SONO UFFICIALMENTE UN DOGANALISTA!!!!!

L’AGENZIA DELLE DOGANE EMANA:

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con
D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 ed in particolare gli articoli 50, 51 e 52 che dettano le norme relative agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale;
Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 3 maggio 1957, n.686;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1077;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n.300;
Visti gli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 2000, n.213;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Vista la determinazione direttoriale prot.4601/ACGT del 21 luglio 2005, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – n.76 del 23 settembre 2005, con la quale sono stati indetti gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale;
Vista la determinazione direttoriale prot. 9728/ACGT del 19 ottobre 2006 e succesive
modifiche di nomina delle commissioni esaminatrici degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale;
Visti i verbali delle medesime commissioni esaminatrici;
Viste le determinazioni direttoriali di esclusione dalla partecipazione all’esame per il
conseguimento della patente di spedizioniere doganale di taluni candidati non in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla citata determinazione direttoriale prot.4601/ACGT del 21 luglio 2005;
Ravvisata l’opportunità di definire la posizione dei candidati esclusi, che abbiano intentato
ricorso avverso i relativi provvedimenti, all’esito dei giudizi medesimi;
Visto l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:
Articolo 1
E’ approvato il seguente elenco dei candidati riconosciuti idonei agli esami per il
conseguimento della patente di spedizioniere doganale indetti, ai sensi dell’articolo 50 del T.U.L.D., con
determinazione direttoriale prot. 4601/ACGT del 21 luglio 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.76
- 4^ serie speciale – del 23.09.2005:

N°32 BUCCHI EMANUELE 28.01.1978

Dichiarazione di Washington

La Convenzione di Washington (identificata con l’acronimo C.I.T.E.S. – Convention on International Trade of Endangered Species) regolamenta il commercio, in termini di esportazione, riesportazione, importazione, transito, trasbordo o detenzione a qualunque scopo, di talune specie di animali e piante minacciate di estinzione, nei 130 Paesi che hanno aderito a tale Accordo. L’Unione Europea ha recepito tale Convenzione con il Regolamento CEE n.338/97 cui sono seguite, negli anni, significative modifiche volte a definire sempre più nel dettaglio le specie da proteggere, attraverso la loro classificazione in allegati diversificati.

In Italia, il rispetto della complessa legislazione comunitaria formatasi intorno alla Convenzione, è demandata a più amministrazioni: Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Attività Produttive e, più in particolare, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che, con il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato, cura la gestione prettamente amministrativa ai fini del rilascio della certificazione, nonché il controllo merceologico attraverso nuclei operativi (NOC) presenti sul territorio nazionale, in stretto coordinamento con gli Uffici doganali abilitati (indicati nella determinazione n.5987 del 6/5/2002). Presso tali Uffici vengono svolti i controlli che la normativa nazionale delega all’Autorità doganale (Legge n.150/92 e sue modificazioni). Per conoscere le formalità da espletare per il commercio e l’uso personale di piante, animali vivi o morti o loro parti e per non incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla normativa, occorre informarsi presso le Autorità competenti (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Attività Produttive, Agenzia delle Dogane). Ogni utile informazione è reperibile nel manuale CITES che contiene i riferimenti normativi che regolano la materia, le definizioni più ricorrenti di carattere doganale e CITES, l’elenco delle dogane abilitate, la chiara e completa indicazione delle formalità richieste per ogni situazione, e gli schemi di modulistica necessari per le differenziate procedure.

 

AEO Operatore Economico Autorizzato – AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR

Dal 1° gennaio 2008 nei 27 Stati membri dell’U.E. entreranno in vigore le novità introdotte con i Regolamenti (CE) n° 648/2005 e n° 1875/2006 che modificano, rispettivamente, il Codice Doganale Comunitario (Reg (CE) n° 2913/1992) e le Disposizioni di Applicazione del Codice (Reg. (CE) n° 2454/1993), in merito al rilascio agli operatori economici che ne faranno richiesta di un certificato AEO/semplificazioni doganali, o AEO/Sicurezza, o AEO/semplificazioni doganali e Sicurezza, tutti con valenza comunitaria. Il programma di certificazione comunitaria si applica agli operatori economici ed ai loro partner commerciali che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale, ossia ai fabbricanti, agli esportatori, agli speditori/imprese di spedizione, ai depositari, agli agenti doganali, ai vettori, agli importatori che, nel corso delle loro attività commerciali, prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale e si qualificano positivamente rispetto agli altri operatori, in quanto ritenuti affidabili e sicuri nella catena di approvvigionamento.I requisiti richiesti per ottenere lo status di AEO sono calibrati per tutti i tipi di imprese (anche piccole e medie), indipendentemente dalla loro dimensione, così come peculiari criteri sono previsti per le altre figure interessate, ad es.: per gli intermediari ed i rappresentanti in dogana. Tali caratteristiche variano e dipendono dalle dimensioni e dalla complessità delle attività svolte, dal tipo di merci trattate nonché da altri fattori specifici di cui terrà conto l’Autorità doganale.L’affidabilità comunitaria e lo status di AEO/doganale sono riconosciuti, a seguito di apposito accertamento dell’Autorità doganale nazionale (per l’Italia è l’Agenzia delle Dogane), a chi comprova il rispetto degli obblighi doganali, il rispetto dei criteri previsti per il sistema contabile, la solvibilità finanziaria; per il riconoscimento dello status di AEO/sicurezza si deve dimostrare, oltre al possesso dei predetti requisiti, anche quello relativo alla rispondenza ad adeguate norme di sicurezza.L’operatore economico non è obbligato a divenire Operatore Economico Autorizzato: si tratta di una scelta individuale, che dipende dalle condizioni operative di ciascun soggetto. Il riconoscimento dello status di AEO consente, comunque, agli operatori economici di avvalersi di vantaggi ed agevolazioni di natura diretta ed indiretta relativamente alle operazioni a rilevanza doganale poste in essere.L’Operatore Economico Autorizzato non è tenuto ad esigere dai suoi partner commerciali che anche essi ottengano lo status di AEO. Infatti, ogni Operatore Economico Autorizzato è responsabile del proprio segmento nell’ambito della catena di approvvigionamento delle merci anche se, per garantire la sicurezza, si tiene conto delle misure di sicurezza applicate da tutti i partner commerciali dell’operatore interessato.Per ottenere il riconoscimento dello status di AEO è necessario richiedere all’Ufficio delle dogane competente l’attivazione di una specifica azione di audit che terrà anche conto delle eventuali informazioni e dei dati già in proprio possesso (autorizzazioni rilasciate per le procedure semplificate/domiciliate, audit doganali) nonchè di altri elementi, quali certificazioni ottenute dal richiedente, conclusioni di esperti nei settori pertinenti, possesso di certificazioni riconosciute a livello internazionale, esibite dalla parte. Ciò faciliterà il processo di autorizzazione AEO. 

