potrebbe avere SLA differenti;
* Obbligo da parte del gestore di archiviare tutti gli eventi associati ad invii e ricezioni di messaggi PEC, per un periodo di trenta mesi;
* Obbligo da parte del gestore di applicare le procedure atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice dei dati personali e la sicurezza della comunicazione.
* In seguito alle verifiche effettuate in virtù della Circolare 7 dicembre 2006, n. 51, illustrate nel paragrafo “Il quadro normativo di riferimento”, i servizi di posta elettronica certificata resi disponibili dai gestori iscritti nell’elenco pubblico risultano interoperabili. Questo significa, ed è un presupposto della PEC, che due utenti appartenenti a differenti gestori possono scambiare e-mail certificate con le stesse garanzie di due utenti appartenenti allo stesso gestore.
SVANTAGGI
* Attualmente la PEC non è uno standard internazionale, rappresentando quindi un insieme di regole e norme italiane. Inoltre, altre tecniche di firma digitale e di tracciamento della consegna analoghi, come RFC 3798, sono già disponibili per le email tradizionali da diversi anni.
* Il caos delle leggi italiane, che prima parlano di obbligatorietà per tutti, poi fanno marcia indietro, poi dicono nuovamente che è obbligatoria ed infine – dando ragione in sintesi a chi, in nome della giusta neutralità tecnologica e del libero mercato, da tempo sostiene che la normativa che vuole imporre il sistema di posta elettronica certificata[5] viola la legislazione comunitaria – hanno reso non obbligatoria l’adozione della PEC, comportando una battuta d’arresto nell’adozione del sistema. Il 19 gennaio 2009, infatti, l’articolo 16 del Decreto Legge 185/2008 ha subito, in fase di conversione in legge[6], modifiche rilevanti che rendono non più obbligatoria la PEC per cittadini, liberi professionisti e aziende, qualora essi abbiano a disposizione un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
Si ricorda infatti che l’infrastruttura PEC fornisce piena prova della consegna di un messaggio al destinatario, certificandone data e ora, ma anche l’intero contenuto, protetto da una firma digitale basata su certificati attendibili e riportato – per esteso o per tramite dell’impronta crittografica – nelle ricevute.
* PRIVACY E SICUREZZA
La conservazione per 30 mesi delle ricevute includono anche l’intero messaggio e suoi eventuali allegati che sono in chiaro cioè ne più e ne meno come quelli della normale raccomandata inseriti nella “busta di trasporto” “firmata digitalmente” almeno per tutto il periodo previsto, contrariamente alla raccomandata che viene trattenuta dall’ufficio postale il tempo stabilito dal regolamento postale e poi restituita integra al mittente a compiuta giacenza. Non è stabilito dalla normativa che fine faccia tutta la corrispondenza PEC dopo i trenta mesi. Il gestore PEC è l’unico ad avere le credenziali per aprire “la busta di trasporto” con tutto il suo contenuto. La capienza contratualizzata delle caselle di posta impongono severi limiti alla libera circolazione della corrispondenza, nella normativa non esiste cenno a cosa accada se la serie di messaggi PEC superano la capienza della casella acquistata sia quella del mittente che quella del ricevente. Tecnicamente, poiché la PEC si basa sulla tecnologia della posta elettronica, se la casella del destinatario è piena riceveremo – in luogo della ricevuta di avvenuta consegna – un messaggio di errore che ci informa, con la relativa diagnostica, dell’impossibilità di consegnare il messaggio.
* La normativa italiana richiede che una azienda, per diventare gestore del servizio PEC, debba superare una apposita procedura di accreditamento [7]. Il servizio può infatti essere erogato esclusivamente dai gestori accreditati presso il CNIPA, che è l’organo pubblico preposto al controllo della posta elettronica certificata. Un soggetto per diventare gestore PEC deve presentare domanda al CNIPA e rispettare precisi vincoli tecnici e organizzativi. Tra i più stringenti in termini economici è l’articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n.68, che riporta al punto 3: «I richiedenti l’iscrizione nell’elenco dei gestori di PEC diversi dalle pubbliche amministrazioni devono avere natura giuridica di società di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro». Questo rende tale ruolo solo alla portata di poche imprese di grosse dimensioni e grossi fatturati, escludendo di fatto dal mercato le piccole imprese di hosting, inducendo potenzialmente una devianza del libero mercato a favore di grosse imprese che in mancanza di concorrenza (né italiana né ovviamente straniera, visto che la PEC non esiste fuori dall’Italia) potrebbero vendere il servizio PEC facendo in futuro una politica dei prezzi da regime di quasi monopolio.
Peraltro si osserva che la responsabilità che grava sul gestore è elevata: un errore nell’identificazione di un soggetto, oppure una “falsa” ricevuta potrebbero cagionare danni gravissimi. Per questo il soggetto gestore deve dimostrare una solidità finanziaria sufficiente a garantire la propria solvibilità in casi di questo genere. Difficilmente un piccolo operatore potrebbe essere affidabile per l’utenza, dato che potrebbe “sparire” dopo aver causato un danno. Sul fronte della concorrenza è da notare che allo stato (Settembre 2009) l’elenco pubblico dei gestori di PEC operativi conta oltre 20 soggetti. Il prezzo di acquisto di una casella PEC ammonta a pochi euro all’anno. Sembrerebbe che i timori iniziali sulla mancanza di concorrenza siano eccessivi, mentre la diffusione della PEC favorirà il sorgere di nuove applicazioni, con benefiche ricadute sull’intero settore.
È comunque prevista, come specifica il punto 3.1 della circolare CNIPA/CR/51, la modalità di vendita dei servizi di PEC attraverso canali commerciali, anche avvalendosi del supporto di terzi. In questo caso è necessario che le modalità di vendita siano conformi alle prescrizioni di legge e che il rapporto contrattuale sia sempre posto in essere tra il titolare della casella PEC ed un gestore.