DUMPING e ANTIDUMPING

Con il termine inglese dumping si indica, nell’ambito del diritto internazionale (ma il concetto deriva dalla dottrina economica), una procedura di vendita di un bene o di un servizio su di un mercato estero (mercato di importazione) ad un prezzo inferiore a quello di vendita (o, addirittura, a quello di produzione) del medesimo prodotto sul mercato di origine (mercato di esportazione).Le vendite in dumping sono state disciplinate dalle norme internazionali antidumping (in particolare nell’ambito del General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) in quanto capaci di determinare perturbazioni anche importanti sul mercato di importazione e di attribuire un vantaggio di base all’impresa importatrice nei confronti degli altri soggetti (produttori o esportatori) che operano nel mercato di importazione per lo stesso bene o servizio.Dal momento che pratiche di dumping postulano l’esistenza di due mercati (uno di esportazione ed uno di importazione) la disciplina antidumping in ambito comunitario (originariamente prevista a norma dell’articolo 91 del Trattato di Roma) ha avuto possibile applicazione solo fino alla conclusione del periodo transitorio di integrazione comunitaria (conclusosi il 31 dicembre 1969): in un “mercato comune” realizzato il principio della libera circolazione delle merci esclude, almeno teoricamente, l’ipotesi di vendite a prezzi diversi da uno stato ad un altro (l’articolo 91 è stato abrogato con il Trattato di Amsterdam ed eventuali vendite a prezzi diversi nei paesi della comunità sono state sanzionate in base alle norme sulla concorrenza contenute nei trattati).Da sottolineare inoltre che, in quanto distorsivi della concorrenza sul mercato, i problemi relativi al dumping sono strettamente correlati a quelli relativi alle sovvenzioni accordate alle imprese nazionali da parte degli Stati.Dal momento che in alcuni stati, come ad esempio negli Stati Uniti, le aziende nazionali possono aprire delle procedure antidumping (negli USA in base alle norme del Department of Commerce e della International Trade Commission) e che si tratta, in ogni caso, di cause costose e di difficile previsione (gli stati determinano, nell’ambito delle diverse normative nazionali, se i prezzi delle industrie straniere siano al di sotto dei costi di produzione o se tali prezzi mettano in pericolo le imprese nazionali, ed essendo inoltre di difficile determinazione il costo della produzione delle imprese straniere da parte delle corti nazionali, il processo di determinazione della sussistenza di pratiche di dumping può essere assai lungo e controverso) vi è il rischio concreto che l’apertura di una procedura antidumping sia effettuata in funzione della esclusiva  

Il Contratto di Consignment Stock

Con il contratto di consignment stock, il fornitore invia i beni presso un deposito dell’acquirente o di un terzo (ma comunque nella piena disponibilità dell’acquirente), dove gli stessi rimangono di proprietà del cedente fino al momento del prelievo da parte dell’acquirente, secondo le proprie esigenze finanziarie e produttive (per la rivendita a terzi, per l’utilizzo nel ciclo produttivo, ecc.).

É un contratto atipico per la disciplina nazionale, molto utilizzato nella prassi commerciale estera, definibile come contratto di fornitura con effetti reali differiti. Dal punto di vista operativo, si distinguono quattro fasi ed il loro relativo flusso documentale:

1. il cedente nazionale invia i beni all’estero presso un deposito dell’acquirente o di un terzo (nel quale l’acquirente ha accesso esclusivo);

2. il trasferimento della proprietà all’acquirente estero si verifica soltanto all’atto del prelievo dei beni dal deposito;

3. l’acquirente estero, all’atto del prelievo, emette un documento attestante i beni ritirati;

4. il cedente nazionale emette la fattura in relazione ai beni prelevati, in regime di non imponibilità.

Il diritto di proprietà sui beni si trasferisce all’acquirente soltanto nel momento in cui quest’ultimo procede al prelievo degli stessi dal deposito e per le quantità effettivamente prelevate.

CEDENTE NAZIONALE

Invio di beni nel deposito estero del cliente o di terzi, presso cui il cliente ha esclusivo accesso

ACQUIRENTE ESTERO

=> ha facoltà di prelevare le quantità desiderate in base alle proprie esigenze

=> il trasferimento della proprietà si realizza all’atto del prelievo e per le quantità prelevate L’operazione di consignment stock non ha quindi niente a che vedere con l’invio di merce presso propri depositi all’estero, che è soggetto a diversa disciplina.

Sull’individuazione del momento in cui l’operazione dà luogo ad un’esportazione ovvero ad una cessione intracomunitaria, va considerato che le cessioni di beni con effetti traslativi successivi (rispetto al momento della consegna/invio dei beni) assumono rilevanza ai fini IVA nel momento in cui avviene il trasferimento della proprietà (1).

Inoltre, trova applicazione il termine annuale dalla consegna, oltre il quale la cessione si considera comunque effettuata. Analoga disposizione è presente nell’ambito del DL n. 331/93 con riferimento agli acquisti intracomunitari (2).

Applicata alla fattispecie in esame, tale disposizione comporta che l’invio dei beni in dipendenza di un contratto di consignment stock non realizza immediatamente una cessione rilevante ai fini IVA, in quanto è necessario attendere il prelievo dei beni dal deposito da parte dell’acquirente o comunque il decorso di un anno dalla consegna trattandosi di beni mobili.

Ai fini della costituzione in capo al cedente del c.d. plafond3, che consente di effettuare acquisti e importazioni senza applicazione dell’IVA, va ricordato che l’acquisizione dello status di esportatore abituale, così come la quantificazione dell’ammontare del plafond disponibile dipendono dall’ammontare delle esportazioni e cessioni/prestazioni intracomunitarie registrate nell’anno solare precedente (plafond annuale) ovvero negli ultimi 12 mesi (plafond mensile).

Le differenze tra l’ambito UE ed extra-UE e l’influenza sulla procedura e sulla formazione del plafond, meritano quindi una separata disamina.

CONSIGNMENT STOCK IN AMBITO UE

Il trattamento IVA dell’invio di beni in ambito UE in forza di un contratto di consignment stock è stato illustrato nella RM 18.10.96, n. 235/E4. Tenendo presente che l’operazione si considera effettuata nel momento in cui avviene il prelievo dei beni dal deposito da parte dell’acquirente comunitario, e, in ogni caso, entro un anno dalla consegna/spedizione degli stessi, è stato affermato che soltanto al verificarsi di tali condizioni il cedente è obbligato:

=> all’emissione della fattura non imponibile IVA ex art. 41, comma 1, lett. a), DL n. 331/93;

=> alla compilazione del mod. INTRA 1. La movimentazione dei beni deve risultare annotata nel registro di “carico – scarico” di cui all’art. 50, comma 5, DL n. 331/93.

Esempio

Il 29.12.2004 la Bor.Sa. S.r.l. ha spedito 100 borsette in pelle alla Luise S.a. presso il deposito del cliente situato in Francia. Il 25.1.2005 la ditta francese ha comunicato l’avvenuto prelievo di 50 borsette. L’operazione, limitatamente alla merce prelevata:

·si considera effettuata alla data del prelievo, con il conseguente obbligo per la ditta italiana di emettere la relativa fattura non imponibile ex art. 41 D.L. 331/1993;

·concorre a formare il volume d’affari 2005;

·concorre a formare il plafond utilizzabile nel 2006 (plafond annuale) o dal mese di febbraio 2005 (plafond mensile).

Con la Risoluzione 10.4.2000 n. 44/E5, in relazione all’ipotesi inversa di introduzione di beni in Italia in dipendenza di un contratto di consignment stock, è stato analogamente affermato che l’acquisto intracomunitario si realizza nel momento in cui i beni vengono prelevati dal deposito a cura dell’acquirente nazionale, con conseguente obbligo di espletamento dei relativi adempimenti.

CONSIGNMENT STOCK IN AMBITO EXTRA UE

Con la recente Risoluzione 5.5.2005 n. 58/E6, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso dell’invio di beni verso Stati extra UE in base ad un contratto di consignment stock, formulando conclusioni analoghe a quanto già affermato con riferimento all’ipotesi comunitaria. In particolare, è stato precisato che si realizza una cessione all’esportazione all’atto del prelievo dei beni dal deposito, ossia nel momento in cui viene data esecuzione al contratto da parte dell’acquirente. Il plafond disponibile, anche con riferimento a tale tipologia di operazione, è alimentato dalle fatture emesse relative ai prelievi effettuati dall’acquirente extracomunitario. Considerato che, nel caso di specie, i beni devono uscire dal territorio comunitario ed è necessario rispettare le formalità doganali, l’operazione può essere quindi così sintetizzata7:

=> all’atto dell’invio dei beni all’estero, è emessa la bolletta doganale di esportazione corredata da una fattura proforma descrittiva dei beni;

=> a seguito del prelievo: – l’acquirente extracomunitario, emette un documento attestante i beni ritirati; – il cedente nazionale emette la fattura non imponibile ex art. 8 c. 1 DPR n. 633/72 relativamente ai beni prelevati, con indicazione del riferimento alla documentazione relativa all’operazione (ordine di acquisto, bolletta doganale, fattura pro-forma e documento di prelievo).

[...omissis...] all’atto dell’espletamento delle formalità doganali di esportazione si è in presenza di una cessione a titolo oneroso delle merci in uscita, cessione che, in virtù delle pattuizioni di cui al contratto di consignment stock, è realizzata secondo un procedimento che si perfezionerà solo in un secondo momento, all’atto del prelievo dal deposito [...omissis....] (8)

CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO PER IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK Perché sia applicabile la disciplina fin qui esposta, il deposito deve possedere ben determinate caratteristiche:

• deve essere condotto da soggetti all’uopo muniti di idonea autorizzazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria;

• deve essere di proprietà o in uso esclusivo all’acquirente (il cedente le merci quindi non deve essere proprietario del deposito né avere titolo titolo esclusivo al suo utilizzo);

• deve essere soggetto agli obblighi e integrare i requisiti previsti per i “depositi IVA (9)”.

Tali depositi consentono di custodire e sottoporre a lavorazione senza pagamento dell’IVA i beni in essi contenuti a condizione che non siano destinati alla vendita al dettaglio all’interno dei depositi stessi.

Queste regole sui “depositi IVA” sono armonizzate a livello UE e dunque applicabili nel suo solo ambito. Per quanto riguarda invece i depositi di destinazione di operazioni con Paesi extra-UE si dovrà fare riferimento alla normativa fiscale/doganale dello Stato di destinazione.

SISTEMA A.E.S. – DOCUMENTO D.A.E.

Dai recenti sviluppi, con l’introduzione del sistema AES del 1° di Luglio 2007, il sistema restituisce il visto uscire in maniera telematica con il prelevamento del flusso “IVISTO”. Al riguardo ci troviamo di fronte al fatto che vari spedizionieri titolari di procedure semplificate e/o doganalisti e/o centri di assistenza doganale consegnano alle ditte esportatrici di volta in volta, documentazioni diverse, vale a dire: chi consegna solo il DAE, chi il DAE più la copia 3 del DAU, chi solo il codice MRN ect.. Le nuove disposizioni specificano che il nuovo documento D.A.E. (documento accompagnamento esportazioni), è un documento stampato in carta A4 e completo di numero M.R.N. (movement reference number), che riporta tutti i dati necessari al trasporto, cioè, mittente, colli, pesi, marcature, paese spedizione e destinazione, codice delle merci, etc. ma è escluso il dato fiscale fondamentale, l’IMPORTO DELL’ESPORTAZIONE E LA RESA DELLA MERCE. Inoltre le nuove disposizioni hanno precisato che, per le esportazioni semplici, cioè quelle che richiedono il sistema AES, il documento DAU è sostituito dal documento DAE. Quest’ultima disposizione ha suscitato non pochi problemi agli addetti hai lavori, in quanto, al completamento dell’esportazione presso le dogane di confine, tramite la lettura e il successivo appuramento del numero MRN riportato sul DAE, non viene rilasciato nessun documento cartaceo. Il DAE viene ritirato dalla Dogana per completarne l’appuramento e viene elaborato un visto uscire telematico, consultabile tramite il sito dell’Agenzia delle Dogane, completo di data e dogana di partenza e di uscita. Ovviamente le aziende che si trovano nella posizione di non ricevere più il documento DAU, ma solo il numero di MRN da consultare sul sito dell’Agenzia, sono in netta difficoltà nel controllarne l’esattezza, soprattutto per quanto concerne il dato fiscale/valutario non presente nel DAE. Attualmente, non è previsto nessun documento ufficiale da inviare alle aziende esportatrici per il controllo dei dati della bolla. A tal proposito e secondo la nostra interpretazione il DAU non ha più valenza fiscale in quanto sprovvisto del timbro ufficiale CONALBI delle Dogane attestante il visto uscire. A questo riguardo chiedo delucidazioni e modi di agire in merito.Emanuele Bucchi

IMPRENDITORE E IMPRESA

Secondo l’art.2082 del c.c. è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Dalla definizione di imprenditore derivano alcuni elementi: l’attività economica, la professionalità e l’organizzazione. L’attività dell’imprenditore consiste nella produzione di beni o di servizi, o nello scambio. Bisogna quindi precisare che non basta la semplice produzione di beni per attribuire la qualità di imprenditore occorre anche che i beni prodotti siano destinati alla vendita e non soddisfare i bisogni del produttore o della sua famiglia. Per quanto riguarda la professionalità, deve trattarsi di un’attività non saltuaria, ma continua e abituale, tendente ad uno scopo di lucro, esercitata in nome e per conto proprio, assumendosi rischi inerenti all’impresa. Ultimo elemento è l’organizzazione. L’impresa infatti presuppone un’organizzazione giuridica di persone e di mezzi al cui vertice si trova l’imprenditore. La qualità di imprenditore si acquista automaticamente con l’effettivo esercizio professionale di una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. La qualità di imprenditore è fonte sia di diritti e di doveri, questo perché l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i sui collaboratori. Su di lui incombe il dovere di tutelare l’integrità fisica della personalità morale di coloro che prestano il lavoro alle sue dipendenze. Dalla definizione di imprenditore si desume quella di impresa. L’impresa è l’esercizio professionale di un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Ci sono vari tipi d’impresa: secondo il soggetto, secondo il tipo di attività economica, secondo le dimensioni. Secondo il soggetto le imprese si distinguono in private e pubbliche. Titolare delle imprese private può essere una singola o una pluralità di persone fisiche organizzate in una società. A sua volta l’imprese private si distinguono in individuali e collettive. Le imprese individuali sono esercitate da una singola persona fisica, le imprese collettive da una società fornita o meno di personalità giuridica. Nelle imprese pubbliche l’imprenditore è lo stato o un altro ente pubblico che le gestisce, non a fine di lucro, ma ha il fine di soddisfare un interesse collettivo. Secondo il tipo di attività si distingue l’impresa agricola dalla commerciale. Quella agricola quando l’imprenditore esercita attività consistenti o nella coltivazione del fondo o nella lavorazione del legname etc. art.2135 c.c. . l’impresa commerciale invece quando l’imprenditore esercita un’attività industriale o un attività intermediaria nella circolazione dei beni o un’attività di trasporto, oppure un’attività bancaria assicurativa. La distinzione tra agricola e commerciale è notevole, infatti l’impresa commerciale è soggetta ad una disciplina legislativa molto rigorosa rispetto a quella agricola. L’impresa commerciale è soggetta all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese, è soggetta all’obbligo di scritture contabili e al fallimento o altri procedimenti concorsuali. Secondo le dimensioni le imprese si distinguono in grandi medie e piccole. Particolare rilevanza alla piccola impresa, l’art. 2083 dice appunto che sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani i piccoli commercianti  e coloro che esercitano un’attività professionale  organizzata con il lavoro proprio e dei componenti della famigli. Il piccolo imprenditore non è soggetto all’iscrizione nel registro delle imprese, non è soggetto all’obbligo di tenuta di scritture ed in caso di insolvenza non è soggetto al fallimento ne ad altri procedimenti concorsuali. Ben distinta dalla piccola impresa è l’impresa familiare quella a cui partecipano familiari fino al terzo grado e affini fino al secondo. Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell’impresa familiare ha il diritto: di partecipare agli utili, e al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia.