Novità INTRASTAT 2010

La Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 (di seguito Direttiva Servizi) ha apportato rilevanti modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (di seguito Direttiva IVA), per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi. Le nuove regole, che incidono profondamente
sulla territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA,individuando lo Stato in cui una determinata prestazione di servizi deve essere assoggettata ad imposta, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Le principali novità introdotte possono essere così sintetizzate:
1. modifica della regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi, per i quali si passa dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore al criterio di tassazione nel Paese di
stabilimento del cliente. Al contrario, per le prestazioni rese a privati consumatori si conferma, come regola generale, quella della tassazione nel Paese del prestatore;
2. conferma di talune deroghe già esistenti (che comportano l’applicazione degli stessi criteri di tassazione sia per le prestazioni rese a soggetti passivi, che a privati consumatori) concernenti
a. le prestazioni di servizi relativi ad immobili,
b. le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili
c. le prestazioni di trasporto passeggeri;
3. introduzione di nuove deroghe sia per le prestazioni rese a soggetti passivi che a privati consumatori, con riferimento alle prestazioni di ristorazione e catering, nonché alla locazione a breve termine dei mezzi di trasporto;
4. conservazione di talune deroghe vigenti, limitatamente ai servizi resi a
privati consumatori, relative a prestazioni di servizi:
a. di intermediazione,
b. di trasporto di beni,
c. relative a beni mobili materiali,
d. di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi resi tramite mezzi elettronici;
5. introduzione di una regola particolare per la locazione a lungo termine di
mezzi di trasporto, resa a privati consumatori;
6. ampliamento della definizione di soggetto passivo ai fini della
individuazione della territorialità dei servizi, che comporta che siano
considerati tali anche
a. gli enti non commerciali (individuati nel diritto interno
dall’articolo 4, quarto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n.
633) anche quando agiscono nell’ambito dell’attuività
istituzionale,
b. gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale, ma che
risultano già identificati ai fini IVA;
7. generalizzazione del principio in base al quale il committente nazionale
soggetto passivo provvede agli obblighi contabili e di assolvimento
dell’imposta per le prestazioni di servizio a lui rese da un soggetto
passivo non stabilito e territorialmente rilevanti in Italia.
Va, inoltre, rilevato che l’articolo 7 della Direttiva Servizi prevede che gli
Stati membri adottino i necessari strumenti per conformarsi alle regole sopra
descritte a partire dal 1° gennaio 2010.
Al riguardo, occorre anche tener conto che il Consiglio dei Ministri in data 12
novembre 2009 ha proceduto all’esame preliminare del Decreto Legislativo
concernente la “Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che
5
modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di
servizi, il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in
altro Stato membro, nonché il sistema comune dell’IVA per combattere la frode
fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie”. Su tale provvedimento, peraltro,
relativamente alle regole generali di tassazione dei servizi, le competenti
commissioni della Camera e del Senato non hanno formulato osservazioni
particolari.
Ciò stante, considerato che alcune delle disposizioni contenute nella Direttiva
Servizi risultano sufficientemente dettagliate e tali da consentirne la diretta
applicazione almeno per ciò che riguarda le regole generali, nelle more dell’adozione
del formale provvedimento di recepimento delle norme comunitarie
nell’ordinamento interno, si forniscono di seguito istruzioni operative di massima,
sulla base delle norme contenute nella ripetuta direttiva che appaiono
oggettivamente suscettibili di immediata applicazione. Ciò allo scopo di evitare che
si verifichino fenomeni di doppia tassazione o di detassazione in contrasto con i
dettami dell’IVA e con un coerente funzionamento del mercato interno, che
potrebbero emergere qualora dal 1° gennaio 2010 in Italia si continuassero ad
applicare le previgenti norme.
Si ritiene opportuno, infine, precisare che le norme comunitarie oggetto delle
presenti istruzioni costituiscono di fatto un superamento delle vigenti disposizioni
nazionali, contenute nel DPR n. 633 del 1972, con particolare riferimento
all’articolo 7 e 17, nonché nell’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6 del DL n. 331 del
1993, che risultano incompatibili con le nuove regole dettate dalla Direttiva Servizi.
La scrivente si riserva, comunque, di fornire ulteriori più dettagliati
chiarimenti in materia dopo l’introduzione, nell’ordinamento nazionale, delle
disposizioni di recepimento della direttiva servizi.
6
Per una più agevole lettura si fa presente che nel prosieguo si farà riferimento
agli articoli della Direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE), come emendati dalla
Direttiva 2008/8/CE.
1. LE NUOVE REGOLE SUL LUOGO DI PRESTAZIONE DEI
SERVIZI
Come anticipato in premessa, la Direttiva Servizi ha modificato le regole
relative al luogo delle prestazioni di servizi rese ai soggetti passivi, rendendo di
norma tali servizi tassabili nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.
A decorrere dal 1° gennaio 2010, infatti, le prestazioni di servizi cosiddette
generiche, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di
territorialità, rese a soggetti passivi (comunemente detti rapporti Business to
Business o B2B) si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se
rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del committente
previsto dall’articolo 44 della Direttiva IVA).
Va, tuttavia, considerato che sulla base degli articoli 43 e 44 della Direttiva
IVA, ai fini della tassazione delle prestazioni di servizio si considerano sempre
soggetti passivi:
- i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione, per le
prestazioni ricevute in relazione a tali attività;
- i soggetti passivi che effettuano, accanto ad operazioni soggette
all’imposta, anche operazioni non rientranti nell’ambito del campo
applicativo del tributo ai sensi dell’articolo 2 della Direttiva
2006/112/CE. In relazione alla disciplina nazionale, rientrano in tale
categoria gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui
all’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche
7
quando agiscono al di fuori della sfera delle attività commerciali o
agricole;
- gli enti non soggetti passivi che sono già identificati ai fini del tributo.
Con riferimento alle disposizioni nazionali, rientrano in questo ambito
gli enti che, avendo realizzato nel corso dell’anno solare precedente,
ovvero nel corso dell’anno, acquisti di beni provenienti da un altro
Stato membro per un ammontare superiore a 10.000 euro, sono stati
obbligati a chiedere l’attribuzione di un numero di partita IVA, allo
scopo di assoggettare ad IVA in Italia tali acquisti intracomunitari
(come previsto dall’articolo 38 del D.L. n. 331 del 1993 convertito
dalla legge n. 427 del 1993). Sono, altresì, considerati soggetti passivi
gli stessi enti che anche al di sotto di tale soglia hanno optato per
l’applicazione dell’imposta in Italia sugli acquisti intracomunitari e
che a tale motivo dispongono di un numero di partita IVA (articolo 38,
comma 6, del D.L. citato). Il fatto stesso di possedere tale numero
identificativo, anche se non attribuisce la qualifica di soggetto passivo
in senso proprio, fa sì che non debba più distinguersi se il committente
ha ricevuto una determinata prestazione nell’ambito della propria
attività istituzionale o economica in quanto la tassazione avviene
comunque in Italia. E’ bene precisare che nei casi predetti tali soggetti,
benché assimilati agli operatori economici ai fini della territorialità del
tributo, non potranno esercitare il diritto a detrazione in quanto trattasi
comunque di acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di attività
commerciale.
Di contro, i servizi generici prestati a persone che non sono soggetti passivi
o prestati a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri
dipendenti (comunemente detti rapporti Business to Consumer o B2C), continuano
ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da soggetti
8
passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del prestatore previsto dall’articolo
45 della Direttiva IVA).
Per meglio comprendere l’ambito oggettivo delle nuove disposizioni, si
ritiene opportuno fornire una elencazione delle fattispecie che dal 1° gennaio 2010
devono considerarsi tassabili in relazione alla regola del committente, tenuto conto
dei profili di diversità che presentano rispetto alle regole vigenti fino al 31 dicembre
2009. A tal fine si precisa che devono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia
se resi a soggetti passivi (nei sensi sopra detti) stabiliti in Italia e come tali rientranti
nell’ambito applicativo dell’IVA:
• i servizi già definiti come generici, ivi compresi quelli complessi e
indifferenziati, non individuati (a tutto il 2009) in altre categorie;
• le prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti
nazionali, quelli intracomunitari e quelli internazionali;
• le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni (carico, scarico e
trasbordo merci);
• le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed
indipendentemente dall’uscita fisica dei beni, al termine della prestazione,
dallo Stato in cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel caso di
prestazione resa in altro Stato comunitario;
• le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite;
• le locazioni a lungo termine (diverse da quelle a breve termine di cui si dirà
più avanti) di mezzi di trasporto;
• le seguenti prestazioni di servizi, già disciplinate dall’articolo 7, quarto
comma, lett. d) del DPR n. 633 del 1972, indipendentemente da dove siano
materialmente utilizzate:
– prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio
e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
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– prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali redevances,
royalties, diritti di autore, e simili;
– prestazioni pubblicitarie;
– prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di
formazione e di addestramento del personale;
– prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili;
– prestazioni di interpreti e traduttori;
– prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di
televisione;
– prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici;
– prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative;
– prestazioni relative a prestiti di personale;
– concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica,
servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di
altri servizi direttamente collegati;
– cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.
E’ evidente, che le suddette prestazioni, qualora siano rese a soggetti passivi
stabiliti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, sono da considerare fuori
del campo di applicazione dell’IVA, per carenza del requisito territoriale.
2. DEROGHE AI PRINCIPI GENERALI DI TERRITORIALITÀ.
In deroga ai principi generali enunciati nel precedente paragrafo, la Direttiva
Servizi ha introdotto particolari criteri derogatori per alcune categorie di prestazioni,
come di seguito descritto.
2.1 Deroghe previste sia per i rapporti B2B che per i rapporti B2C
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato, indipendentemente
dalla qualifica soggettiva del committente. Al riguardo, come sopra detto, appare
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opportuno distinguere le fattispecie per le quali già opera una analoga deroga (e per
le quali vanno riconfermati sia le norme vigenti, che la relativa prassi) e quelle
fattispecie derogatorie che si presentano come novità.
2.1.1 Deroghe già vigenti
Trattasi delle fattispecie disciplinate dall’art. 7, quarto comma, lettere a) e c),
nonché di talune contenute nella lettera b):
a) prestazioni di servizi relative a beni immobili, incluse le prestazioni di
periti e di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in
settori con funzioni analoghe, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il
campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni
tendenti a preparare o coordinare l’esecuzione dei lavori edili, come ad esempio le
prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza. Queste prestazioni si
considerano rilevanti in Italia quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato
(articolo 47 della Direttiva IVA);
b) prestazioni di trasporto passeggeri rilevanti in Italia in proporzione alla
distanza percorsa nel territorio dello Stato (articolo 48 della Direttiva IVA);
c) prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i
servizi prestati dagli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi
accessorie alle precedenti: si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
le medesime attività sono ivi materialmente svolte (articolo 53 della Direttiva IVA).
2.1.2 Nuove fattispecie derogatorie
Le seguenti prestazioni non hanno fino al 31 dicembre 2009 una propria
qualificazione e sono considerate territorialmente rilevanti, in linea di massima, nel
Paese in cui è stabilito il prestatore. Le modifiche introdotte dalla Direttiva Servizi
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hanno lo scopo di attribuire rilievo al luogo in cui il servizio può considerarsi
realmente consumato. Trattasi in particolare di:
a) prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di
cui alla successiva lettera b): si considerano tassabili in Italia quando sono
materialmente eseguite nel territorio dello Stato (articolo 55 della Direttiva IVA);
b) prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di
una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri
effettuata all’interno della Comunità: si considerano soggette all’imposta in Italia se
il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato (articolo 57 della
Direttiva IVA). Occorre precisare che, come specificato dallo stesso articolo 57
della Direttiva IVA, «si considera parte di un trasporto di passeggeri effettuata
all’interno della Comunità la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della
Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri».
«Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri è il primo punto di imbarco di
passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della
Comunità». «Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri è l’ultimo punto di
sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità,
eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità». « Per il trasporto andata e
ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto». Si ritiene
opportuno sottolineare che, qualora la prestazione di ristorazione e catering sia resa
nel corso di un trasporto non intracomunitario, l’operazione si considererà
territorialmente rilevante secondo la regola enunciata nella precedente lettera a), per
cui sarà rilevante in Italia se materialmente eseguita nel territorio (acque nazionali o
spazio aereo nazionale) dello Stato;
c) prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili,
a breve termine, di mezzi di trasporto: si considerano territorialmente rilevanti in
Italia quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario nel
territorio dello Stato (articolo 56 della Direttiva IVA). Il predetto articolo 56 precisa,
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altresì, che «per noleggio a breve termine si intende il possesso o l’uso ininterrotto
del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto
riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni».
2.2 Deroghe previste esclusivamente per i rapporti B2C
In deroga al principio generale di cui all’articolo 45 della Direttiva IVA
(tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore), si considerano effettuate nel
territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:
a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente,
quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano effettuate nel
territorio dello Stato (articolo 46 della Direttiva IVA), previsione già contenuta
nell’art. 7, quarto comma, lett. f-quinquies), del DPR n. 633 del 1972;
b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto
intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato
(articolo 49 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell’art. 7, quarto comma,
lett. c), del DPR n. 633 del 1972;
c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando il luogo di
partenza è situato nel territorio dello Stato (articolo 50 della Direttiva IVA),
previsione già contenuta nell’art. 40, comma 5, del DL n. 331 del 1993;
d) le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili
materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico,
scarico, movimentazione e simili, quando sono materialmente eseguite nel territorio
dello Stato (articolo 54 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell’art. 7,
quarto comma, lett. b), del DPR n. 633 del 1972;
e) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti
stabiliti al di fuori del territorio della Comunità, quando il committente è stabilito,
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domiciliato o abitualmente residente nel territorio dello Stato (articolo 58 della
Direttiva IVA), previsione già contenuta nell’art. 7, quarto comma, lett. f-ter), del
DPR n. 633 del 1972;
f) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, rese da
soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità quando il committente è
stabilito, domiciliato o abitualmente residente nel territorio dello Stato (articolo 59
ter della Direttiva IVA). La nuova disposizione in parte si discosta da quanto già
previsto nell’art. 7, quarto comma, lettere f-quater), del DPR n. 633 del 1972,
adottando un più razionale criterio di tassazione delle operazioni.
Per converso, sempre in deroga al principio generale di cui all’articolo 45
della Direttiva IVA (tassazione nel luogo del prestatore), non si considerano
effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono
rese a committenti non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità (articolo 59
della Direttiva IVA):
a) le prestazioni di cessioni e concessioni di diritti di autore, brevetti,
diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;
b) le prestazioni pubblicitarie;
c) le prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati,
periti contabili e altre prestazioni analoghe, nonché quelle di elaborazione e fornitura
di informazioni;
d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le
operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
e) la messa a disposizione del personale;
f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione di beni mobili materiali
diversi dai mezzi di trasporto;
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g) la concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia
elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di
altri servizi direttamente collegati;
h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione;
i) i servizi prestati per via elettronica;
l) le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare
interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.
3. OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI.
Ai sensi dell’articolo 196 della Direttiva, il contribuente italiano è tenuto
ad osservare gli obblighi di fatturazione e assolvimento dell’imposta se il servizio,
territorialmente rilevante nello Stato, è reso da un soggetto non residente.
Quindi, secondo la nuova disciplina in caso di prestazione di servizi
rilevante ai fini IVA in Italia, effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel
territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli
adempimenti relativi all’applicazione dell’imposta gravano sul committente soggetto
passivo.
Tali regole, che pongono obblighi in capo al soggetto passivo residente,
non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non
residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato.
In pratica, se il soggetto non residente possiede in Italia una stabile
organizzazione per il cui tramite effettua o riceve operazioni in Italia, gli obblighi ed
i diritti sono esercitati da tale stabile.
A tale riguardo, si rammenta che, a seguito delle modifiche apportate al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dall’articolo 11 del decreto legge 25 settembre 2009,
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n. 135, il soggetto non residente che possiede una stabile in Italia non può procedere
alla identificazione diretta e non può nominare un rappresentante fiscale.
Si fa presente, inoltre, che il meccanismo dell’inversione contabile,
attraverso il quale il committente residente adempie agli obblighi d’imposta, non
può trovare applicazione quando il committente del servizio territorialmente
rilevante non è soggetto passivo ai fini dell’IVA (nei sensi di cui si è detto al
precedente paragrafo 1).
In tale eventualità, pertanto, il soggetto non residente – che rende la
prestazione di servizi territorialmente rilevante nei confronti di un privato – deve
adempiere agli obblighi d’imposta procedendo ad identificarsi direttamente ovvero
nominando un rappresentante fiscale.
Analogamente, nei rapporti, aventi ad oggetto operazioni territorialmente
rilevanti in Italia, tra soggetti non residenti che non dispongano di una stabile
organizzazione in Italia, il prestatore non residente dovrà provvedere
all’identificazione diretta o alla nomina del rappresentante fiscale per adempiere,
attraverso le modalità ordinarie, agli obblighi d’imposta.
Naturalmente, sulla base delle regole sopra riportate, il soggetto passivo
stabilito in Italia che renda ad un soggetto passivo non residente una prestazione di
servizi non rilevante territorialmente nel nostro Stato deve emettere una fattura
senza applicazione dell’IVA .
Si ricorda, infine, che l’art. 262 della Direttiva IVA, al primo comma,
lettera c), impone l’obbligo ai soggetti che prestano servizi nei confronti di soggetti
passivi o enti identificati ai fini IVA in altri Stati membri di riepilogare tali
prestazioni in un apposito elenco sulla falsa riga degli elenchi riepilogativi delle
cessioni intracomunitarie di beni. La disposizione, comunque, non riguarda le
prestazioni che non risultano soggette ad imposta nel Paese in cui l’operazione è
territorialmente rilevante.
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Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella
presente circolare vengano applicati con uniformità.