PERSONE FISICHE CAPACITA’ GIURIDICA E CAPACITA’ DI AGIRE

Ogni relazione fra due o più soggetti regolata dal diritto è il cosiddetto rapporto giuridico. Nel rapporto giuridico si distinguono: il soggetto attivo, che è colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce determinati poteri ed il soggetto passivo, che è colui su cui incombe una soggezione a cui spetta il corrispondente obbligo. Quindi è soggetto di diritto chiunque sia al centro , attivo o passivo, di determinati rapporti giuridici, o titolare di un diritto o assoggetati ad un obbligo. Soggetto di diritto può essere o una persona fisica o una persona giuridica per esempio lo stato è un ente pubblico. Un tempo non tutti gli esseri umani erano soggetti di diritto, gli schiavi ad esempio non erano considerati persone. Fu il cristianesimo che proclamò l’uguaglianza e la dignità di tutti gli uomini, colpendo a morte la distinzione che c’era fra uomini soggetti di diritto e uomini oggetti di diritto. Persona fisica è giuridicamente qualsiasi essere umano vivente senza distinzione di sesso razza o condizione. La personalità ha inizio al momento della nascita. L’individuo è nato quando è completamente staccato dall’alvo materno. È vivo quando ha respirato completamente. Questo è importante perché la vita anche se di poco è sufficiente perché il neonato acquisti i diritti della personalità ed eventualmente anche dei diritti patrimoniali (donazione o eredità). Caso diverso è il concepito il quale non è soggetto di diritto, tuttavia la legge gli riconosce alcuni diritti, diritti subordinati all’evento di nascita. Essere soggetto di diritto non implica il fatto di poter esercitare i propri diritti, al neonato per esempio questa possibilità manca del tutto e perciò possiamo distinguere dalla capacità giuridica la capacità di agire. La capacità giuridica consiste nell’idoneità ad essere soggetti di diritto. La capacità di agire consiste nell’idoneità del soggetto ad acquistare e ad esercitare diritti e ad assumere obblighi con il proprio volere e a compiere quindi i relativi atti giuridici. Come ho detto la capacità giuridica spetta a tutti nati vivi mentre la capacità d’agire spetta solo a coloro che sono in grado di curare i propri interessi. Possiamo dire che la capacità giuridica e la successiva capacità di agire hanno delle limitazioni, limitazione che escludono la possibilità per alcuni soggetti di essere titolari di certi rapporti giuridici. Queste limitazioni sono: l’età , infatti in relazione ad alcuni rapporti la capacità giuridica non decorre dalla nascita ma da una determinata età, il sesso, la salute (per esempio l’interdetto per infermità mentale non può contrarre matrimonio). La capacità giuridica cessa solo alla morte del soggetto. Per quanto riguarda la capacità di agire, questa si acquista con il conseguimento da parte della persona fisica dall’attitudine a curare da sé i propri affari, che coincide con la piena acquisizione della capacità di intendere e di volere. Il raggiungimento della maturità è fissato a 18 anni. La capacità di agire acquistata si conserva fino all morte. Però la capacità di agire può essere limitata o esclusa anche dopo il compimento del diciottesimo anno, se un soggetto si trova in condizioni psico fisiche che lo rendono in tutto o in parte incapace di provvedere ai propri interessi oppure abbia subito particolari condanne penali. Quindi abbiamo i casi di incapacità assoluta e incapacità relativa. Moltissima importanza assume, per la persona, la sua posizione rispetto allo stato, posizione che può essere di appartenenza o di estraneità. Infine l’ordinamento giuridico prende in considerazione il luogo dove la persona vive e svolge la sua attività. Si prende in considerazione 3 tipi di sedi: il domicilio, la residenza e la dimora.

NORMA GIURIDICA

Dall’inizio della storia umana l’uomo a stabilito molteplici rapporti e sempre più complessi con altri uomini. Questi rapporti hanno dato origini alle più varie aggregazioni o comunità, basti pensare alla famiglia, al comune, alle associazione più diverse. Questa fitta trama dei rapporti sociali si definisce comunemente con una parola: società. La società è il complesso di tutti i diritti e le consociazioni che legano e raggruppano gli uomini in un dato momento storico. Quindi dalle forme primitive dell’età preistorica alle forme raffinate e industrializzate dei nostri tempi, una società è sempre esistita. Fra questi infinite aggregazioni sociali sorge e si sviluppa lo stato, ponendo al centro di esse. Uno degli attributi dello stato è quello di dettar legge e di imporne con la forza l’osservanza a tutti coloro che sono sottoposti alla sua autorità. Le norme poste dallo stato come obbligatorie sono dette norme giuridiche. Queste vanno distinte da tutte le altre norme che regolano la vita degli uomini e delle società, che si chiamano norme sociali. Le norme sociali sono di vario tipo: regole di buona educazione, i costumi, di etichetta, etc. le più importanti sono le norme morali e religiose, chi viola queste regole va incontro al rimorso all’avvilimento della coscienza, ma la caratteristica comune di tutte queste norme è che nessuna autorità mi può costringere a osservarle, rispettarle o infiggermi una pene perché le ho violate. Al contrario le norme giuridiche hanno il carattere specifico dell’obbligatorietà, quindi io sono costretto a rispettarle se le violo incorro in una sanzione. Quindi la differenza tra norme giuridiche e norme sociali non è data dalla loro sostanza dal loro contenuto. Le norme giuridiche prima di diventare tali sono norme morali o di convivenza o di buona educazione. La differenza e nell’obbligatorietà. Il primo carattere  della norma giuridica è l’obbligatorietà, la coattività. Infatti è coattiva in quanto si impone con la forza a coloro che non la osservano e questo perché è munita di una sanzione. La sanzione è l’evento che consegue nel momento in cui la norma non viene osservata. Le sanzioni possono essere dirette e indirette, nel primo caso si è costretti a fare ciò che la norma violata imponeva di fare, nel secondo si è costretti a comportarsi in modo da ristabilire indirettamente con adeguato risarcimento l’equilibrio turbato dalla violazione della norma. Più gravi sono l’esecuzione forzata e la pena, mentre meno grave è il risarcimento ma in tutti i casi la sanzione tende a ristabilire l’equilibrio che è stato turbato dalla violazione della norma giuridica, ad assicurare il rispetto della legge. Altri caratteri della norma giuridica sono la generalità e l’astrattezza. È generale, in  quanto si rivolge non ad un singolo individuo ma a tutti, cioè a tutti coloro ai quali la norma per sua natura può essere riferita. L’astrattezza invece è la previsione astratta di una situazione tipo, non si riferisce ad un caso concreto ma prevede un fatto ipotetico una fattispecie. Altro carattere è la bilateralità, perchè mentre da un alto impone dei doveri dall’altro conferisce dei poteri. Le norme giuridiche si distinguono in precettive proibitive e permissive, secondo che impongono vietino o permettano qualcosa. Esse si distinguono anche in inderogabili e derogabili. Le prime dette anche imperative non lasciano alcun margine alla volontà dei privati, fissandone rigidamente la linea di condotta, le seconde dette anche dispositive pur disponendo quello che è la regola in via generale consentono ai singoli di non attenervisi e di regolare in modo diverso il loro rapporto. Le norme giuridiche sono poste dal legislatore e applicate ai casi pratici della vita dal giudice, ma esse hanno carattere generale astratto mentre ai casi ai quali si applicano sono determinati e concreti. La loro applicazione richiede quindi un operazione di accostamento del caso pratico al principio teorico enunciato dal legislatore, e quest’operazione consiste nell’accertare se il caso rientri nella situazione tipo. Tutto questo rientra nell’interpretazione. Interpretare la norma giuridica significa determinare il senso e la portata, in relazione al caso pratico da decidere. L’interpretazione può essere giudiziale, dottrinale e autentica. La prima è attuata per mezzo del giudice il secondo caso sono gli studiosi di diritto che esercitano l’attività interpretativa, infine raramente quando sorgono questioni d’interpretazione avviene che il legislatore stesso ritiene opportuno intervenire con una legge interpretativa a enunciare ufficialmente il significato da attribuire ad una norma già in vigore. L’interpretazione autentica è vincolante per tutti poiché data con legge.