SONO UFFICIALMENTE UN DOGANALISTA!!!!!

L’AGENZIA DELLE DOGANE EMANA:

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con
D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 ed in particolare gli articoli 50, 51 e 52 che dettano le norme relative agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale;
Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 3 maggio 1957, n.686;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1077;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n.300;
Visti gli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 2000, n.213;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Vista la determinazione direttoriale prot.4601/ACGT del 21 luglio 2005, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – n.76 del 23 settembre 2005, con la quale sono stati indetti gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale;
Vista la determinazione direttoriale prot. 9728/ACGT del 19 ottobre 2006 e succesive
modifiche di nomina delle commissioni esaminatrici degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale;
Visti i verbali delle medesime commissioni esaminatrici;
Viste le determinazioni direttoriali di esclusione dalla partecipazione all’esame per il
conseguimento della patente di spedizioniere doganale di taluni candidati non in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla citata determinazione direttoriale prot.4601/ACGT del 21 luglio 2005;
Ravvisata l’opportunità di definire la posizione dei candidati esclusi, che abbiano intentato
ricorso avverso i relativi provvedimenti, all’esito dei giudizi medesimi;
Visto l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:
Articolo 1
E’ approvato il seguente elenco dei candidati riconosciuti idonei agli esami per il
conseguimento della patente di spedizioniere doganale indetti, ai sensi dell’articolo 50 del T.U.L.D., con
determinazione direttoriale prot. 4601/ACGT del 21 luglio 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.76
- 4^ serie speciale – del 23.09.2005:

N°32 BUCCHI EMANUELE 28.01.1978

Dichiarazione di Washington

La Convenzione di Washington (identificata con l’acronimo C.I.T.E.S. – Convention on International Trade of Endangered Species) regolamenta il commercio, in termini di esportazione, riesportazione, importazione, transito, trasbordo o detenzione a qualunque scopo, di talune specie di animali e piante minacciate di estinzione, nei 130 Paesi che hanno aderito a tale Accordo. L’Unione Europea ha recepito tale Convenzione con il Regolamento CEE n.338/97 cui sono seguite, negli anni, significative modifiche volte a definire sempre più nel dettaglio le specie da proteggere, attraverso la loro classificazione in allegati diversificati.

In Italia, il rispetto della complessa legislazione comunitaria formatasi intorno alla Convenzione, è demandata a più amministrazioni: Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Attività Produttive e, più in particolare, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che, con il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato, cura la gestione prettamente amministrativa ai fini del rilascio della certificazione, nonché il controllo merceologico attraverso nuclei operativi (NOC) presenti sul territorio nazionale, in stretto coordinamento con gli Uffici doganali abilitati (indicati nella determinazione n.5987 del 6/5/2002). Presso tali Uffici vengono svolti i controlli che la normativa nazionale delega all’Autorità doganale (Legge n.150/92 e sue modificazioni). Per conoscere le formalità da espletare per il commercio e l’uso personale di piante, animali vivi o morti o loro parti e per non incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla normativa, occorre informarsi presso le Autorità competenti (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Attività Produttive, Agenzia delle Dogane). Ogni utile informazione è reperibile nel manuale CITES che contiene i riferimenti normativi che regolano la materia, le definizioni più ricorrenti di carattere doganale e CITES, l’elenco delle dogane abilitate, la chiara e completa indicazione delle formalità richieste per ogni situazione, e gli schemi di modulistica necessari per le differenziate procedure.

 

AEO Operatore Economico Autorizzato – AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR

Dal 1° gennaio 2008 nei 27 Stati membri dell’U.E. entreranno in vigore le novità introdotte con i Regolamenti (CE) n° 648/2005 e n° 1875/2006 che modificano, rispettivamente, il Codice Doganale Comunitario (Reg (CE) n° 2913/1992) e le Disposizioni di Applicazione del Codice (Reg. (CE) n° 2454/1993), in merito al rilascio agli operatori economici che ne faranno richiesta di un certificato AEO/semplificazioni doganali, o AEO/Sicurezza, o AEO/semplificazioni doganali e Sicurezza, tutti con valenza comunitaria. Il programma di certificazione comunitaria si applica agli operatori economici ed ai loro partner commerciali che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale, ossia ai fabbricanti, agli esportatori, agli speditori/imprese di spedizione, ai depositari, agli agenti doganali, ai vettori, agli importatori che, nel corso delle loro attività commerciali, prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale e si qualificano positivamente rispetto agli altri operatori, in quanto ritenuti affidabili e sicuri nella catena di approvvigionamento.I requisiti richiesti per ottenere lo status di AEO sono calibrati per tutti i tipi di imprese (anche piccole e medie), indipendentemente dalla loro dimensione, così come peculiari criteri sono previsti per le altre figure interessate, ad es.: per gli intermediari ed i rappresentanti in dogana. Tali caratteristiche variano e dipendono dalle dimensioni e dalla complessità delle attività svolte, dal tipo di merci trattate nonché da altri fattori specifici di cui terrà conto l’Autorità doganale.L’affidabilità comunitaria e lo status di AEO/doganale sono riconosciuti, a seguito di apposito accertamento dell’Autorità doganale nazionale (per l’Italia è l’Agenzia delle Dogane), a chi comprova il rispetto degli obblighi doganali, il rispetto dei criteri previsti per il sistema contabile, la solvibilità finanziaria; per il riconoscimento dello status di AEO/sicurezza si deve dimostrare, oltre al possesso dei predetti requisiti, anche quello relativo alla rispondenza ad adeguate norme di sicurezza.L’operatore economico non è obbligato a divenire Operatore Economico Autorizzato: si tratta di una scelta individuale, che dipende dalle condizioni operative di ciascun soggetto. Il riconoscimento dello status di AEO consente, comunque, agli operatori economici di avvalersi di vantaggi ed agevolazioni di natura diretta ed indiretta relativamente alle operazioni a rilevanza doganale poste in essere.L’Operatore Economico Autorizzato non è tenuto ad esigere dai suoi partner commerciali che anche essi ottengano lo status di AEO. Infatti, ogni Operatore Economico Autorizzato è responsabile del proprio segmento nell’ambito della catena di approvvigionamento delle merci anche se, per garantire la sicurezza, si tiene conto delle misure di sicurezza applicate da tutti i partner commerciali dell’operatore interessato.Per ottenere il riconoscimento dello status di AEO è necessario richiedere all’Ufficio delle dogane competente l’attivazione di una specifica azione di audit che terrà anche conto delle eventuali informazioni e dei dati già in proprio possesso (autorizzazioni rilasciate per le procedure semplificate/domiciliate, audit doganali) nonchè di altri elementi, quali certificazioni ottenute dal richiedente, conclusioni di esperti nei settori pertinenti, possesso di certificazioni riconosciute a livello internazionale, esibite dalla parte. Ciò faciliterà il processo di autorizzazione AEO. 

DUMPING e ANTIDUMPING

Con il termine inglese dumping si indica, nell’ambito del diritto internazionale (ma il concetto deriva dalla dottrina economica), una procedura di vendita di un bene o di un servizio su di un mercato estero (mercato di importazione) ad un prezzo inferiore a quello di vendita (o, addirittura, a quello di produzione) del medesimo prodotto sul mercato di origine (mercato di esportazione).Le vendite in dumping sono state disciplinate dalle norme internazionali antidumping (in particolare nell’ambito del General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) in quanto capaci di determinare perturbazioni anche importanti sul mercato di importazione e di attribuire un vantaggio di base all’impresa importatrice nei confronti degli altri soggetti (produttori o esportatori) che operano nel mercato di importazione per lo stesso bene o servizio.Dal momento che pratiche di dumping postulano l’esistenza di due mercati (uno di esportazione ed uno di importazione) la disciplina antidumping in ambito comunitario (originariamente prevista a norma dell’articolo 91 del Trattato di Roma) ha avuto possibile applicazione solo fino alla conclusione del periodo transitorio di integrazione comunitaria (conclusosi il 31 dicembre 1969): in un “mercato comune” realizzato il principio della libera circolazione delle merci esclude, almeno teoricamente, l’ipotesi di vendite a prezzi diversi da uno stato ad un altro (l’articolo 91 è stato abrogato con il Trattato di Amsterdam ed eventuali vendite a prezzi diversi nei paesi della comunità sono state sanzionate in base alle norme sulla concorrenza contenute nei trattati).Da sottolineare inoltre che, in quanto distorsivi della concorrenza sul mercato, i problemi relativi al dumping sono strettamente correlati a quelli relativi alle sovvenzioni accordate alle imprese nazionali da parte degli Stati.Dal momento che in alcuni stati, come ad esempio negli Stati Uniti, le aziende nazionali possono aprire delle procedure antidumping (negli USA in base alle norme del Department of Commerce e della International Trade Commission) e che si tratta, in ogni caso, di cause costose e di difficile previsione (gli stati determinano, nell’ambito delle diverse normative nazionali, se i prezzi delle industrie straniere siano al di sotto dei costi di produzione o se tali prezzi mettano in pericolo le imprese nazionali, ed essendo inoltre di difficile determinazione il costo della produzione delle imprese straniere da parte delle corti nazionali, il processo di determinazione della sussistenza di pratiche di dumping può essere assai lungo e controverso) vi è il rischio concreto che l’apertura di una procedura antidumping sia effettuata in funzione della esclusiva  

Il Contratto di Consignment Stock

Con il contratto di consignment stock, il fornitore invia i beni presso un deposito dell’acquirente o di un terzo (ma comunque nella piena disponibilità dell’acquirente), dove gli stessi rimangono di proprietà del cedente fino al momento del prelievo da parte dell’acquirente, secondo le proprie esigenze finanziarie e produttive (per la rivendita a terzi, per l’utilizzo nel ciclo produttivo, ecc.).

É un contratto atipico per la disciplina nazionale, molto utilizzato nella prassi commerciale estera, definibile come contratto di fornitura con effetti reali differiti. Dal punto di vista operativo, si distinguono quattro fasi ed il loro relativo flusso documentale:

1. il cedente nazionale invia i beni all’estero presso un deposito dell’acquirente o di un terzo (nel quale l’acquirente ha accesso esclusivo);

2. il trasferimento della proprietà all’acquirente estero si verifica soltanto all’atto del prelievo dei beni dal deposito;

3. l’acquirente estero, all’atto del prelievo, emette un documento attestante i beni ritirati;

4. il cedente nazionale emette la fattura in relazione ai beni prelevati, in regime di non imponibilità.

Il diritto di proprietà sui beni si trasferisce all’acquirente soltanto nel momento in cui quest’ultimo procede al prelievo degli stessi dal deposito e per le quantità effettivamente prelevate.

CEDENTE NAZIONALE

Invio di beni nel deposito estero del cliente o di terzi, presso cui il cliente ha esclusivo accesso

ACQUIRENTE ESTERO

=> ha facoltà di prelevare le quantità desiderate in base alle proprie esigenze

=> il trasferimento della proprietà si realizza all’atto del prelievo e per le quantità prelevate L’operazione di consignment stock non ha quindi niente a che vedere con l’invio di merce presso propri depositi all’estero, che è soggetto a diversa disciplina.

Sull’individuazione del momento in cui l’operazione dà luogo ad un’esportazione ovvero ad una cessione intracomunitaria, va considerato che le cessioni di beni con effetti traslativi successivi (rispetto al momento della consegna/invio dei beni) assumono rilevanza ai fini IVA nel momento in cui avviene il trasferimento della proprietà (1).

Inoltre, trova applicazione il termine annuale dalla consegna, oltre il quale la cessione si considera comunque effettuata. Analoga disposizione è presente nell’ambito del DL n. 331/93 con riferimento agli acquisti intracomunitari (2).

Applicata alla fattispecie in esame, tale disposizione comporta che l’invio dei beni in dipendenza di un contratto di consignment stock non realizza immediatamente una cessione rilevante ai fini IVA, in quanto è necessario attendere il prelievo dei beni dal deposito da parte dell’acquirente o comunque il decorso di un anno dalla consegna trattandosi di beni mobili.

Ai fini della costituzione in capo al cedente del c.d. plafond3, che consente di effettuare acquisti e importazioni senza applicazione dell’IVA, va ricordato che l’acquisizione dello status di esportatore abituale, così come la quantificazione dell’ammontare del plafond disponibile dipendono dall’ammontare delle esportazioni e cessioni/prestazioni intracomunitarie registrate nell’anno solare precedente (plafond annuale) ovvero negli ultimi 12 mesi (plafond mensile).

Le differenze tra l’ambito UE ed extra-UE e l’influenza sulla procedura e sulla formazione del plafond, meritano quindi una separata disamina.

CONSIGNMENT STOCK IN AMBITO UE

Il trattamento IVA dell’invio di beni in ambito UE in forza di un contratto di consignment stock è stato illustrato nella RM 18.10.96, n. 235/E4. Tenendo presente che l’operazione si considera effettuata nel momento in cui avviene il prelievo dei beni dal deposito da parte dell’acquirente comunitario, e, in ogni caso, entro un anno dalla consegna/spedizione degli stessi, è stato affermato che soltanto al verificarsi di tali condizioni il cedente è obbligato:

=> all’emissione della fattura non imponibile IVA ex art. 41, comma 1, lett. a), DL n. 331/93;

=> alla compilazione del mod. INTRA 1. La movimentazione dei beni deve risultare annotata nel registro di “carico – scarico” di cui all’art. 50, comma 5, DL n. 331/93.

Esempio

Il 29.12.2004 la Bor.Sa. S.r.l. ha spedito 100 borsette in pelle alla Luise S.a. presso il deposito del cliente situato in Francia. Il 25.1.2005 la ditta francese ha comunicato l’avvenuto prelievo di 50 borsette. L’operazione, limitatamente alla merce prelevata:

·si considera effettuata alla data del prelievo, con il conseguente obbligo per la ditta italiana di emettere la relativa fattura non imponibile ex art. 41 D.L. 331/1993;

·concorre a formare il volume d’affari 2005;

·concorre a formare il plafond utilizzabile nel 2006 (plafond annuale) o dal mese di febbraio 2005 (plafond mensile).

Con la Risoluzione 10.4.2000 n. 44/E5, in relazione all’ipotesi inversa di introduzione di beni in Italia in dipendenza di un contratto di consignment stock, è stato analogamente affermato che l’acquisto intracomunitario si realizza nel momento in cui i beni vengono prelevati dal deposito a cura dell’acquirente nazionale, con conseguente obbligo di espletamento dei relativi adempimenti.

CONSIGNMENT STOCK IN AMBITO EXTRA UE

Con la recente Risoluzione 5.5.2005 n. 58/E6, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso dell’invio di beni verso Stati extra UE in base ad un contratto di consignment stock, formulando conclusioni analoghe a quanto già affermato con riferimento all’ipotesi comunitaria. In particolare, è stato precisato che si realizza una cessione all’esportazione all’atto del prelievo dei beni dal deposito, ossia nel momento in cui viene data esecuzione al contratto da parte dell’acquirente. Il plafond disponibile, anche con riferimento a tale tipologia di operazione, è alimentato dalle fatture emesse relative ai prelievi effettuati dall’acquirente extracomunitario. Considerato che, nel caso di specie, i beni devono uscire dal territorio comunitario ed è necessario rispettare le formalità doganali, l’operazione può essere quindi così sintetizzata7:

=> all’atto dell’invio dei beni all’estero, è emessa la bolletta doganale di esportazione corredata da una fattura proforma descrittiva dei beni;

=> a seguito del prelievo: – l’acquirente extracomunitario, emette un documento attestante i beni ritirati; – il cedente nazionale emette la fattura non imponibile ex art. 8 c. 1 DPR n. 633/72 relativamente ai beni prelevati, con indicazione del riferimento alla documentazione relativa all’operazione (ordine di acquisto, bolletta doganale, fattura pro-forma e documento di prelievo).

[...omissis...] all’atto dell’espletamento delle formalità doganali di esportazione si è in presenza di una cessione a titolo oneroso delle merci in uscita, cessione che, in virtù delle pattuizioni di cui al contratto di consignment stock, è realizzata secondo un procedimento che si perfezionerà solo in un secondo momento, all’atto del prelievo dal deposito [...omissis....] (8)

CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO PER IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK Perché sia applicabile la disciplina fin qui esposta, il deposito deve possedere ben determinate caratteristiche:

• deve essere condotto da soggetti all’uopo muniti di idonea autorizzazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria;

• deve essere di proprietà o in uso esclusivo all’acquirente (il cedente le merci quindi non deve essere proprietario del deposito né avere titolo titolo esclusivo al suo utilizzo);

• deve essere soggetto agli obblighi e integrare i requisiti previsti per i “depositi IVA (9)”.

Tali depositi consentono di custodire e sottoporre a lavorazione senza pagamento dell’IVA i beni in essi contenuti a condizione che non siano destinati alla vendita al dettaglio all’interno dei depositi stessi.

Queste regole sui “depositi IVA” sono armonizzate a livello UE e dunque applicabili nel suo solo ambito. Per quanto riguarda invece i depositi di destinazione di operazioni con Paesi extra-UE si dovrà fare riferimento alla normativa fiscale/doganale dello Stato di destinazione.

SISTEMA A.E.S. – DOCUMENTO D.A.E.