FONTI DEL DIRITTO

L’espressione fonte del diritto ha un doppio significato: infatti si distinguono fonti di produzione e fonti di cognizione. Si parla di fonti di cognizione per indicare i testi che contengono le norme giuridiche. Nel progressivo svolgimento delle forme storiche del diritto, le norme non scritte(consuetudini), cedono il campo alle norme scritte(leggi, regolamenti), questo è giustificato dai caratteri di certezza, e precisione che sono propri del diritto scritto. Anche nel diritto romano possiamo ricordare le consuetudini, che successivamente lasciarono il posto alla legge pubblica, creata da appositi organi legislativi riuniti in comizi. Le fonti di produzione sono i meccanismi di produzione delle norme stesse. Quando si vogliono mettere in risalto i fattori che determinano il sorgere del precetto giuridico, cioè i bisogni economici, le esigenze reali, si parla di fonti materiali, quando, invece, si vogliono indicare i procedimenti che il contenuto della norma deve percorrere per ottenere il crisma della curidicità, si parla di fonti formali. Le fonti di produzione sono quattro, leggi, regolamenti, norme in materia di lavoro, usi. Le fonti del diritto si dispongono secondo una rigida scala gerarchica, al cui vertice stanno la Costituzione e le leggi costituzionali. La Costituzione, che è entrata in vigore il 1° gennaio 1948, contiene, nei principi generali(diritti e doveri dei cittadini) precetti e alcune solenni affermazioni di principio. Quindi la sua funzione è quella di assicurare alcuni valori fondamentali nello sviluppo di una società sempre in movimento. La legge costituisce la fonte più importante ed è la norma consacrata in una precisa formula espressa da speciali organi sovrani. La legge è espressione della volontà dello stato e contiene comandi generali e astratti. Tra le fonti normative rivestono importanza i codici, e i testi unici. Il testo unico è un riordinamento delle leggi già in vigore, fatto per facilitare la conoscenza e l’applicazione. I codici sono testi organici che hanno valore normativo di per se, senza riferimento a leggi precedenti. sono diretti a regolare tutto un vasto campo dell’attività giuridica. I regolamenti sono norme emanate dagli organi del potere esecutivo o da atre autorità nei limiti in cui è loro attribuita un’autonoma podestà in materia.  Parlando di norme di norme emanate dal potere esecutivo non dobbiamo confonderle con i regolamenti. I decreti legislativi d’urgenza e i decreti legge hanno la stessa forza della legge e come leggi vanno considerati nella gerarchia delle fonti, pur non essendo pur non essendo leggi formali, e possono a loro volta essere integrati da un regolamento. Il regolamento, per sua natura è subordinato all’atto legislativo. Per quanto riguarda gli usi come fonte del diritto, abbiamo visto che nel diritto moderno la legge ha acquistato valore prevalente, ma la consuetudine non ha perduto tutta la sua importanza. La consuetudine(o uso) ha, di particolare di non provenire da leggi dello stato, ma di essere una fonte di produzione spontanea del diritto, è una fonte non scritta, in quanto il ricordo del suo contenuto è affidato non a documenti ma alla tradizione. La consuetudine consiste nella ripetizione generale e costante di un determinato comportamento, compiuta con la convinzione di osservare una norma giuridica. Tornando alla legge quale fonte del diritto, dopo la sua promulgazione, con il quale il capo dello stato ne afferma l’esistenza e ne ordina l’esecuzione, viene pubblicata nella gazzetta ufficiale ed entra in vigore in tutto il territorio dello stato nel 15° giorno successivo a quello della pubblicazione. La legge può essere abrogata per dichiarazione espressa del legislatore o in seguito a referendum popolare, oppure può essere abrogata tacitamente, sia per l’incompatibilità con nuove norme o per l’incostituziolità. Particolare efficacia di fonti del diritto in materia economica è poi riconosciuta nel nostro ordinamento, così come in quello di tutti gli stati membri della cee., ai regolamenti dell’art.189 del trattato di Roma del 25 marzo1957. Questi regolamenti, nelle materie indicate dal trattato, sono infatti obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno dei paesi della comunità.

I FATTI E GLI ATTI GIURIDICI

Sono fatti giuridici, tutti quegli avvenimenti che producono effetti rilevanti per il diritto. Quindi fatti giuridici si definiscono come quelli accadimenti, naturali o umani, ai quali l’ordinamento ricollega la produzione di effetti giuridici. Cioè la costituzione, la modificazione, o l’estinzione di rapporti giuridici. Per esempio la nascita è un fatto al quale la legge collega l’esistenza di molti diritti; l’accordo in cui consiste il contratto di compravendita è un fatto al quale la legge riconosce la conseguenza, molto importante, del trasferimento di proprietà dall’uno all’altro contraente, cioè la modificazione soggettiva di un diritto. I fatti giuridici possono essere sia accadimenti naturali(es. nascita di frutti su di un albero)sia fatti compiuti consapevolmente e volontariamente dall’uomo. Di conseguenza possiamo distinguere: i fatti giuridici in senso stretto e sono quei fatti in cui manca del tutto la volontà umana, dagli atti giuridici posti in essere consapevolmente e volontariamente dall’uomo. A sua volontà gli atti giuridici si distinguono in atti leciti, (conformi all’ordinamento giuridico) e atti illeciti. Il fatto giuridico costituisce l’elemento dinamico e si presenta come il fattore vitale che fa muovere il mondo giuridico. Generalmente gli atti giuridici in senso stretto si suddividono in : atti materiali, che consistono in una diretta modificazione materiale del mondo esterno, e in una dichiarazione che sono tutti gli atti posti in essere volontariamente, diretti a manifestare il pubblico pensiero, uno stato d’animo, la propria volontà, come la dichiarazione di scienza e le dichiarazioni di volontà o negozi giuridici. Particolare rilievo, per il diritto, viene dato allo spazio e al tempo, che più che fatti giuridici veri e propri, vanno considerati modi di essere dei fatti giuridici. Il tempo rappresenta la dimensione temporale in cui si realizza il fatto giuridico, mentre il luogo costituisce la dimensione spaziale in cui si collega il fatto giuridico. Il tempo viene misurato per mezzo di un calendario comune. Il decorso di un determinato periodo di tempo. Insieme con altri elementi può dar luogo: all’acquisto di un diritto o all’estinzione. Nel primo caso possiamo prendere in considerazione l’usocapione come modo di acquisto di un diritto, nel secondo caso abbiamo l’istinto della prescrizione e della decadenza. La prescrizione costituisce un importante modo generale di estinzione dei rapporti giuridici per inerzia del titolare del diritto. Infatti secondo l’art. 2954, ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non l’esercita per un periodo di tempo determinato dalla legge. Non sono però soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge. La decorrenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di una determinata attività, o di un dato atto, nel termine perentorio stabilito dalla legge. Quindi il fondamento della decadenza, a differenza della prescrizione, non risiede nel fatto soggettivo dell’inerzia del titolare, ma nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto nel tempo stabilito.

L’OBBLIGAZIONE ED ELEMENTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

Il codice non dà una definizione del concetto di obbligazione, ma dall’interpretazione delle norme che regolano il rapporto obbligatorio si definisce l’obbligazione come il rapporto che vincola un soggetto(debitore) all’esecuzione di una determinata prestazione a favore di un altro soggetto (creditore). Nel caso del diritto il termine obbligazione può designare una particolare categoria di situazioni, nelle quali un soggetto è giuridicamente tenuto ad un comportamento verso un altro soggetto; un particolare titolo di credito emesso dalle società per azioni. A differenza dei diritti reali che danno luogo ad una signoria totale o parziale sulla cosa, nel rapporto obbligatorio il creditore è titolare di un diritto soggettivo, ma ha bisogno della cooperazione del soggetto passivo, cioè debitore per ottenere l’utilità che voleva assicurarsi. I diritti di obbligazione sono diritti relativi, cioè eseguibili solo nei soggetti determinati o determinabili, mentre i diritti reali sono diritti assoluti cioè eseguibili nei confronti di tutti. Fonte dell’obbligazione è ogni fatto giuridico dal quale si origina l’obbligazione stessa. Le obbligazioni derivano(art.1173 c.c.) o da contratto o da fatto illecito o da ogni altro atto idoneo a produrre. Il contratto costituisce una fonte volontaria tipica dell’obbligazione, mentre il fatto illecito è fonte non volontaria. (l’obbligazione nasce come conseguenza del fatto illecito: colui che ha commesso il fatto, doloso o colposo che sia, che causi ad altri danno ingiusto è obbligato al risarcimento del danno)(art.2043 c.c.) La categoria del fatto o atto idoneo a produrre obbligazione ha carattere residuale, comprende altre ipotesi diverse dal contratto o dall’agire illecito, in cui dal comportamento del soggetto scaturisce come conseguenza disciplinata dall’ordinamento, un vincolo obbligatorio.(art.2041-2028 c.c.). Gli elementi del rapporto obbligatorio sono: i soggetti, la prestazione, e l’oggetto. I soggetti devono essere almeno due; il soggetto attivo o creditore il soggetto passivo o debitore. Questi devono essere determinati dal momento dell’obbligazione o determinabili. Quindi nel rapporto devono essere già contenuti gli elementi per determinare i soggetti. Non è detto però che i soggetti dell’obbligazione siano necessariamente due, infatti si possono avere più creditori(es. comproprietari di un bene lo vendono diventando tutti creditori nei confronti del compratore). O più debitori. Altro elemento del rapporto obbligatorio è la prestazione cioè il comportamento al quale si è obbligato il debitore. La prestazione può consistere in un fare o un non fare. I requisiti della prestazione sono: la patrimonialità, la possibilità, la leicità, la determinatezza o determinabilità. La patrimonialità distingue l’obbligazione in senso tecnico da obblighi di altra natura. Patrimonialità significa che la prestazione deve poter essere valutata economicamente e questo perché, se non fosse così mancherebbe la possibilità di stabilire il risarcimento del danno in caso di inadempimento. La possibilità in quanto nessuno può essere tenuto a prestazioni impossibili. La leicità, la prestazione deve essere conforme alle norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume. Se la prestazione è illecita, l’obbligazione non nasce. Infine la determinatezza o determinabilità se non è determinata fin dall’inizio, deve essere accertabile. Le parti possono anche stabilire che il contenuto della prestazione sia rimesso alla determinazione di una persona competente e di fiducia delle parti(art.1349 c.c.). l’oggetto dell’obbligazione infine, è il bene considerato nel rapporto. Con riferimento all’oggetto si distinguono le obbligazioni generiche da quelle di specie. Quelle generiche si hanno quando l’oggetto non è determinato nella sua individualità ma solo attraverso gli elementi che lo fanno appartenere ad un genere(es. un quintale di farina). La seconda quando è determinato.

L’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA DOGANALE

l’imposta è la prestazione pecuniaria dovuta allo stato o ad un altro ente pubblico, per il suo fabbisogno finanziario. Quindi l’imposta è un prelievo coattivo attuato dallo stato. Fra lo stato e i contribuenti servono reciproci legami che formino il contenuto di un particolare rapporto giuridico che è il rapporto di imposta, il cui contenuto è il debito d’imposta. I suoi elementi costitutivi sono i soggetti (attivo e passivo) il presupposto e l’accertamento. Questi sono i concetti generali del rapporto d’imposta, che si articola in aspetti diversi per quanto riguarda l’ordinamento doganale. Tra le diverse situazioni passive che costituiscono il contenuto del rapporto doganale, particolare rilievo viene dato all’obbligo del pagamento dei tributi da parte del soggetto passivo. Questo obbligo costituisce la cosiddetta obbligazione tributaria doganale(art.34-39 t.u.l.d.). Il presupposto per l’obbligazione tributaria è: per le merci estere la destinazione al consumo nel territorio doganale italiano, per le merci nazionali o nazionalizzate, invece, presupposto dell’obbligazione tributaria è la loro destinazione al consumo fuori dal territorio doganale, cioè all’estero. Il sorgere dell’obbligazione è collegato all’esistenza di una dichiarazione, infatti l’obbligo del pagamento dei diritti nasce alla data di accettazione apposta sulla dichiarazione dall’ufficio doganale. Il presupposto tributario trova due limiti spaziali che lo precisano: la linea doganale, formata dalla linea di confine con gli altri stati e dalla linea del mare; il territorio doganale, comprensivo del mare territoriale e dello spazio aereo sovrastante il territorio statale. Il soggetto passivo del rapporto doganale è colui che trovandosi in una particolare posizione nei confronti di una merce, il cui movimento attraverso la frontiera è suscettibile di controlli e di vincoli doganali, è sottoposto ai poteri dell’amministrazione doganale, poteri in forza dei quali il soggetto è tenuto a determinati comportamenti. È quindi la posizione nei confronti delle merce, e non la effettiva proprietà di essa, che crea nel soggetto passivo gli obblighi che scaturiscono dal rapporto doganale. Quindi il termine proprietario che viene usato ha un significato diverso da quello tradizionale. Proprietario è colui che presenta la merce alla dogana, oppure la detiene al momento del passaggio della linea doganale. Quindi sono obbligati al pagamento dell’imposta sia il proprietario, sia tutti i soggetti per conto dei quali la merce è stata importata o esportata. Oggetto dell’obbligazione tributaria doganale è il pagamento di determinati tributi, i diritti doganali. Questi sono i diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. L’accertamento doganale è un procedimento amministrativo costituito da più fasi, con il quale gli organi doganali verificano il sussistere di determinate condizioni e l’adempimento, da parte del proprietario della merce e le formalità prescritte dalla legge. Per l’introduzione di merci estere nel territorio doganale, la loro circolazione e la loro immissione in consumo. Glie elementi per determinare l’accertamento in base alla legislazione doganale sono quattro. La quantità, la qualità, l’origine e il valore imponibile della merce. La quantità costituisce uno degli elementi di identificazione delle partite di merci oggetto dell’accertamento doganale. Alla qualità della merce è legata l’applicazione di tutte le numerose disposizioni che regolano il movimento delle merci da e per l’estero(tariffa doganale). L’origine è importante ai fini dei differenti regimi tariffari nei confronti dei paesi esteri o a seguito dei trattati internazionali, ed è essenziale ai fini dell’applicazione dei tributi. Il valore imponibile deve essere fondato sul valore reale della merce alla quale si applica il dazio e quindi deve essere fondato sui valori arbitrali o fittizi(reg.cee 1224/80). La riscossione dei diritti si effettua presso gli uffici doganali, il pagamento può anche essere differito nei 30 g.g. successivi alla data di registrazione della bolletta doganale. Se non vengono versati i diritti relativi a bollette registrate, la dogana procede alla riscossione coattiva a mezzo ingiunzione.