Dai recenti sviluppi, con l’introduzione del sistema AES del 1° di Luglio 2007, il sistema restituisce il visto uscire in maniera telematica con il prelevamento del flusso “IVISTO”. Al riguardo ci troviamo di fronte al fatto che vari spedizionieri titolari di procedure semplificate e/o doganalisti e/o centri di assistenza doganale consegnano alle ditte esportatrici di volta in volta, documentazioni diverse, vale a dire: chi consegna solo il DAE, chi il DAE più la copia 3 del DAU, chi solo il codice MRN ect.. Le nuove disposizioni specificano che il nuovo documento D.A.E. (documento accompagnamento esportazioni), è un documento stampato in carta A4 e completo di numero M.R.N. (movement reference number), che riporta tutti i dati necessari al trasporto, cioè, mittente, colli, pesi, marcature, paese spedizione e destinazione, codice delle merci, etc. ma è escluso il dato fiscale fondamentale, l’IMPORTO DELL’ESPORTAZIONE E LA RESA DELLA MERCE. Inoltre le nuove disposizioni hanno precisato che, per le esportazioni semplici, cioè quelle che richiedono il sistema AES, il documento DAU è sostituito dal documento DAE. Quest’ultima disposizione ha suscitato non pochi problemi agli addetti hai lavori, in quanto, al completamento dell’esportazione presso le dogane di confine, tramite la lettura e il successivo appuramento del numero MRN riportato sul DAE, non viene rilasciato nessun documento cartaceo. Il DAE viene ritirato dalla Dogana per completarne l’appuramento e viene elaborato un visto uscire telematico, consultabile tramite il sito dell’Agenzia delle Dogane, completo di data e dogana di partenza e di uscita. Ovviamente le aziende che si trovano nella posizione di non ricevere più il documento DAU, ma solo il numero di MRN da consultare sul sito dell’Agenzia, sono in netta difficoltà nel controllarne l’esattezza, soprattutto per quanto concerne il dato fiscale/valutario non presente nel DAE. Attualmente, non è previsto nessun documento ufficiale da inviare alle aziende esportatrici per il controllo dei dati della bolla. A tal proposito e secondo la nostra interpretazione il DAU non ha più valenza fiscale in quanto sprovvisto del timbro ufficiale CONALBI delle Dogane attestante il visto uscire. A questo riguardo chiedo delucidazioni e modi di agire in merito.Emanuele Bucchi

IMPRENDITORE E IMPRESA

Secondo l’art.2082 del c.c. è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Dalla definizione di imprenditore derivano alcuni elementi: l’attività economica, la professionalità e l’organizzazione. L’attività dell’imprenditore consiste nella produzione di beni o di servizi, o nello scambio. Bisogna quindi precisare che non basta la semplice produzione di beni per attribuire la qualità di imprenditore occorre anche che i beni prodotti siano destinati alla vendita e non soddisfare i bisogni del produttore o della sua famiglia. Per quanto riguarda la professionalità, deve trattarsi di un’attività non saltuaria, ma continua e abituale, tendente ad uno scopo di lucro, esercitata in nome e per conto proprio, assumendosi rischi inerenti all’impresa. Ultimo elemento è l’organizzazione. L’impresa infatti presuppone un’organizzazione giuridica di persone e di mezzi al cui vertice si trova l’imprenditore. La qualità di imprenditore si acquista automaticamente con l’effettivo esercizio professionale di una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. La qualità di imprenditore è fonte sia di diritti e di doveri, questo perché l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i sui collaboratori. Su di lui incombe il dovere di tutelare l’integrità fisica della personalità morale di coloro che prestano il lavoro alle sue dipendenze. Dalla definizione di imprenditore si desume quella di impresa. L’impresa è l’esercizio professionale di un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Ci sono vari tipi d’impresa: secondo il soggetto, secondo il tipo di attività economica, secondo le dimensioni. Secondo il soggetto le imprese si distinguono in private e pubbliche. Titolare delle imprese private può essere una singola o una pluralità di persone fisiche organizzate in una società. A sua volta l’imprese private si distinguono in individuali e collettive. Le imprese individuali sono esercitate da una singola persona fisica, le imprese collettive da una società fornita o meno di personalità giuridica. Nelle imprese pubbliche l’imprenditore è lo stato o un altro ente pubblico che le gestisce, non a fine di lucro, ma ha il fine di soddisfare un interesse collettivo. Secondo il tipo di attività si distingue l’impresa agricola dalla commerciale. Quella agricola quando l’imprenditore esercita attività consistenti o nella coltivazione del fondo o nella lavorazione del legname etc. art.2135 c.c. . l’impresa commerciale invece quando l’imprenditore esercita un’attività industriale o un attività intermediaria nella circolazione dei beni o un’attività di trasporto, oppure un’attività bancaria assicurativa. La distinzione tra agricola e commerciale è notevole, infatti l’impresa commerciale è soggetta ad una disciplina legislativa molto rigorosa rispetto a quella agricola. L’impresa commerciale è soggetta all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese, è soggetta all’obbligo di scritture contabili e al fallimento o altri procedimenti concorsuali. Secondo le dimensioni le imprese si distinguono in grandi medie e piccole. Particolare rilevanza alla piccola impresa, l’art. 2083 dice appunto che sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani i piccoli commercianti  e coloro che esercitano un’attività professionale  organizzata con il lavoro proprio e dei componenti della famigli. Il piccolo imprenditore non è soggetto all’iscrizione nel registro delle imprese, non è soggetto all’obbligo di tenuta di scritture ed in caso di insolvenza non è soggetto al fallimento ne ad altri procedimenti concorsuali. Ben distinta dalla piccola impresa è l’impresa familiare quella a cui partecipano familiari fino al terzo grado e affini fino al secondo. Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell’impresa familiare ha il diritto: di partecipare agli utili, e al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia.

PERSONE FISICHE CAPACITA’ GIURIDICA E CAPACITA’ DI AGIRE

Ogni relazione fra due o più soggetti regolata dal diritto è il cosiddetto rapporto giuridico. Nel rapporto giuridico si distinguono: il soggetto attivo, che è colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce determinati poteri ed il soggetto passivo, che è colui su cui incombe una soggezione a cui spetta il corrispondente obbligo. Quindi è soggetto di diritto chiunque sia al centro , attivo o passivo, di determinati rapporti giuridici, o titolare di un diritto o assoggetati ad un obbligo. Soggetto di diritto può essere o una persona fisica o una persona giuridica per esempio lo stato è un ente pubblico. Un tempo non tutti gli esseri umani erano soggetti di diritto, gli schiavi ad esempio non erano considerati persone. Fu il cristianesimo che proclamò l’uguaglianza e la dignità di tutti gli uomini, colpendo a morte la distinzione che c’era fra uomini soggetti di diritto e uomini oggetti di diritto. Persona fisica è giuridicamente qualsiasi essere umano vivente senza distinzione di sesso razza o condizione. La personalità ha inizio al momento della nascita. L’individuo è nato quando è completamente staccato dall’alvo materno. È vivo quando ha respirato completamente. Questo è importante perché la vita anche se di poco è sufficiente perché il neonato acquisti i diritti della personalità ed eventualmente anche dei diritti patrimoniali (donazione o eredità). Caso diverso è il concepito il quale non è soggetto di diritto, tuttavia la legge gli riconosce alcuni diritti, diritti subordinati all’evento di nascita. Essere soggetto di diritto non implica il fatto di poter esercitare i propri diritti, al neonato per esempio questa possibilità manca del tutto e perciò possiamo distinguere dalla capacità giuridica la capacità di agire. La capacità giuridica consiste nell’idoneità ad essere soggetti di diritto. La capacità di agire consiste nell’idoneità del soggetto ad acquistare e ad esercitare diritti e ad assumere obblighi con il proprio volere e a compiere quindi i relativi atti giuridici. Come ho detto la capacità giuridica spetta a tutti nati vivi mentre la capacità d’agire spetta solo a coloro che sono in grado di curare i propri interessi. Possiamo dire che la capacità giuridica e la successiva capacità di agire hanno delle limitazioni, limitazione che escludono la possibilità per alcuni soggetti di essere titolari di certi rapporti giuridici. Queste limitazioni sono: l’età , infatti in relazione ad alcuni rapporti la capacità giuridica non decorre dalla nascita ma da una determinata età, il sesso, la salute (per esempio l’interdetto per infermità mentale non può contrarre matrimonio). La capacità giuridica cessa solo alla morte del soggetto. Per quanto riguarda la capacità di agire, questa si acquista con il conseguimento da parte della persona fisica dall’attitudine a curare da sé i propri affari, che coincide con la piena acquisizione della capacità di intendere e di volere. Il raggiungimento della maturità è fissato a 18 anni. La capacità di agire acquistata si conserva fino all morte. Però la capacità di agire può essere limitata o esclusa anche dopo il compimento del diciottesimo anno, se un soggetto si trova in condizioni psico fisiche che lo rendono in tutto o in parte incapace di provvedere ai propri interessi oppure abbia subito particolari condanne penali. Quindi abbiamo i casi di incapacità assoluta e incapacità relativa. Moltissima importanza assume, per la persona, la sua posizione rispetto allo stato, posizione che può essere di appartenenza o di estraneità. Infine l’ordinamento giuridico prende in considerazione il luogo dove la persona vive e svolge la sua attività. Si prende in considerazione 3 tipi di sedi: il domicilio, la residenza e la dimora.

NORMA GIURIDICA

Dall’inizio della storia umana l’uomo a stabilito molteplici rapporti e sempre più complessi con altri uomini. Questi rapporti hanno dato origini alle più varie aggregazioni o comunità, basti pensare alla famiglia, al comune, alle associazione più diverse. Questa fitta trama dei rapporti sociali si definisce comunemente con una parola: società. La società è il complesso di tutti i diritti e le consociazioni che legano e raggruppano gli uomini in un dato momento storico. Quindi dalle forme primitive dell’età preistorica alle forme raffinate e industrializzate dei nostri tempi, una società è sempre esistita. Fra questi infinite aggregazioni sociali sorge e si sviluppa lo stato, ponendo al centro di esse. Uno degli attributi dello stato è quello di dettar legge e di imporne con la forza l’osservanza a tutti coloro che sono sottoposti alla sua autorità. Le norme poste dallo stato come obbligatorie sono dette norme giuridiche. Queste vanno distinte da tutte le altre norme che regolano la vita degli uomini e delle società, che si chiamano norme sociali. Le norme sociali sono di vario tipo: regole di buona educazione, i costumi, di etichetta, etc. le più importanti sono le norme morali e religiose, chi viola queste regole va incontro al rimorso all’avvilimento della coscienza, ma la caratteristica comune di tutte queste norme è che nessuna autorità mi può costringere a osservarle, rispettarle o infiggermi una pene perché le ho violate. Al contrario le norme giuridiche hanno il carattere specifico dell’obbligatorietà, quindi io sono costretto a rispettarle se le violo incorro in una sanzione. Quindi la differenza tra norme giuridiche e norme sociali non è data dalla loro sostanza dal loro contenuto. Le norme giuridiche prima di diventare tali sono norme morali o di convivenza o di buona educazione. La differenza e nell’obbligatorietà. Il primo carattere  della norma giuridica è l’obbligatorietà, la coattività. Infatti è coattiva in quanto si impone con la forza a coloro che non la osservano e questo perché è munita di una sanzione. La sanzione è l’evento che consegue nel momento in cui la norma non viene osservata. Le sanzioni possono essere dirette e indirette, nel primo caso si è costretti a fare ciò che la norma violata imponeva di fare, nel secondo si è costretti a comportarsi in modo da ristabilire indirettamente con adeguato risarcimento l’equilibrio turbato dalla violazione della norma. Più gravi sono l’esecuzione forzata e la pena, mentre meno grave è il risarcimento ma in tutti i casi la sanzione tende a ristabilire l’equilibrio che è stato turbato dalla violazione della norma giuridica, ad assicurare il rispetto della legge. Altri caratteri della norma giuridica sono la generalità e l’astrattezza. È generale, in  quanto si rivolge non ad un singolo individuo ma a tutti, cioè a tutti coloro ai quali la norma per sua natura può essere riferita. L’astrattezza invece è la previsione astratta di una situazione tipo, non si riferisce ad un caso concreto ma prevede un fatto ipotetico una fattispecie. Altro carattere è la bilateralità, perchè mentre da un alto impone dei doveri dall’altro conferisce dei poteri. Le norme giuridiche si distinguono in precettive proibitive e permissive, secondo che impongono vietino o permettano qualcosa. Esse si distinguono anche in inderogabili e derogabili. Le prime dette anche imperative non lasciano alcun margine alla volontà dei privati, fissandone rigidamente la linea di condotta, le seconde dette anche dispositive pur disponendo quello che è la regola in via generale consentono ai singoli di non attenervisi e di regolare in modo diverso il loro rapporto. Le norme giuridiche sono poste dal legislatore e applicate ai casi pratici della vita dal giudice, ma esse hanno carattere generale astratto mentre ai casi ai quali si applicano sono determinati e concreti. La loro applicazione richiede quindi un operazione di accostamento del caso pratico al principio teorico enunciato dal legislatore, e quest’operazione consiste nell’accertare se il caso rientri nella situazione tipo. Tutto questo rientra nell’interpretazione. Interpretare la norma giuridica significa determinare il senso e la portata, in relazione al caso pratico da decidere. L’interpretazione può essere giudiziale, dottrinale e autentica. La prima è attuata per mezzo del giudice il secondo caso sono gli studiosi di diritto che esercitano l’attività interpretativa, infine raramente quando sorgono questioni d’interpretazione avviene che il legislatore stesso ritiene opportuno intervenire con una legge interpretativa a enunciare ufficialmente il significato da attribuire ad una norma già in vigore. L’interpretazione autentica è vincolante per tutti poiché data con legge.

FONTI DEL DIRITTO

L’espressione fonte del diritto ha un doppio significato: infatti si distinguono fonti di produzione e fonti di cognizione. Si parla di fonti di cognizione per indicare i testi che contengono le norme giuridiche. Nel progressivo svolgimento delle forme storiche del diritto, le norme non scritte(consuetudini), cedono il campo alle norme scritte(leggi, regolamenti), questo è giustificato dai caratteri di certezza, e precisione che sono propri del diritto scritto. Anche nel diritto romano possiamo ricordare le consuetudini, che successivamente lasciarono il posto alla legge pubblica, creata da appositi organi legislativi riuniti in comizi. Le fonti di produzione sono i meccanismi di produzione delle norme stesse. Quando si vogliono mettere in risalto i fattori che determinano il sorgere del precetto giuridico, cioè i bisogni economici, le esigenze reali, si parla di fonti materiali, quando, invece, si vogliono indicare i procedimenti che il contenuto della norma deve percorrere per ottenere il crisma della curidicità, si parla di fonti formali. Le fonti di produzione sono quattro, leggi, regolamenti, norme in materia di lavoro, usi. Le fonti del diritto si dispongono secondo una rigida scala gerarchica, al cui vertice stanno la Costituzione e le leggi costituzionali. La Costituzione, che è entrata in vigore il 1° gennaio 1948, contiene, nei principi generali(diritti e doveri dei cittadini) precetti e alcune solenni affermazioni di principio. Quindi la sua funzione è quella di assicurare alcuni valori fondamentali nello sviluppo di una società sempre in movimento. La legge costituisce la fonte più importante ed è la norma consacrata in una precisa formula espressa da speciali organi sovrani. La legge è espressione della volontà dello stato e contiene comandi generali e astratti. Tra le fonti normative rivestono importanza i codici, e i testi unici. Il testo unico è un riordinamento delle leggi già in vigore, fatto per facilitare la conoscenza e l’applicazione. I codici sono testi organici che hanno valore normativo di per se, senza riferimento a leggi precedenti. sono diretti a regolare tutto un vasto campo dell’attività giuridica. I regolamenti sono norme emanate dagli organi del potere esecutivo o da atre autorità nei limiti in cui è loro attribuita un’autonoma podestà in materia.  Parlando di norme di norme emanate dal potere esecutivo non dobbiamo confonderle con i regolamenti. I decreti legislativi d’urgenza e i decreti legge hanno la stessa forza della legge e come leggi vanno considerati nella gerarchia delle fonti, pur non essendo pur non essendo leggi formali, e possono a loro volta essere integrati da un regolamento. Il regolamento, per sua natura è subordinato all’atto legislativo. Per quanto riguarda gli usi come fonte del diritto, abbiamo visto che nel diritto moderno la legge ha acquistato valore prevalente, ma la consuetudine non ha perduto tutta la sua importanza. La consuetudine(o uso) ha, di particolare di non provenire da leggi dello stato, ma di essere una fonte di produzione spontanea del diritto, è una fonte non scritta, in quanto il ricordo del suo contenuto è affidato non a documenti ma alla tradizione. La consuetudine consiste nella ripetizione generale e costante di un determinato comportamento, compiuta con la convinzione di osservare una norma giuridica. Tornando alla legge quale fonte del diritto, dopo la sua promulgazione, con il quale il capo dello stato ne afferma l’esistenza e ne ordina l’esecuzione, viene pubblicata nella gazzetta ufficiale ed entra in vigore in tutto il territorio dello stato nel 15° giorno successivo a quello della pubblicazione. La legge può essere abrogata per dichiarazione espressa del legislatore o in seguito a referendum popolare, oppure può essere abrogata tacitamente, sia per l’incompatibilità con nuove norme o per l’incostituziolità. Particolare efficacia di fonti del diritto in materia economica è poi riconosciuta nel nostro ordinamento, così come in quello di tutti gli stati membri della cee., ai regolamenti dell’art.189 del trattato di Roma del 25 marzo1957. Questi regolamenti, nelle materie indicate dal trattato, sono infatti obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno dei paesi della comunità.

I FATTI E GLI ATTI GIURIDICI

Sono fatti giuridici, tutti quegli avvenimenti che producono effetti rilevanti per il diritto. Quindi fatti giuridici si definiscono come quelli accadimenti, naturali o umani, ai quali l’ordinamento ricollega la produzione di effetti giuridici. Cioè la costituzione, la modificazione, o l’estinzione di rapporti giuridici. Per esempio la nascita è un fatto al quale la legge collega l’esistenza di molti diritti; l’accordo in cui consiste il contratto di compravendita è un fatto al quale la legge riconosce la conseguenza, molto importante, del trasferimento di proprietà dall’uno all’altro contraente, cioè la modificazione soggettiva di un diritto. I fatti giuridici possono essere sia accadimenti naturali(es. nascita di frutti su di un albero)sia fatti compiuti consapevolmente e volontariamente dall’uomo. Di conseguenza possiamo distinguere: i fatti giuridici in senso stretto e sono quei fatti in cui manca del tutto la volontà umana, dagli atti giuridici posti in essere consapevolmente e volontariamente dall’uomo. A sua volontà gli atti giuridici si distinguono in atti leciti, (conformi all’ordinamento giuridico) e atti illeciti. Il fatto giuridico costituisce l’elemento dinamico e si presenta come il fattore vitale che fa muovere il mondo giuridico. Generalmente gli atti giuridici in senso stretto si suddividono in : atti materiali, che consistono in una diretta modificazione materiale del mondo esterno, e in una dichiarazione che sono tutti gli atti posti in essere volontariamente, diretti a manifestare il pubblico pensiero, uno stato d’animo, la propria volontà, come la dichiarazione di scienza e le dichiarazioni di volontà o negozi giuridici. Particolare rilievo, per il diritto, viene dato allo spazio e al tempo, che più che fatti giuridici veri e propri, vanno considerati modi di essere dei fatti giuridici. Il tempo rappresenta la dimensione temporale in cui si realizza il fatto giuridico, mentre il luogo costituisce la dimensione spaziale in cui si collega il fatto giuridico. Il tempo viene misurato per mezzo di un calendario comune. Il decorso di un determinato periodo di tempo. Insieme con altri elementi può dar luogo: all’acquisto di un diritto o all’estinzione. Nel primo caso possiamo prendere in considerazione l’usocapione come modo di acquisto di un diritto, nel secondo caso abbiamo l’istinto della prescrizione e della decadenza. La prescrizione costituisce un importante modo generale di estinzione dei rapporti giuridici per inerzia del titolare del diritto. Infatti secondo l’art. 2954, ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non l’esercita per un periodo di tempo determinato dalla legge. Non sono però soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge. La decorrenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di una determinata attività, o di un dato atto, nel termine perentorio stabilito dalla legge. Quindi il fondamento della decadenza, a differenza della prescrizione, non risiede nel fatto soggettivo dell’inerzia del titolare, ma nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto nel tempo stabilito.