IL CONTRATTO DI TRASPORTO E LA SPEDIZIONE

Il contratto di trasporto e regolato dal codice civile (1678 c.c. e seguenti) e si conclude dal mittente con il vettore, il quale si assume mediante corrispettivo l’obbligo di trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. La disciplina giuridica del contratto di trasporto di persone si distingue da quella del trasporto di cose. Altra distinzione viene fatta fra il trasporto terrestre marittimo e aereo. Tutta la materia è regolata da norme generali anche se sono norme che hanno particolare riguardo ai trasporti terrestri. Almeno che i trasporti aerei e navali non siano regolati da codice della navigazione. Anche i trasporti ferroviari e postali sono sottoposti alle norme del c.c. dove naturalmente non ci siano disposizioni legislative speciali. Il contratto di trasporto è un contratto consensuale, obbligatorio non solenne e bilaterale. Il trasporto di cose è anch’esso un contratto consensuale, la consegna della cosa rientra nel momento dell’esecuzione del contratto. In questo contratto assumono particolare importanza i documenti che le parti si rilasciano, il mittente, su richiesta del vettore, rilascia una lettera di vettura, che è da lui sottoscritta con tutte le indicazioni degli elementi del trasporto. Di conseguenza il mittente può richiedere che il vettore gli rilasci una ricevuta di carico, il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose da trasportare. Il trasporto marittimo è regolato dal trasporto della navigazione. Nella stipulazione del contratto il mittente viene chiamato caricatore, mentre il vettore viene chiamato armatore, il corrispettivo dovuto dal mittente o caricatore prende il nome di nolo. Reale importanza viene assunta anche dai documenti, in particolare dalla polizza di carico rilasciata dal vettore al caricatore. Anche il trasporto aereo è regolato dal codice della navigazione regolato anch’esso da norme analoghe a quello marittimo. La spedizione è una sottospecie del mandato senza rappresentanza, è un mandato a stipulare contratti di trasporto. Quindi la spedizione è il contratto con il quale una parte(spedizioniere) assume a nome proprio e per conto del mandante l’obbligo di concludere un contratto di trasporto e compiere le operazioni accessorie(assicurazioni, imballaggio, assicurazione, etc.) La differenza con il contratto di trasporto è che mentre nel trasporto c’è l’assunzione dell’obbligo di trasportare, l’obbligo dello spedizioniere è quello di concludere per conto altrui uno o più contratti di trasporto, inoltre lo spedizioniere a l’obbligo di temporanea custodia della merce(secondo le norme del deposito), l’obbligo di assicurare le cose spedite, ed ha diritto ad una retribuzione.

CONTRATTI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI-MANDATO

Il contratto è la più importante fonte di obbligazione e possiamo definirlo come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.(art.1321 c.c.). da questa definizione si deduce che il contratto ha sempre contenuto patrimoniale ed è un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale. La funzione del contratto assume tre aspetti: costituire, cioè dare vita ad un rapporto che prima non esisteva; modificare un rapporto preesistente; estinguere un rapporto preesistente. Il contratto è un negozio giuridico e quindi presenta gli elementi essenziali e accidentali propri di ogni negozio giuridico. Infatti gli elementi essenziali sono l’accordo o il consenso delle parti, la causa, l’oggetto, la forma. Il presupposto del contratto è la capacità di contrarre che è, in sostanza, un aspetto della capacità d’agire: l’idoneità a compiere atti produttivi di effetti giuridici, che deve esistere al momento della dichiarazione. MANDATO- il mandato è un contratto di prestazioni di servizi, ed è il contratto con il quale una parte(mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra(mandante) (1703 c.c.). il mandato può essere con o senza rappresentanza. Nel mandato con rappresentanza il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, quindi il mandato è collegato ad una procura , gli effetti si producono direttamente sulla sfera giuridica del mandante, nel mandato senza rappresentanza, il mandatario agisce in nome proprio e acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal negozio. Bisogna specificare che il potere di rappresentanza non ha la sua fonte nel mandato, che essendo un contratto, ha effetti diretti limitati alle parti. La rappresentanza presuppone una procura. Questo per specificare la differenza fondamentale tra procura, atto unilaterale che l’interessato rivolge ai terzi per investire il rappresentante di un potere, e il mandato che è il contratto concluso con colui che assume l’obbligo di agire nell’interesse di chi dà l’incarico. Il mandato ha come oggetto il compimento di atti giuridici e non è richiesta una forma particolare. È un contratto consensuale che si perfeziona con il semplice accordo delle parti, è un contratto a titolo oneroso, ma può essere gratuito. Nell’esecuzione del rapporto il mandatario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, inoltre ha l’obbligo di rendiconto, non risponde delle obbligazioni assunte da terzi con i quali ha contrattato. Per quanto riguarda il mandante, questo ha nel contratto l’obbligo di fornire i mezzi necessari all’espletamento del mandato, rimborsare anticipi e spese, risarcire eventuali danni, pagare il compenso. Per quanto riguarda l’estinzione del mandato, questo si estingue per scadenza del termine oppure al compimento dell’affare ed infine altro alla rinuncia del mandatario e alla revoca del mandante si estingue per morte o per la sopravvenuta incapacità sia del mandante che del mandatario.

IL CONTRATTO ED I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI

Una delle più importanti fonti di obbligazione è il contratto. L’art. 1321 del c.c. lo definisce come l’accordo dei due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico di natura patrimoniale. Il contratto quindi si riferisce agli interessi economici delle parti . nel procedimento di formazione del contratto si individuano due atti: la proposta e l’accettazione, che costituiscono dichiarazioni di volontà unilaterali. Perché ci sia l’accordo è necessario che proposta e accettazione si fondino in un’unica volontà. Il contratto si ritiene concluso nel momento e nel modo in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione può anche essere manifestata tacitamente con l’esecuzione della prestazione richiesta. Proposta e accettazione di regola sono revocabili, in questo caso il proponente è tenuto al risarcimento delle spese e delle perdite subite dall’altra parte, se questa ha iniziato in buona fede l’esecuzione del contratto. Della definizione del contratto secondo l’art. 1321 si deducono i suoi requisiti, che sono: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma quando è prescritta. Quindi è richiesto un complesso di elementi essenziali, la cui presenza è requisito fondamentale di validità, l’accordo è la combinazione delle manifestazioni di volontà delle parti. Non si parla di persone, come soggetti del contratto, ma di parti.(per parte s’intende un centro unitario d’interessi) più persone possono raggrupparsi nell’unico centro d’interessi che costituisce le parti. Ci sono anche contratti con più parti come ad esempio il contratto di società tra più di due parti(plurilaterali) la causa è la funzione economico sociale cui il contratto tende, l’oggetto invece è rappresentato dalla cosa o il diritto che il contratto trasferisce da una parte all’altra, oppure dalla prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell’altra. L’oggetto deve essere possibile, lecito cioè non contrario a norme di legge, all’ordine pubblico e al buon costume,   determinato cioè indicato dalle parti nella qualità e nella quantità, determinabile cioè quando i criteri di individuazione della qualità e quantità sono enunciati nel contratto stesso o possono essere ricavati per quanto riguarda la forma, cioè il modo di essere della dichiarazione, in genere è libera ma, a volte, per la validità di alcuni atti, è richiesta la forma scritta. La funzione del contratto può assumere tre aspetti: costituire cioè dar vita ad un rapporto che prima non esisteva; modificare un rapporto preesistente; estinguere un rapporto preesistente, si distinguono vari tipi contratto. Riguardo agli effetti che determinano si distinguono i contratti con effetti reali, che producono il trasferimento della proprietà di un bene o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su un bene determinato, dai contratti con effetti obbligatori, che danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio. Altri tipi di contratti che si differenziano dai contratti reali, sono i contratti consensuali che producono effetto con il solo consenso dei soggetti. Si distinguono inoltre i contratti con un’unica prestazione, nei quali c’è solo l’obbligo di restituire la cosa, (deposito) dai contratti a prestazioni corrispettive, le due prestazioni sono dipendenti tra loro. Rispetto all’efficacia, abbiamo poi contratti ad esecuzione istantanea, che sono quelli che esauriscono i suoi effetti in un solo momento e i contratti di durata che sono quelli la cui esecuzione si protrae nel tempo per soddisfare un bisogno del creditore. Il contratto può sciogliersi, oltre che per volontà delle parti, per il verificarsi di eventi previsti dalla legge come causa di risoluzione. Questi eventi sono: l’impossibilità sopravvenuta per cui un contraente non può adempiere all’obbligazione assunta per cause a lui non imputabili.