L’OBBLIGAZIONE ED ELEMENTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

Il codice non dà una definizione del concetto di obbligazione, ma dall’interpretazione delle norme che regolano il rapporto obbligatorio si definisce l’obbligazione come il rapporto che vincola un soggetto(debitore) all’esecuzione di una determinata prestazione a favore di un altro soggetto (creditore). Nel caso del diritto il termine obbligazione può designare una particolare categoria di situazioni, nelle quali un soggetto è giuridicamente tenuto ad un comportamento verso un altro soggetto; un particolare titolo di credito emesso dalle società per azioni. A differenza dei diritti reali che danno luogo ad una signoria totale o parziale sulla cosa, nel rapporto obbligatorio il creditore è titolare di un diritto soggettivo, ma ha bisogno della cooperazione del soggetto passivo, cioè debitore per ottenere l’utilità che voleva assicurarsi. I diritti di obbligazione sono diritti relativi, cioè eseguibili solo nei soggetti determinati o determinabili, mentre i diritti reali sono diritti assoluti cioè eseguibili nei confronti di tutti. Fonte dell’obbligazione è ogni fatto giuridico dal quale si origina l’obbligazione stessa. Le obbligazioni derivano(art.1173 c.c.) o da contratto o da fatto illecito o da ogni altro atto idoneo a produrre. Il contratto costituisce una fonte volontaria tipica dell’obbligazione, mentre il fatto illecito è fonte non volontaria. (l’obbligazione nasce come conseguenza del fatto illecito: colui che ha commesso il fatto, doloso o colposo che sia, che causi ad altri danno ingiusto è obbligato al risarcimento del danno)(art.2043 c.c.) La categoria del fatto o atto idoneo a produrre obbligazione ha carattere residuale, comprende altre ipotesi diverse dal contratto o dall’agire illecito, in cui dal comportamento del soggetto scaturisce come conseguenza disciplinata dall’ordinamento, un vincolo obbligatorio.(art.2041-2028 c.c.). Gli elementi del rapporto obbligatorio sono: i soggetti, la prestazione, e l’oggetto. I soggetti devono essere almeno due; il soggetto attivo o creditore il soggetto passivo o debitore. Questi devono essere determinati dal momento dell’obbligazione o determinabili. Quindi nel rapporto devono essere già contenuti gli elementi per determinare i soggetti. Non è detto però che i soggetti dell’obbligazione siano necessariamente due, infatti si possono avere più creditori(es. comproprietari di un bene lo vendono diventando tutti creditori nei confronti del compratore). O più debitori. Altro elemento del rapporto obbligatorio è la prestazione cioè il comportamento al quale si è obbligato il debitore. La prestazione può consistere in un fare o un non fare. I requisiti della prestazione sono: la patrimonialità, la possibilità, la leicità, la determinatezza o determinabilità. La patrimonialità distingue l’obbligazione in senso tecnico da obblighi di altra natura. Patrimonialità significa che la prestazione deve poter essere valutata economicamente e questo perché, se non fosse così mancherebbe la possibilità di stabilire il risarcimento del danno in caso di inadempimento. La possibilità in quanto nessuno può essere tenuto a prestazioni impossibili. La leicità, la prestazione deve essere conforme alle norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume. Se la prestazione è illecita, l’obbligazione non nasce. Infine la determinatezza o determinabilità se non è determinata fin dall’inizio, deve essere accertabile. Le parti possono anche stabilire che il contenuto della prestazione sia rimesso alla determinazione di una persona competente e di fiducia delle parti(art.1349 c.c.). l’oggetto dell’obbligazione infine, è il bene considerato nel rapporto. Con riferimento all’oggetto si distinguono le obbligazioni generiche da quelle di specie. Quelle generiche si hanno quando l’oggetto non è determinato nella sua individualità ma solo attraverso gli elementi che lo fanno appartenere ad un genere(es. un quintale di farina). La seconda quando è determinato.

L’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA DOGANALE

l’imposta è la prestazione pecuniaria dovuta allo stato o ad un altro ente pubblico, per il suo fabbisogno finanziario. Quindi l’imposta è un prelievo coattivo attuato dallo stato. Fra lo stato e i contribuenti servono reciproci legami che formino il contenuto di un particolare rapporto giuridico che è il rapporto di imposta, il cui contenuto è il debito d’imposta. I suoi elementi costitutivi sono i soggetti (attivo e passivo) il presupposto e l’accertamento. Questi sono i concetti generali del rapporto d’imposta, che si articola in aspetti diversi per quanto riguarda l’ordinamento doganale. Tra le diverse situazioni passive che costituiscono il contenuto del rapporto doganale, particolare rilievo viene dato all’obbligo del pagamento dei tributi da parte del soggetto passivo. Questo obbligo costituisce la cosiddetta obbligazione tributaria doganale(art.34-39 t.u.l.d.). Il presupposto per l’obbligazione tributaria è: per le merci estere la destinazione al consumo nel territorio doganale italiano, per le merci nazionali o nazionalizzate, invece, presupposto dell’obbligazione tributaria è la loro destinazione al consumo fuori dal territorio doganale, cioè all’estero. Il sorgere dell’obbligazione è collegato all’esistenza di una dichiarazione, infatti l’obbligo del pagamento dei diritti nasce alla data di accettazione apposta sulla dichiarazione dall’ufficio doganale. Il presupposto tributario trova due limiti spaziali che lo precisano: la linea doganale, formata dalla linea di confine con gli altri stati e dalla linea del mare; il territorio doganale, comprensivo del mare territoriale e dello spazio aereo sovrastante il territorio statale. Il soggetto passivo del rapporto doganale è colui che trovandosi in una particolare posizione nei confronti di una merce, il cui movimento attraverso la frontiera è suscettibile di controlli e di vincoli doganali, è sottoposto ai poteri dell’amministrazione doganale, poteri in forza dei quali il soggetto è tenuto a determinati comportamenti. È quindi la posizione nei confronti delle merce, e non la effettiva proprietà di essa, che crea nel soggetto passivo gli obblighi che scaturiscono dal rapporto doganale. Quindi il termine proprietario che viene usato ha un significato diverso da quello tradizionale. Proprietario è colui che presenta la merce alla dogana, oppure la detiene al momento del passaggio della linea doganale. Quindi sono obbligati al pagamento dell’imposta sia il proprietario, sia tutti i soggetti per conto dei quali la merce è stata importata o esportata. Oggetto dell’obbligazione tributaria doganale è il pagamento di determinati tributi, i diritti doganali. Questi sono i diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. L’accertamento doganale è un procedimento amministrativo costituito da più fasi, con il quale gli organi doganali verificano il sussistere di determinate condizioni e l’adempimento, da parte del proprietario della merce e le formalità prescritte dalla legge. Per l’introduzione di merci estere nel territorio doganale, la loro circolazione e la loro immissione in consumo. Glie elementi per determinare l’accertamento in base alla legislazione doganale sono quattro. La quantità, la qualità, l’origine e il valore imponibile della merce. La quantità costituisce uno degli elementi di identificazione delle partite di merci oggetto dell’accertamento doganale. Alla qualità della merce è legata l’applicazione di tutte le numerose disposizioni che regolano il movimento delle merci da e per l’estero(tariffa doganale). L’origine è importante ai fini dei differenti regimi tariffari nei confronti dei paesi esteri o a seguito dei trattati internazionali, ed è essenziale ai fini dell’applicazione dei tributi. Il valore imponibile deve essere fondato sul valore reale della merce alla quale si applica il dazio e quindi deve essere fondato sui valori arbitrali o fittizi(reg.cee 1224/80). La riscossione dei diritti si effettua presso gli uffici doganali, il pagamento può anche essere differito nei 30 g.g. successivi alla data di registrazione della bolletta doganale. Se non vengono versati i diritti relativi a bollette registrate, la dogana procede alla riscossione coattiva a mezzo ingiunzione.

IL CONTRATTO DI TRASPORTO E LA SPEDIZIONE

Il contratto di trasporto e regolato dal codice civile (1678 c.c. e seguenti) e si conclude dal mittente con il vettore, il quale si assume mediante corrispettivo l’obbligo di trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. La disciplina giuridica del contratto di trasporto di persone si distingue da quella del trasporto di cose. Altra distinzione viene fatta fra il trasporto terrestre marittimo e aereo. Tutta la materia è regolata da norme generali anche se sono norme che hanno particolare riguardo ai trasporti terrestri. Almeno che i trasporti aerei e navali non siano regolati da codice della navigazione. Anche i trasporti ferroviari e postali sono sottoposti alle norme del c.c. dove naturalmente non ci siano disposizioni legislative speciali. Il contratto di trasporto è un contratto consensuale, obbligatorio non solenne e bilaterale. Il trasporto di cose è anch’esso un contratto consensuale, la consegna della cosa rientra nel momento dell’esecuzione del contratto. In questo contratto assumono particolare importanza i documenti che le parti si rilasciano, il mittente, su richiesta del vettore, rilascia una lettera di vettura, che è da lui sottoscritta con tutte le indicazioni degli elementi del trasporto. Di conseguenza il mittente può richiedere che il vettore gli rilasci una ricevuta di carico, il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose da trasportare. Il trasporto marittimo è regolato dal trasporto della navigazione. Nella stipulazione del contratto il mittente viene chiamato caricatore, mentre il vettore viene chiamato armatore, il corrispettivo dovuto dal mittente o caricatore prende il nome di nolo. Reale importanza viene assunta anche dai documenti, in particolare dalla polizza di carico rilasciata dal vettore al caricatore. Anche il trasporto aereo è regolato dal codice della navigazione regolato anch’esso da norme analoghe a quello marittimo. La spedizione è una sottospecie del mandato senza rappresentanza, è un mandato a stipulare contratti di trasporto. Quindi la spedizione è il contratto con il quale una parte(spedizioniere) assume a nome proprio e per conto del mandante l’obbligo di concludere un contratto di trasporto e compiere le operazioni accessorie(assicurazioni, imballaggio, assicurazione, etc.) La differenza con il contratto di trasporto è che mentre nel trasporto c’è l’assunzione dell’obbligo di trasportare, l’obbligo dello spedizioniere è quello di concludere per conto altrui uno o più contratti di trasporto, inoltre lo spedizioniere a l’obbligo di temporanea custodia della merce(secondo le norme del deposito), l’obbligo di assicurare le cose spedite, ed ha diritto ad una retribuzione.

CONTRATTI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI-MANDATO

Il contratto è la più importante fonte di obbligazione e possiamo definirlo come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.(art.1321 c.c.). da questa definizione si deduce che il contratto ha sempre contenuto patrimoniale ed è un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale. La funzione del contratto assume tre aspetti: costituire, cioè dare vita ad un rapporto che prima non esisteva; modificare un rapporto preesistente; estinguere un rapporto preesistente. Il contratto è un negozio giuridico e quindi presenta gli elementi essenziali e accidentali propri di ogni negozio giuridico. Infatti gli elementi essenziali sono l’accordo o il consenso delle parti, la causa, l’oggetto, la forma. Il presupposto del contratto è la capacità di contrarre che è, in sostanza, un aspetto della capacità d’agire: l’idoneità a compiere atti produttivi di effetti giuridici, che deve esistere al momento della dichiarazione. MANDATO- il mandato è un contratto di prestazioni di servizi, ed è il contratto con il quale una parte(mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra(mandante) (1703 c.c.). il mandato può essere con o senza rappresentanza. Nel mandato con rappresentanza il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, quindi il mandato è collegato ad una procura , gli effetti si producono direttamente sulla sfera giuridica del mandante, nel mandato senza rappresentanza, il mandatario agisce in nome proprio e acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal negozio. Bisogna specificare che il potere di rappresentanza non ha la sua fonte nel mandato, che essendo un contratto, ha effetti diretti limitati alle parti. La rappresentanza presuppone una procura. Questo per specificare la differenza fondamentale tra procura, atto unilaterale che l’interessato rivolge ai terzi per investire il rappresentante di un potere, e il mandato che è il contratto concluso con colui che assume l’obbligo di agire nell’interesse di chi dà l’incarico. Il mandato ha come oggetto il compimento di atti giuridici e non è richiesta una forma particolare. È un contratto consensuale che si perfeziona con il semplice accordo delle parti, è un contratto a titolo oneroso, ma può essere gratuito. Nell’esecuzione del rapporto il mandatario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, inoltre ha l’obbligo di rendiconto, non risponde delle obbligazioni assunte da terzi con i quali ha contrattato. Per quanto riguarda il mandante, questo ha nel contratto l’obbligo di fornire i mezzi necessari all’espletamento del mandato, rimborsare anticipi e spese, risarcire eventuali danni, pagare il compenso. Per quanto riguarda l’estinzione del mandato, questo si estingue per scadenza del termine oppure al compimento dell’affare ed infine altro alla rinuncia del mandatario e alla revoca del mandante si estingue per morte o per la sopravvenuta incapacità sia del mandante che del mandatario.

IL CONTRATTO ED I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI

Una delle più importanti fonti di obbligazione è il contratto. L’art. 1321 del c.c. lo definisce come l’accordo dei due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico di natura patrimoniale. Il contratto quindi si riferisce agli interessi economici delle parti . nel procedimento di formazione del contratto si individuano due atti: la proposta e l’accettazione, che costituiscono dichiarazioni di volontà unilaterali. Perché ci sia l’accordo è necessario che proposta e accettazione si fondino in un’unica volontà. Il contratto si ritiene concluso nel momento e nel modo in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione può anche essere manifestata tacitamente con l’esecuzione della prestazione richiesta. Proposta e accettazione di regola sono revocabili, in questo caso il proponente è tenuto al risarcimento delle spese e delle perdite subite dall’altra parte, se questa ha iniziato in buona fede l’esecuzione del contratto. Della definizione del contratto secondo l’art. 1321 si deducono i suoi requisiti, che sono: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma quando è prescritta. Quindi è richiesto un complesso di elementi essenziali, la cui presenza è requisito fondamentale di validità, l’accordo è la combinazione delle manifestazioni di volontà delle parti. Non si parla di persone, come soggetti del contratto, ma di parti.(per parte s’intende un centro unitario d’interessi) più persone possono raggrupparsi nell’unico centro d’interessi che costituisce le parti. Ci sono anche contratti con più parti come ad esempio il contratto di società tra più di due parti(plurilaterali) la causa è la funzione economico sociale cui il contratto tende, l’oggetto invece è rappresentato dalla cosa o il diritto che il contratto trasferisce da una parte all’altra, oppure dalla prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell’altra. L’oggetto deve essere possibile, lecito cioè non contrario a norme di legge, all’ordine pubblico e al buon costume,   determinato cioè indicato dalle parti nella qualità e nella quantità, determinabile cioè quando i criteri di individuazione della qualità e quantità sono enunciati nel contratto stesso o possono essere ricavati per quanto riguarda la forma, cioè il modo di essere della dichiarazione, in genere è libera ma, a volte, per la validità di alcuni atti, è richiesta la forma scritta. La funzione del contratto può assumere tre aspetti: costituire cioè dar vita ad un rapporto che prima non esisteva; modificare un rapporto preesistente; estinguere un rapporto preesistente, si distinguono vari tipi contratto. Riguardo agli effetti che determinano si distinguono i contratti con effetti reali, che producono il trasferimento della proprietà di un bene o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su un bene determinato, dai contratti con effetti obbligatori, che danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio. Altri tipi di contratti che si differenziano dai contratti reali, sono i contratti consensuali che producono effetto con il solo consenso dei soggetti. Si distinguono inoltre i contratti con un’unica prestazione, nei quali c’è solo l’obbligo di restituire la cosa, (deposito) dai contratti a prestazioni corrispettive, le due prestazioni sono dipendenti tra loro. Rispetto all’efficacia, abbiamo poi contratti ad esecuzione istantanea, che sono quelli che esauriscono i suoi effetti in un solo momento e i contratti di durata che sono quelli la cui esecuzione si protrae nel tempo per soddisfare un bisogno del creditore. Il contratto può sciogliersi, oltre che per volontà delle parti, per il verificarsi di eventi previsti dalla legge come causa di risoluzione. Questi eventi sono: l’impossibilità sopravvenuta per cui un contraente non può adempiere all’obbligazione assunta per cause a lui non imputabili.

RAPPRESENTANZA E PROCURA

La rappresentanza può essere definita come l’istituto in virtù del quale una persona, il rappresentante,manifesta la propria volontà in nome e per conto di un terzo, il rappresentato,di modo che gli effetti del negozio si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato. Abbiamo varie forme di rappresentanza: rappresentanza diretta, indiretta, legale. Si ha rappresentanza diretta quando il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato (cioè nell’interesse). Quindi la caratteristica della rapp. Diretta è la cosiddetta “CONTEMPLATIO DOMINI” cioè la spendita del nome altrui e il fatto che gli effetti del negozio si verificano direttamente ed unicamente nella sfera giuridica del rappresentato, di conseguenza solo il rappresentato diviene titolare dei rapporti nascenti dal negozio concluso con il rappresentante . la rappresentanza indiretta invece si ha quando il rappresentante agisce solo per conto ma non per nome del rappresentato. Qui non siamo di fronte ad una vera e propria ipotesi di rappresentanza, perché manca un  carattere essenziale che è l’agire in nome e per conto altrui. Le caratteristiche della rappresentanza indiretta sono: la mancata spendita del nome altrui, ed il fatto che gli effetti del negozio si realizzano nella sfera giuridica del rappresentante e quindi è necessaria una ulteriore attività per far si che gli effetti possono rivelarsi definitivamente in capo al rappresentato. La rappresentanza legale la sua fonte esclusivamente nella legge e nei casi previsti dalla legge (ad. Es. i genitori hanno la rappresentanza legale dei figli minori di età, ed anche il tutore ha il potere di rappresentanza legale cosi come lo ha il curatore etc. la funzione della rappresentanza legale è quella di rendere possibile all’incapace di agire, cioè di compiere atti che gli sarebbero preclusi. La rappresentanza volontaria trova la sua fonte nella volontà dei soggetti, e si conferita attraverso un apposito negozio che è la procura. Bisogna specificare che non tutti i negozi possono essere compiuti per rappresentanza. La rappresentanza di norma è ammessa nell’ambito del diritto patrimoniale, mentre è esclusa per i cosiddetti atti personalissimi (testamento, matrimonio etc.) per quanto riguarda il matrimonio per procura , è ammesso l’intervento di un terzo per il compimento dell’atto di diritto familiare, ma il terzo è più che altro semplice portatore di una precisa volontà dell’interessato. La procura è il negozio con il quale una persona conferisce ad un’altra il potere di rappresentanza. La procura è quindi atto unilaterale, rivolto a terzi, costituito di poteri. La procura riguarda il lato esterno della rappresentanza, cioè rende noto ai terzi ce abbiano a contattare il rappresentante che egli è fornito del potere e autorizzato cioè ad agire in nome del rappresentato, è il lato interno che lega rappresentato a rappresentante. La procura deve essere prescritta dalla legge per il negozio che il rappresentante deve concludere. Abbiamo vari tipi di procura: espressa, se l’interessato esplicitamente conferisce ad un soggetto il potere di rappresentanza(anche verbalmente) o tacita se risulta dai fatti concludenti. Inoltre può essere generale o speciale. Si quella generale quando riguarda tutti gli affari del rappresentato, speciale quando si riferisce ad uno o più  particolari affari determinati. Infine la procura può essere revocabile o irrevocabile. Revocabile lo è in generale in quanto è attribuita, di revoca, nell’interesse del rappresentato. L’irrevocabilità può essere intesa nel senso che il rappresentato può revocarla ma è tenuto al risarcimento di un eventuale danno. Anche se spesso la procura è compresa in un mandato bisogna distinguere le cose, nel senso che il mandato è un contratto (negozio bilaterale) mentre la procura è un negozio unilaterale e la procura può essere connessa ad un negozio diverso dal mandato.

IL DEPOSITO

Il deposito è il contratto con il quale una parte(depositario)riceve dall’altra(depositante)una cosa mobile,con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura (art.1776).quindi dal contratto di deposito sorge l’obbligazione principale di custodire per restituire. Il deposito è un contratto reale perchè si perfeziona si perfeziona con la consegna della cosa al depositario,il quale riceve in detenzione. Il deposito è un contratto che si presume gratuito,anche se la presunzione di gratuita’ viene meno per la manifestazione di una diversa volontà delle parti. Quindi il deposito può diventare anche a titolo oneroso,per espressa dichiarazione e può desumersi anche dalla qualità del depositario che per esempio esercita un’attività professionale di custodia. Comunque il contratto rimane unilaterale anche quando c’è l’obbligo di pagare un compenso, perché il compenso forma oggetto di una obbligazione accessoria che non entra nell’oggetto del contratto. Il deposito può essere effettuato da chiunque abbia il possesso o la detenzione della cosa e naturalmente l’oggetto del contratto va restituito al depositante o a chi possiede una valido documento di legittimazione alla restituzione. Dal contratto di deposito scaturiscono quelli che sono gli obblighi del depositario e gli obblighi del depositante. Il depositario ha l’obbligo di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia,di non servirsi della cosa depositata e di restituire la cosa quando il depositante la richiede. Mentre il depositante ha l’obbligo di rimborsare il depositario delle spese sostenute per la conservazione della cosa,di pagare le eventuali spese necessarie per la restituzione,di pagare l’eventuale compenso pattuito,di ritirare la cosa a richiesta del depositario. Un tipo particolare di deposito è quello irregolare. Questo deposito ha per oggetto una quantità di cose fungibili o di denaro e delle quali viene concessa la facoltà di servirsene. Il depositario è quindi tenuto alla presentazione di altrettante cose dello stesso genere. Una forma di deposito che ha acquistato una notevole importanza nell’economia moderna, è il deposito nei magazzini generali. Si tratta di magazzini attrezzati per la raccolta e la custodia delle merci, merci che alcune volte possono essere anche sottoposte a speciali operazioni di conservazione, imballaggio, sdoganamento ect..l’elemento che distingue questa forma di deposito è l’estensione della responsabilità dell’imprenditore esercente i magazzini generali, alla conservazione della cosa depositata. Ai depositanti vengono rilasciati titoli rappresentativi delle merci e cioè la fede di deposito e la nota di pegno, titoli di credito causali, trasmissibili per girata.