RAPPRESENTANZA E PROCURA

La rappresentanza può essere definita come l’istituto in virtù del quale una persona, il rappresentante,manifesta la propria volontà in nome e per conto di un terzo, il rappresentato,di modo che gli effetti del negozio si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato. Abbiamo varie forme di rappresentanza: rappresentanza diretta, indiretta, legale. Si ha rappresentanza diretta quando il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato (cioè nell’interesse). Quindi la caratteristica della rapp. Diretta è la cosiddetta “CONTEMPLATIO DOMINI” cioè la spendita del nome altrui e il fatto che gli effetti del negozio si verificano direttamente ed unicamente nella sfera giuridica del rappresentato, di conseguenza solo il rappresentato diviene titolare dei rapporti nascenti dal negozio concluso con il rappresentante . la rappresentanza indiretta invece si ha quando il rappresentante agisce solo per conto ma non per nome del rappresentato. Qui non siamo di fronte ad una vera e propria ipotesi di rappresentanza, perché manca un  carattere essenziale che è l’agire in nome e per conto altrui. Le caratteristiche della rappresentanza indiretta sono: la mancata spendita del nome altrui, ed il fatto che gli effetti del negozio si realizzano nella sfera giuridica del rappresentante e quindi è necessaria una ulteriore attività per far si che gli effetti possono rivelarsi definitivamente in capo al rappresentato. La rappresentanza legale la sua fonte esclusivamente nella legge e nei casi previsti dalla legge (ad. Es. i genitori hanno la rappresentanza legale dei figli minori di età, ed anche il tutore ha il potere di rappresentanza legale cosi come lo ha il curatore etc. la funzione della rappresentanza legale è quella di rendere possibile all’incapace di agire, cioè di compiere atti che gli sarebbero preclusi. La rappresentanza volontaria trova la sua fonte nella volontà dei soggetti, e si conferita attraverso un apposito negozio che è la procura. Bisogna specificare che non tutti i negozi possono essere compiuti per rappresentanza. La rappresentanza di norma è ammessa nell’ambito del diritto patrimoniale, mentre è esclusa per i cosiddetti atti personalissimi (testamento, matrimonio etc.) per quanto riguarda il matrimonio per procura , è ammesso l’intervento di un terzo per il compimento dell’atto di diritto familiare, ma il terzo è più che altro semplice portatore di una precisa volontà dell’interessato. La procura è il negozio con il quale una persona conferisce ad un’altra il potere di rappresentanza. La procura è quindi atto unilaterale, rivolto a terzi, costituito di poteri. La procura riguarda il lato esterno della rappresentanza, cioè rende noto ai terzi ce abbiano a contattare il rappresentante che egli è fornito del potere e autorizzato cioè ad agire in nome del rappresentato, è il lato interno che lega rappresentato a rappresentante. La procura deve essere prescritta dalla legge per il negozio che il rappresentante deve concludere. Abbiamo vari tipi di procura: espressa, se l’interessato esplicitamente conferisce ad un soggetto il potere di rappresentanza(anche verbalmente) o tacita se risulta dai fatti concludenti. Inoltre può essere generale o speciale. Si quella generale quando riguarda tutti gli affari del rappresentato, speciale quando si riferisce ad uno o più  particolari affari determinati. Infine la procura può essere revocabile o irrevocabile. Revocabile lo è in generale in quanto è attribuita, di revoca, nell’interesse del rappresentato. L’irrevocabilità può essere intesa nel senso che il rappresentato può revocarla ma è tenuto al risarcimento di un eventuale danno. Anche se spesso la procura è compresa in un mandato bisogna distinguere le cose, nel senso che il mandato è un contratto (negozio bilaterale) mentre la procura è un negozio unilaterale e la procura può essere connessa ad un negozio diverso dal mandato.

IL DEPOSITO

Il deposito è il contratto con il quale una parte(depositario)riceve dall’altra(depositante)una cosa mobile,con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura (art.1776).quindi dal contratto di deposito sorge l’obbligazione principale di custodire per restituire. Il deposito è un contratto reale perchè si perfeziona si perfeziona con la consegna della cosa al depositario,il quale riceve in detenzione. Il deposito è un contratto che si presume gratuito,anche se la presunzione di gratuita’ viene meno per la manifestazione di una diversa volontà delle parti. Quindi il deposito può diventare anche a titolo oneroso,per espressa dichiarazione e può desumersi anche dalla qualità del depositario che per esempio esercita un’attività professionale di custodia. Comunque il contratto rimane unilaterale anche quando c’è l’obbligo di pagare un compenso, perché il compenso forma oggetto di una obbligazione accessoria che non entra nell’oggetto del contratto. Il deposito può essere effettuato da chiunque abbia il possesso o la detenzione della cosa e naturalmente l’oggetto del contratto va restituito al depositante o a chi possiede una valido documento di legittimazione alla restituzione. Dal contratto di deposito scaturiscono quelli che sono gli obblighi del depositario e gli obblighi del depositante. Il depositario ha l’obbligo di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia,di non servirsi della cosa depositata e di restituire la cosa quando il depositante la richiede. Mentre il depositante ha l’obbligo di rimborsare il depositario delle spese sostenute per la conservazione della cosa,di pagare le eventuali spese necessarie per la restituzione,di pagare l’eventuale compenso pattuito,di ritirare la cosa a richiesta del depositario. Un tipo particolare di deposito è quello irregolare. Questo deposito ha per oggetto una quantità di cose fungibili o di denaro e delle quali viene concessa la facoltà di servirsene. Il depositario è quindi tenuto alla presentazione di altrettante cose dello stesso genere. Una forma di deposito che ha acquistato una notevole importanza nell’economia moderna, è il deposito nei magazzini generali. Si tratta di magazzini attrezzati per la raccolta e la custodia delle merci, merci che alcune volte possono essere anche sottoposte a speciali operazioni di conservazione, imballaggio, sdoganamento ect..l’elemento che distingue questa forma di deposito è l’estensione della responsabilità dell’imprenditore esercente i magazzini generali, alla conservazione della cosa depositata. Ai depositanti vengono rilasciati titoli rappresentativi delle merci e cioè la fede di deposito e la nota di pegno, titoli di credito causali, trasmissibili per girata.